SPE12085 – Trasporto di animali vivi. Idoneità degli animali al trasporto al macello.

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Roma, 21 Marzo 2012

SPE12085
SM

Oggetto: Trasporto di animali vivi. Idoneità degli animali al trasporto al macello.

Con una circolare del 15 Marzo scorso, il Ministero della Salute ha ricordato alcune regole contenute nel Regolamento U.E 1/2005 (d’ora in poi Regolamento) sul trasporto di animali vivi, sulle quali lo stesso Ministero era già intervenuto nel 2007 con una nota dell’8 Maggio (commentata con la circolare Conftrasporto SPE07109 del 21 Maggio 2007).
Il Ministero ha ricordato il principio generale fissato dall’allegato 1, capo 1 del Regolamento, per cui “non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto, né le condizioni di trasporto possono essere tali da esporre l’animale a lesioni o a sofferenze inutili”; spetta all’allevatore ed al trasportatore il compito di garantire il rispetto di questa regola. E’ importante ricordare che il Decreto Legislativo n. 151/2007 (che attua in Italia il suddetto Regolamento– vedi la circolare Conftrasporto SPE07190 del 13 Settembre 2007), sanziona il vettore e, in solido, il detentore ed il responsabile del centro raccolta, con un importo da 2000 a 6000 €, quando il trasporto sia stato effettuato in violazione dei requisiti di idoneità stabiliti dal medesimo allegato 1.

Peraltro, lo stesso Regolamento (punto 3, capo 1, all.1) permette il trasporto degli animali che presentino lesioni o malattie lievi, quando lo spostamento non appaia tale da poter causare sofferenze addizionali; nei casi dubbi, l’operatore può chiedere l’intervento di un veterinario che, qualora dia parere favorevole, deve rilasciare in duplice copia un certificato di idoneità al trasporto verso il macello, avvalendosi del fac simile allegato alla nota ministeriale del Maggio 2007. Ne consegue – prosegue il Ministero – che l’infedele compilazione di questo certificato comporta, per il veterinario, il reato di falsità ideologica di cui agli artt. 476 e ss del codice penale.

Una volta giunto al macello, il veterinario ufficiale è chiamato ad eseguire sull’animale la visita ante mortem per appurare, tra l’altro, se durante il viaggio si è verificata una sofferenza inutile dell’animale causata da una delle patologie elencate nell’allegato 1 del Regolamento che comportano l’inidoneità al trasporto (es prolassi, inabilità dell’animale al movimento o a mantenere una postazione eretta autonoma, ecc..), e se queste patologie erano precedenti o meno allo spostamento, con l’obbligo di segnalarle alla Asl di provenienza anche in presenza di un certificato di idoneità al trasporto.  Se il certificato era stato rilasciato, il veterinario ufficiale è tenuto a verificarne la corretta compilazione visto che, altrimenti, nei suoi confronti si può configurare il reato di omissione di atti d’ufficio (art.328 c.p).

Cordiali saluti.

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SPE12085

Circolare Ministero della Salute