

Roma, 30 Maggio 2014
LAV14186
SM
Oggetto: Lavoro. Determinazione della misura percentuale massima della retribuzione oggetto dello sgravio contributivo di cui all’art. 1, commi 67 e 68 della legge 247/2007.
Con decreto del Ministro del Lavoro (di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze) del 14 Febbraio 2014 (su Gazzetta Ufficiale n.123 del 29 Maggio), è stato determinato il tetto percentuale massimo della retribuzione del lavoratore su cui calcolare lo sgravio contributivo previsto all’art. 1, commi 67 e 68 della legge 247/2007. Si tratta, com’è noto, dello sgravio previsto per agevolare la contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale, che opera sia a favore dei datori di lavoro che dei lavoratori in misura pari, rispettivamente, al 25% ed al 100% delle rispettive aliquote di contribuzione.
L’Art. 2 del provvedimento in esame stabilisce che, per le somme corrisposte nel 2013, il limite massimo su cui calcolare lo sgravio ammonta al 2,25% della retribuzione contrattuale annua del lavoratore, confermando così la % prevista lo scorso anno (sulle somme erogate nel 2012).
Ricordiamo che per accedere alla misura, i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, devono:
– essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati (se ciò non è ancora avvenuto), anche tramite l’associazione datoriale di riferimento, presso la Direzione provinciale del lavoro, entro 30 gg dall’entrata in vigore del decreto (quindi, entro il 28 Giugno p.v);
– prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altri elemento rilevante per migliorare la competitività dell’azienda.
Per l’ammissione allo sgravio, i datori devono presentare apposita domanda all’Inps in via telematica. A questo proposito, evidenziamo che nonostante l’art. 3 del decreto preveda che l’inoltro è possibile dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto (quindi, in teoria, dal 29 Maggio u.s), il successivo art. 4 stabilisce che l’ammissione allo sgravio avvenga “a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello fissato dall’Inps, quale termine unico per la trasmissione delle istanze”; per cui sembra prevedibile che l’Istituto tornerà ad occuparsi dell’argomento, con istruzioni apposite.
Il testo del decreto è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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