FRM14188 – Corsi in materia di CQC. Commento alle nuove disposizioni del DM 20 settembre 2013 e delle circolari 23 aprile e 29 maggio 2014.

LAV14187 – Detassazione degli incrementi di produttività 2014. Circolare esplicativa del Ministero del Lavoro.
30 Maggio 2014
Traforo del Frejus
30 Maggio 2014

Roma, 30 maggio 2014

FRM14188
MQ

Oggetto: Corsi in materia di CQC. Commento alle nuove disposizioni del DM 20 settembre 2013  e delle circolari 23 aprile e 29 maggio 2014.

Con decreto 20 settembre 2013 il Ministero dei Trasporti ha dettato nuove disposizioni in materia dei corsi di qualificazione iniziale per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente (CQC) e di formazione periodica per il suo rinnovo.

Queste disposizioni sono in vigore dal 4 giugno 2014 (cioè dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in gazzetta ufficiale) e sostituiscono quelle contenute nel precedente DM 16.10.2009, che continuano ad applicarsi (per massimo di un anno – quindi sino al 4 giugno 2015) a tutti i corsi che hanno inizio fino al 3 giugno 2014.

Le norme del decreto sono state accompagnate da due circolari ministeriali applicative: la prima, del 3 aprile 2014, con cui vengono anticipati i contenuti del Decreto, fornite le istruzioni operative e gli allegati di riferimento; la seconda di ieri 29 maggio 2014, con cui vengono chiariti alcuni aspetti riguardanti in particolare i requisiti dei docenti, della delega al responsabile e della comunicazione di avvio corsi.

Si illustrano le disposizioni più rilevanti della nuova disciplina per il settore rappresentato (quali quelle per i corsi di formazione periodica per il rinnovo della CQC, i corsi per il recupero dei punti e le verifiche ispettive) che sono state dettate da un lato per soddisfare alcune richieste dell’utenza, dall’altro con la finalità di rendere più efficaci e funzionali i corsi ed attuare maggiori controlli sulla regolarità e legalità degli stessi.

Per completezza, si evidenzia che il Decreto disciplina tutti gli aspetti relativi ai corsi in materia di CQC (cfr. articolo 1), quali:
– i requisiti soggettivi dei soggetti abilitati ad erogare i corsi (art. 2), tra cui le Autoscuole (art. 3) e gli Enti di formazione delle Associazioni nazionali o territoriali presenti nel Comitato Centrale dell’albo degli autotrasportatori (art. 4). Tra questi almeno tre fanno capo alle federazioni aderenti a Conftrasporto;
– i requisiti oggettivi necessari per effettuare i corsi, tra i quali:
o  i docenti: nell’ambito dei docenti è stata accolta la richiesta della scrivente  di eliminare il requisito, prima richiesto, dell’esperienza negli insegnanti di scuola guida (tre anni di lavoro negli ultimi cinque). Per cui dai corsi con inizio dal 4 giugno p.v. si possono includere anche insegnati di prima nomina e senza alcuna esperienza precedente. Per l’accredito dei docenti è stata anche prevista, fin dal 21 maggio scorso (cfr. artt. 16, coma 3, e 17) una procedura di aggiornamento dell’autorizzazione semplificata (cfr. art. 4, comma 9) che con autocertificazione dello stesso docente, attestante il possesso dei requisiti richiesti (come da modulo allegato 2 alla circolare del 29 maggio 2014)  e atto notorio del legale rappresentante dell’Ente di formazione, potrà iniziare ad insegnare, dopi i 3 giorni (lavorativi e liberi) dalla relativa comunicazione ;
o i locali  (un’aula da almeno 25 mq., con scrivania e sedie per gli allievi) ed un bagno (cfr. art. 5);
o i programmi specifici per i vari corsi, con le materie, gli argomenti, la durata delle lezioni ed il docente per esse previsto (cfr. art. 7 – qualificazione iniziale ordinaria; art. 8 – qualificazione iniziale accelerata; art. 9 – corso integrativo per i titolari di attestato idoneità professionale autotrasporto);
o lo svolgimento del corso  di qualificazione iniziale (art. 10) e quello dell’esame per il conseguimento della CQC (art. 11).

La formazione periodica per il rinnovo della CQC
In base alla direttiva comunitaria 2003/59 ed al decreto legislativo 286/2005 di suo recepimento, la CQC ha una validità di cinque anni e va rinnovata prima della sua scadenza, che com’è noto, in base all’ultimo decreto ministeriale del 6 agosto 2013 (di proroga biennale) avverrà per coloro che l’hanno ottenuta per documentazione (cioè d’ufficio, senza svolgere la formazione iniziale e superare il relativo esame):
– al  9 settembre 2015, per le CQC trasporto persone;
– al  9 settembre 2016, per le CQC trasporto cose.

Nel fare presente che nel nostro settore, il rilascio per documentazione è ancora possibile sino al 9 settembre 2014 (per i conducenti già titolari di patente C alla data del 9 settembre 2009), si rammenta che, in base all’articolo 20 del citato decreto 286, tutti i conducenti titolari di CQC sono tenuti a rinnovarla frequentando obbligatoriamente un corso di 35 ore di lezioni teoriche, secondo il programma previsto dall’articolo 13 del decreto in esame (identico a quello già in vigore), qui di seguito riportato:

Parte comune Parte specialistica
 A.1 – Dispositivi del veicolo 7 ore Insegnante B.1 –carico e scarico delle merci 7 ore Esperto
A.2 – Norme comportamento e responsabilità del conducente 7 ore Insegnante B.2 – Normativa trasporto cose 7 ore Esperto
A.3 – Rischi professionali 7 ore Medico

Riguardo al programma del corso, il decreto non ammette che lo stesso possa essere effettuato con sistemi e-learning e a differenza di prima, richiede la presenza fisica in aula dei relativi docenti per tutte le ore dei loro rispettivi moduli. Per cui: l’insegnante di scuola guida dovrà essere in aula per tutte le 14 ore di sua spettanza; l’esperto di organizzazione aziendale per 14 ore ed il medico per le sue 7 ore. In tali ore, il docente potrà utilizzare supporti audiovisivi o multimediali, ma solo per 5 ore su 7, mentre nelle altre 2 dovrà svolgere la verifica sull’apprendimento e dare eventuali chiarimenti agli allievi (art. 13, comma 4  e punto 7.3 della circolare del 3 aprile 2014).

Per ogni corso di formazione periodica va opportunamente notificata,  per posta elettronica certificata (PEC), una comunicazione di avvio corso alla Direzione Generale Territoriale (DGT – tra le quattro previste dal nuovo DPCM 11.2.2014 del Regolamento del Ministero dei Trasporti) e all’Ufficio provinciale motorizzazione competente (UMC); da inviare tre giorni lavorativi prima (al riguardo la circolare del 29 maggio precisa che i tre giorni vanno calcolati togliendo sia i  festivi, sia il giorno della comunicazione, sia quello di previsto inizio del corso: ad es. se comunico di lunedì posso iniziare solo il venerdì successivo).

Nella comunicazione di avvio del corso (art. 13, comma 5) va indicato:
– il nominativo del responsabile del corso: quale il legale rappresentante dell’Ente autorizzato o persona da questo delegata (al riguardo la circolare del 29 maggio scorso, precisa che può essere delegato anche un docente del corso);
– l’elenco degli allievi, con i dati degli stessi e dei loro titoli di guida. Si fa notare che  l’elenco può essere integrato o variato, sino alle ore 20 del giorno precedente a quello d’inizio del corso, ma una volta avviato non possono più essere aggiunti altri allievi – cfr. art. 13, comma 7. Diversamente da prima, per i nuovi corsi di rinnovo viene fissato il numero massimo di 35 partecipanti, compresi coloro che eventualmente seguono le lezioni di recupero delle assenze;
– il calendario delle lezioni: che vanno da un minimo di due ad un massimo di sette ore giornaliere, che possono essere svolte – come in precedenza – dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 22.00. Accogliendo la richiesta di Conftrasporto, per la giornata del sabato sono state ora ammesse sette ore (dalle ore 8 alle ore 15), anziché 6 come in precedenza, al fine di esaurire nella stessa giornata tutte le ore relative ad un modulo formativo (tale disposizione è valida per i corsi con inizio dal 4 giugno 2014);
– la sede del corso: oltre che presso la sede già autorizzata dell’ente di formazione (che può essere variata con procedura semplificata, utilizzando il modulo allegato 2 al decreto), su nostra richiesta è stato ora ammesso (cfr. articolo 5, comma 2) che l’aula sia ubicata presso una sede di un’impresa di autotrasporto, a condizione che al relativo corso vi partecipino solo i dipendenti dell’impresa stessa.

Durante lo svolgimento del corso si seguono le regole già esistenti sulla registrazione degli allievi sia nel registro delle iscrizioni al corso (cfr. allegato 10 al Decreto), sia in quello della frequenza giornaliera (allegato 11).

Un regime nuovo, ed a parere della scrivente fortemente elaborato e complesso, è stato ora imposto dal Decreto per la rilevazione delle assenze (cfr. art. 13, comma 8, con riferimento art. 10, comma 5).
Entro i primi quindici minuti della prima ora di lezione il responsabile del corso (o eventualmente il docente delegato) deve annotare l’assenza degli allievi nel registro di frequenza del corso.
Entro e non oltre i successivi 5 minuti di lezione (dal 16° al 21° minuto),  il responsabile deve  completare il modulo di rilevazione delle assenze (allegato 10 alla circolare 3 aprile 2014) con i nominativi degli allievi assenti ed inviarlo (per posta elettronica semplice o PEC) all’Ufficio della motorizzazione competente per territorio (anche in caso di totale presenza degli allievi iscritti).
La medesima operazione di rilevazione delle assenze va effettuata successivamente nella stessa giornata per ogni blocco di lezione della stessa materia di due ore (max tre). Se ad es. si fa lezione il sabato dallo ore 8 alle ore 10, la rilevazione delle assenze va effettuata: entro le 8,15; entro le 10,15; entro le 12,15 ed entro le 14,15.
Al riguardo Conftrasporto continuerà a protestare contro siffatto meccanismo, che pur volendo dare più severità ai corsi, finisce per penalizzare chi già lavora nel rispetto delle regole, e non limita la possibilità di comportamenti scorretti.

Un’importante novità introdotta dal Decreto – già in vigore dal 21 maggio scorso, per i corsi di formazione periodica in essere – riguarda il numero delle ore di assenza consentite (art. 13, comma), che viene aumentato da 3 (di prima) a 10, con questa particolare condizione:
o fino a 3 ore di assenza l’allievo non dovrà fare alcun recupero;
o da 4 a 10 ore di assenza, l’allievo dovrà recuperare tutte le ore di assenza effettuate (ad es. l’allievo assente per 5 ore, recupera tutte e 5 le ore perse, per le rispettive materie cui era stato assente).
Le lezioni di recupero vanno effettuate entro un mese dal termine del corso di rinnovo (l’allievo che recupera può anche essere inserito in un successivo corso dell’Ente, purché nelle materie che deve recuperare) ed il calendario può essere comunicato alla DGT e all’UMC competenti anche prima di avviare la prima ora di recupero.

Il decreto conferma infine (art. 13, comma 11) che il corso di formazione periodica può essere frequentato da 3 anni e mezzo prima della scadenza della validità della CQC (questa norma è frutto della proroga biennale della CQC, scattata ad agosto 2013, quando vigeva la regola che il corso era frequentabile nei 18 mesi antecedenti la scadenza): quindi sono e rimangono validi i corsi di rinnovo per CQC cose partecipati da marzo 2013.

Se invece il corso di rinnovo viene frequentato dopo la scadenza di validità della CQC, si incorre in questa alternativa:
– per la frequenza nei primi due anni, è sufficiente fare il corso e la CQC verrà rinnovata dalla data di rilascio del relativo attestato di frequenza (per il periodo fra la data di scadenza di validità della CQC e  quella dell’attestato al conducente è vietata la guida professionale del mezzo, che viene punita con s.a.p. di 155 euro e ritiro della CQC scaduta –  art 126, comma 11 CDS);
– per la frequenza oltre i due anni dalla scadenza, il conducente dovrà frequentare il corso di rinnovo e sostenere anche l’esame di merito previsto per il primo rilascio della CQC (ferma restando la sanzione per CQC scaduta vista prima).

Il corso di recupero punti sulla CQC
Com’ è noto, l’articolo 23 del Decreto 286/05 ha esteso la disciplina dei punti patente anche alla CQC (dei conducenti titolari di patente italiana e, su loro espressa richiesta, di quelli aventi patente rilasciata da altro Stato UE o extraUe se dipendenti di impresa di autotrasporto italiana) e quindi, in caso di azzeramento del punteggio sulla CQC scatta l’esame di revisione, che può creare gravi problemi ai conducenti delle imprese per il periodo di tempio necessario a superare detto esame.
Al fine di evitare l’azzeramento del punteggio, i conducenti possono seguire uno specifico corso di recupero punti, della durata di 20 ore di lezione complessive, con cui recuperare sino a 9 punti persi.
La disciplina del corso recupero punti CQC è ancora regolata dal Decreto del Capo Dipartimento Trasporti Terrestri del 22 ottobre 2010 (cfr. circolare Conftrasporto NOR10203 dell’8.11.2010), sul quale la circolare del 3 aprile scorso:
– conferma che gli enti abilitati a svolgere i menzionati corsi di recupero punti CQC sono gli stessi autorizzati ad effettuare i corsi iniziali o periodici in materia CQC;
– richiede che la comunicazione di avvio del corso venga fatta nei sette giorni lavorativi precedenti (eventuali variazioni entro le ore 13 del giorno lavorativo precedente);
– il responsabile del corso coincide con il legale rappresentante dell’Ente abilitato o personal dallo stesso delegata;
– le lezioni giornaliere del corso di recupero hanno durata massima di 3 ore (e possono essere svolte dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 23 ed il sabato dalle 8 alle 14)
– non vi è numero massimo di presenze al corso;
– sono consentite massimo 6 ore di assenza, che vanno tutte recuperate (quando verrà introdotto l’esame finale di verifica del corso di recupero punti – previsto dalla legge 120 del 2010 – le ore di assenza diminuiranno a 5, ma non dovranno essere recuperate);
– le assenze vanno annotate nei primi 15 minuti della lezione giornaliera (ma non è stata prevista la disciplina della comunicazione della stessa alla motorizzazione).

La verifica sui corsi CQC
In base al Decreto (art. 15) e alla circolare del 3 aprile 2014, gli Uffici provinciali della motorizzazione  effettueranno delle verifiche ispettive per accertare la sussistenza dei requisiti degli Enti abilitati ad effettuare i corsi, nonché il regolare svolgimento delle lezioni e l’effettiva presenza dei partecipanti (anche con i dati delle comunicazioni inviate via mail).
Per ogni visita verrà redatto un verbale di ispezione.
Al’ispezione deve essere presente il responsabile del corso, che se non presente in aula deve – secondo la circolare, punto 10 – raggiungere la sede del corso entro un’ora dall’inizio dell’ispezione.
Durante il controllo verranno in particolare verificati:
– la presenza e la corretta tenuta del registro d’iscrizione dei partecipanti ai corsi;
– la presenza e la corretta tenuta dei registri di frequenza dei corsi;
– la coincidenza tra la lezione in corso e quella programmata nel calendario;
– l’identificazione degli allievi e del docente (tra quelli del provvedimento di autorizzazione), anche avvalendosi delle comunicazioni di rilevazione delle assenze e del registro (qualora qualche allievo sia entrato o uscito fuori dalla rilevazione).
Nel caso di irregolarità, queste sono contestate nel verbale, rispetto al quale l’Ente autorizzato può effettuare le proprie controdeduzioni entro i successivi 7 giorni.
Entrambi questi documenti vengono inviati alla Direzione Generale della Motorizzazione (nei casi di Enti diversi dalle autoscuole) che in caso di conferma dell’illecito può sospendere l’autorizzazione della sede dell’ente  e in caso di più sanzioni nel corso di un triennio giungere a revocare l’autorizzazione generale dell’Ente abilitato.

Nei link sottostanti si riportano nuovamente il DM 20 settembre 2013 e la circolare 3 aprile 2014, nonché la nuova circolare del 29 maggio 2014.

Cordiali saluti.

Scarica il PDF :

FRM14188

DM 20 settembre 2013

Allegati DM 20 settembre 2013

Circolare CQC 3 aprile 2014

Circolare CQC 29 maggio 2014