LAV14187 – Detassazione degli incrementi di produttività 2014. Circolare esplicativa del Ministero del Lavoro.

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30 Maggio 2014

Roma, 30 Maggio 2014

LAV14187
SM

Oggetto: detassazione degli incrementi di produttività 2014. Circolare esplicativa del Ministero del Lavoro.

Facciamo seguito alla nostra precedente informativa del 5 Maggio scorso (LAV14157), per comunicarvi che il Ministero del Lavoro ha diffuso la circolare n.14/2014, con la quale ha dettato degli indirizzi operativi per applicare l’agevolazione della detassazione delle somme erogate al lavoratore, per gli incrementi di produttività realizzati nel corso di quest’anno.

Ricordiamo in proposito che, per il 2014, l’agevolazione è stata disciplinata dal d.p.c.m. 19.2.2014 (vedi la circolare Conftrasporto sopra indicata), il quale prevede quanto segue:  per il periodo dal 1 Gennaio al 31 Dicembre p.v, le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività in esecuzione di accordi aziendali o territoriali, sono soggette a un’imposta sostitutiva pari al 10%, nel limite di 3.000 € lordi. Detta imposta sostitutiva si applica ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell’anno 2013 a 40.000 €, al lordo delle somme già assoggettate, nel corso dello stesso anno, all’imposta sostitutiva agevolata ai sensi della normativa di riferimento.

La retribuzione di produttività rilevante per questa agevolazione, può scaturire in due modi diversi:
– in primo luogo, i contratti collettivi aziendali o territoriali possono agganciare alcune voci retributive ad indicatori quantitativi di produttività/ redditività/ qualità/ efficienza/ innovazione (è sufficiente che il contratto faccia riferimento ad uno solo di essi). A titolo esemplificativo, la circolare ha individuato alcuni di questi indicatori, quali: l’andamento del fatturato; minori costi di produzione a seguito dell’utilizzo di nuove tecnologie; la lavorazione di periodi di riposo di origine pattizia (es R.O.L);  prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quanto previsto dal C.C.N.L.
– in via alternativa, la predetta retribuzione  viene identificata in voci retributive erogate in esecuzione di contratti, aziendali o territoriali, che prevedano l’attivazione di almeno una misura in almeno 3 delle seguenti aree di intervento:
a) ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all’innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati;
b) introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale, anche non continuativa, delle giornate di ferie eccedenti le due settimane;
c) adozione di misure per rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie con la tutela di diritti fondamentali dei lavoratori, nel rispetto dell’art.4 della legge 300/1970, per facilitare l’attivazione di strumenti informatici indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;
d) attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di integrazione tecnologica, nel rispetto dell’art. 13 della legge 300/1970.

Le due modalità prima indicate, utili per determinare la retribuzione di produttività, possono coesistere all’interno dello stesso accordo collettivo.

Per quanto concerne la retribuzione di produttività, la circolare richiama i contenuti dell’interpello n. 21/2013: esso ha chiarito che l’impegno del datore a riorganizzare il lavoro mediante misure di efficientazione aziendale previste dalla contrattazione territoriale, può realizzarsi o con misure nuove oppure tramite una diversa modulazione di quelle previste dal contratto nazionale.  Peraltro, tenuto conto che il nuovo d.p.c.m rinvia espressamente a quello del 2013, il Ministero ritiene che anche quest’anno le imprese possano accedere al beneficio sulla scorta degli stessi elementi di novità utilizzati nel 2013; infatti,  secondo il Ministero, “l’introduzione di misure nuove o la diversa modulazione di quelle previste dal CCNL, va verificata rispetto alla realtà aziendale antecedente alla sottoscrizione degli accordi del 2013”.
Inoltre, gli accordi territoriali di detassazione del 2013 scaduti ma non formalmente disdettati, sono validi anche per i mesi del 2014 che precedono la firma del nuovo accordo, purché ci sia stata continuità nell’applicare le misure di “efficientazione”.

Dal punto di vista delle procedure per usufruire della detassazione, le imprese interessate  devono depositare l’accordo applicativo territoriale o aziendale presso la Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente entro 30 gg dalla sua sottoscrizione, con allegata un’autodichiarazione di conformità di tale accordo alle disposizioni del d.p.c.m.; autodichiarazione che non deve necessariamente inserirsi in un atto separato dal contratto, potendo essere contenuta anche in quest’ultimo. Al deposito dell’accordo aziendale provvede l’azienda, mentre per l’accordo territoriale è sufficiente che vi abbia provveduto anche una sola delle associazioni firmatarie, senza che debba procedervi anche l’impresa che lo applica in concreto.

Da ultimo, la circolare precisa che le aziende che lo scorso anno hanno provveduto al deposito dell’accordo applicativo e dell’autodichiarazione di conformità, per il 2014 non devono effettuare nessuna formalità quando si limitino ad applicare il contenuto del citato accordo.

Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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LAV14187

Circolare Ministero del Lavoro