Certificati di formazione professionale

Riconfermata dal Governo la strategicità del comparto trasporti e logistica.
2 Maggio 2005
Incentivi al combinato marittimo e direttiva Eurovignette
2 Maggio 2005

Il Ministero dei Trasporti ha chiarito, con la circolare Prot. n.1243 – MOT2/E, agli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, la procedura da adottare per la conversione dei certificati di formazione professionale (C.F.P.) per il trasporto di merci pericolose, conseguiti dai conducenti italiani in uno Stato extra U.E.

L’art.1, comma 6, punto 5 sexies del D.M. 10.6.2004, infatti, prevede che “i cittadini italiani titolari di certificato di formazione professionale, conseguito presso uno Stato non appartenente alla U.E, devono, entro un anno, convertirlo presso un Ufficio periferico della direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre“.

In particolare, il Ministero ha comunicato che per attivare la procedura di conversione, è necessario che:
– il richiedente sia cittadino italiano;
– il C.F.P. sia stato ottenuto in uno Stato extra U.E, entro la data di entrata in vigore del D.M. 10.6.2004 (avvenuta il quindicesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, quindi, l’11 Luglio 2004);
– il C.F.P. posseduto, conforme al modello previsto dall’ADR, sia in corso di validità.

La conversione del C.F.P. va richiesta utilizzando il Modello TT 746 C, con annotazione a margine della seguente dicitura: “Conversione ai sensi del D.M. 10.6.2004“.
Alla stessa richiesta dovrà allegarsi la seguente documentazione:
– Attestati dei versamenti relativi all’operazione richiesta;
– C.F.P. posseduto in originale;
– Dichiarazione con la quale il titolare del C.F.P. si assume la responsabilità sull’autenticità dello stesso, ed attesta il possesso della cittadinanza italiana.

Una volta esaminata la documentazione, qualora non vi sia alcun impedimento, l’Ufficio Provinciale elaborerà il nuovo certificato che avrà la stessa data di scadenza di quello convertito.

Un’ultima precisazione riguarda la data fino alla quale si può far convertire il C.F.P. Infatti, la circolare ministeriale rinvia al comma precedentemente illustrato del D.M. 10.6.2004, il quale stabilisce che la procedura di conversione va attivata dall’interessato, “entro un anno”. Non è chiaro se l’anno debba calcolarsi dalla data di pubblicazione del D.M. in Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 26 Giugno 2004. In questo caso, l’anno scadrebbe il 26 Giugno 2005), ovvero dalla sua entrata in vigore (11 Luglio del 2004, ed allora l’anno scadrebbe l’11 Luglio del 2005). Pertanto, visto il significato controverso di questa norma, consigliamo agli interessati di procedere alla conversione del C.F.P, comunque, entro il 26 Giugno del 2005.

Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto