
INA14123 – Riduzione premi Inail. Determina del Presidente Inail n. 67 dell’11 Marzo 2014.
27 Marzo 2014
La Settimana Sindacale Confederaledal 24 al 28 MARZO 2014
28 Marzo 2014Roma, 27 Marzo 2014
SPE14124
SM
Oggetto: A.D.R Controlli periodici, intermedi ed eccezionali delle cisterne adibite al trasporto di merci pericolose su strada.
Con circolare prot 6917/E del 25 Marzo u.s, la Divisione 3 del Ministero dei Trasporti ha dettato alcuni chiarimenti a proposito dei controlli sulle cisterne adibite al trasporto su strada di merci pericolose.
La nota del Ministero affronta le seguenti tematiche:
a) Conformità delle cisterne circolanti alla normativa ADR ed alle misure transitorie del capitolo 1.6.
Dopo aver ricordato che tutte le cisterne in circolazione devono essere conformi agli allegati A e B dell’A.D.R, il Ministero ha evidenziato che le misure transitorie del capitolo 1.6 individuano quelle che necessitano di adeguamento, richiamando in particolare l’attenzione sul punto 1.6.3.6 A.D.R che permette l’utilizzo delle cisterne costruite tra il 1 Gennaio 1978 ed il 31 Dicembre 1989, purché conformi al marginale 211 127 (5), applicabile dal 1 Gennaio 1990. Di conseguenza, il rispetto di queste misure transitorie rientra tra le verifiche da eseguire durante i controlli periodici, ed a tal fine gli uffici possono richiedere la collaborazione dei centri prova autoveicoli (c.p.a) e del costruttore. Il Ministero ha opportunamente precisato che queste prescrizioni non si applicano alle cisterne che rientrano nel campo di applicazione della deroga di 25 anni dalla prima immatricolazione, prevista dal D.M. 18 Febbraio 2010 (vedi la circolare Conftrasporto SPE12053 del 23 Febbraio 2012).
b) Cisterne sottoposte a riparazione.
Poiché circolano su strada cisterne sottoposte a modifiche o riparazioni senza che siano state sottoposte ai prescritti controlli straordinari, durante le verifiche periodiche ed intermedie il Ministero raccomanda di accertare se queste circostanze risultino o meno dalla documentazione a corredo della cisterna; in caso negativo, i controlli devono essere sospesi per rinviare la cisterna ad un controllo straordinario presso il c.p.a.
c) Riutilizzo di cisterne declassate per il trasporto di materie non pericolose, per svolgere trasporti in A.D.R
Il Ministero esclude che una cisterna declassata per il trasporto di merci non pericolose, possa nuovamente utilizzarsi per eseguire trasporti in A.D.R. Infatti, il passaggio nella sfera di utilizzo per il trasporti di merci non pericolose fa si che su quella cisterna non si eseguano più dei controlli periodici, con la conseguenza che un reimpiego nel settore delle merci pericolose potrebbe compromettere la sicurezza della circolazione. Per questo motivo, il Ministero ha invitato gli uffici della motorizzazione a ritirare e distruggere la targhetta identificativa della cisterna declassata, e ad annullare la punzonatura; il proprietario della cisterna dovrà conservarne il fascicolo per 15 mesi. Una volta declassata, non è più utilizzabile l’eventuale scarico a pressione della cisterna, salvo specifica approvazione secondo la direttiva 97/23/CE (PED)
d) Controlli eccezionali.
Il Ministero ricorda che ai sensi del punto 6.8.2.4.4 dell’A.D.R, la cisterna deve essere sottoposta a controlli eccezionali (in Italia di competenza dei c.p.a) quando, a seguito di riparazioni, modifiche o incidenti, può esserne stata compromessa la sua sicurezza o quella del suo equipaggiamento. In tal senso, gli interventi necessari per adeguare la cisterna alle misure transitorie del capitolo 1.6, sono riconducibili alle modifiche.
e) Approvazione di cisterne destinate al trasporto di materiale per le quali il segno (+) compare dopo il codice cisterna.
I controlli eccezionali e le approvazioni delle cisterne destinate al trasporto di questi materiali, rientrano tra gli accertamenti tecnici di cui alla precedente lettera a).
Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti
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