INA14123 – Riduzione premi Inail. Determina del Presidente Inail n. 67 dell’11 Marzo 2014.

ASS14122 – Adesione e versamento EBILOG.

27 Marzo 2014

SPE14124 – A.D.R Controlli periodici, intermedi ed eccezionali delle cisterne adibite al trasporto di merci pericolose su strada.

27 Marzo 2014

ASS14122 – Adesione e versamento EBILOG.

27 Marzo 2014

SPE14124 – A.D.R Controlli periodici, intermedi ed eccezionali delle cisterne adibite al trasporto di merci pericolose su strada.

27 Marzo 2014

Roma, 27 Marzo 2014

INA14123
SM

Oggetto: Riduzione premi Inail. Determina del Presidente Inail n. 67 dell’11 Marzo 2014.

Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni sull’argomento (vedi, in  ultimo, la circolare Conftrasporto INA14061 del 5 Febbraio u.s), per informarvi che l’Inail ha diffuso il testo della determina presidenziale n.67 dell’11 Marzo 2014, che attua la riduzione generalizzata dei premi ai sensi dell’art.1, comma 128 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità per il 2014). Come si ricorderà, questa disposizione ha previsto che con decreto del Ministro del Lavoro, da emanare di concerto con quello dell’Economia e su proposta dell’Inail, venga stabilita la riduzione percentuale dell’importo dei premi Inail tenuto conto dell’andamento infortunistico aziendale, nel limite di 1 mld € per il 2014, 1.1 mld € per 2015 e 1.2 mld € per il 2016.

La determina presidenziale ha fissato questa riduzione percentuale  nella misura del 14,17%, che diventerà operativa soltanto dopo l’emanazione, da parte del Ministero del Lavoro, del predetto decreto di recepimento previsto dalla Legge di stabilità. Successivamente, ed in tempo utile per la nuova scadenza del pagamento del premio fissata – ricordiamo – per il 16 Maggio p.v, l’Inail invierà alle imprese le nuove basi di calcolo con le informazioni sulla spettanza della riduzione ed i criteri per applicarla.

Per quanto concerne l’operatività del beneficio, nel rispetto di quanto prevede la Legge di stabilità, la determina distingue tra:
– imprese con lavorazioni iniziate da più di due anni;
– imprese con lavorazioni iniziate sempre da più di due anni, che assolvono all’obbligo assicurativo tramite premi speciali unitari;
– imprese con attività avviate da meno di un biennio.

IMPRESE CON LAVORAZIONI INIZIATE DA OLTRE UN BIENNIO.
Queste imprese beneficiano dello sconto del 14,17%, a condizione che il tasso applicabile di tariffa comunicato dall’Inail nel modello 20SM, sia inferiore o almeno pari rispetto ai tassi medi delle tariffe vigenti per quelle lavorazioni.

IMPRESE CON LAVORAZIONI INIZIATE DA OLTRE UN BIENNIO, CHE ASSOLVONO ALL’OBBLIGO ASSICURATIVO TRAMITE PREMI SPECIALI UNITARI
Per i premi speciali unitari dovuti ai sensi dell’art. 42 del D.P.R 1124/1965 (tra cui rientrano quelli per gli artigiani  – titolari, soci, collaboratori familiari, associati in partecipazione), la riduzione del 14,17% opera soltanto se, per l’attività svolta, l’indice di gravità aziendale (IGA) calcolato annualmente dall’Inail e comunicato agli interessati, sia inferiore o uguale all’indice di gravità medio (IGM) della categoria di riferimento, previsto nella tabella allegata alla determina. Per quanto riguarda gli artigiani autonomi, ricordiamo che la classe di rischio viene determinata ai sensi della tabella 1 del d.m. 1.2.2001, che inquadra nella classe 5 la voce Inail 9123, e nella classe 8 la voce Inail 9121.

IMPRESE CON LAVORAZIONI INIZIATE DA MENO DI DUE ANNI.
La riduzione del 14,17% opera soltanto per quelle imprese che dimostrino il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Di conseguenza, i presupposti dell’agevolazione sono identici a quelli previsti agli art. 19 e 20 del D.M. 12.12.2000 per ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa del 15% durante il primo biennio di attività, per le aziende che attestino il rispetto delle norme in materia di prevenzione infortuni e igiene sul lavoro. Per questo motivo, le imprese che nel 2014  presentano o hanno già presentato l’istanza telematica per ottenere la predetta riduzione del 15% (tramite modello OT/20), si vedranno applicare in automatico l’ulteriore sconto del 14,17% (per una riduzione complessiva del 29,17%), senza la necessità di ulteriori domande. Diversamente, le imprese che non hanno ancora richiesto l’oscillazione del 15% ma con biennio di attività in scadenza tra il 1 Gennaio ed il 30 Giugno 2014, per essere ammesse alle sopracitate riduzioni dovranno presentare in via telematica il modello OT/20 entro il 30 Giugno p.v, fermo restando che lo sconto del 14,17%  decorrerà comunque  dal 1 Gennaio u.s.

Per tutte queste tipologie di imprese, la riduzione del 14,17% opera sul premio finale dovuto al netto di tutti gli altri sconti o agevolazioni eventualmente spettanti, e si applica sia alla rata anticipata che alla regolazione 2014.

Come già anticipato, la determina Inail non è ancora operativa, ma lo diventerà soltanto dopo l’emanazione del decreto di recepimento (Lavoro/Economia); il testo è comunque prelevabile dal link sotto indicato.

Cordiali saluti

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INA14123

Determina sconto INAIL