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FIS12086
SM
Oggetto: Mediazione tributaria. Chiarimenti e istruzioni operative. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 16 marzo 2012.
Con la Circolare n. 9/E del 19 marzo 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti e le istruzioni operative a proposito del nuovo istituto deflativo del contenzioso tributario, previsto dall’art. 17-BIS del D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, rubricato “IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE”, ed introdotto dall’art. 39, comma 9, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.
La citata disposizione normativa stabilisce che, per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro concernenti atti dell’Agenzia delle Entrate notificati a decorrere dal 1° aprile 2012, la proposizione del ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale deve essere preceduta dalla presentazione di un’istanza di annullamento (totale o parziale) dell’atto stesso alla competente struttura dell’Agenzia delle Entrate.
La presentazione della preventiva istanza di annullamento è obbligatoria, nel senso che il ricorso giurisdizionale, eventualmente proposto senza aver dato avvio al procedimento amministrativo, è inammissibile per espressa disposizione del comma 2 del citato art. 17-BIS; l’inammissibilità è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.
L’istanza del contribuente deve contenere il ricorso che si intende proporre alla Commissione tributaria provinciale e la domanda di annullamento dell’atto, formulata sulla base degli stessi motivi di fatto e di diritto contenuti nel ricorso. Inoltre, al contribuente è riconosciuta la facoltà di avanzare una vera e propria proposta di mediazione, consistente nella richiesta di rideterminazione dell’ammontare della pretesa tributaria. La presentazione dell’istanza, che deve essere effettuata entro gli stessi termini e con le medesime modalità stabilite per l’impugnazione dell’atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale, vale come notificazione del ricorso; pertanto il contribuente – qualora intenda adire il giudice a seguito di esito negativo del procedimento di mediazione – è tenuto unicamente a costituirsi in giudizio, ossia a depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale l’istanza proposta.
Il nuovo istituto della mediazione non determina, quindi, ulteriori adempimenti a carico dei contribuenti intenzionati ad opporsi alla pretesa tributaria.
1. L’ambito di applicazione del nuovo istituto
L’istanza deve essere presentata ogni qual volta si intenda impugnare uno degli atti elencati dall’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, di valore non superiore a 20.000 euro, emesso dall’Agenzia delle Entrate.
Tra tali atti deve intendersi compreso anche il rifiuto tacito alla restituzione di tributi, sanzioni, interessi od altri accessori; in particolare, per le controversie riguardanti i rifiuti taciti, il nuovo procedimento si applica se, alla data del 1° aprile 2012, non sono ancora decorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso.
Sono esclusi dalla mediazione, per espressa disposizione normativa, gli atti di recupero degli aiuti di Stato dichiarati in contrasto con il diritto comunitario, nonché gli atti non riconducibili all’attività dell’Agenzia delle Entrate quali la cartella di pagamento, l’iscrizione di ipoteca, il fermo di beni mobili registrati e gli atti relativi alle operazioni catastali.
Per quanto concerne, in particolare, la cartella di pagamento, la circolare precisa che l’esclusione dalla mediazione attiene alle ipotesi in cui il contribuente sollevi esclusivamente vizi propri della cartella (ad esempio, ritualità della notifica). Viceversa, qualora il contribuente impugni la cartella formulando anche eccezioni riferite all’attività dell’Agenzia delle Entrate (ad esempio, relative al ruolo od alla mancata notifica dell’avviso di accertamento), la fattispecie rientra nell’ambito di applicazione della semplificazione in esame.
2. Il valore della controversia
Al fine di stabilire se si tratti di controversia non superiore a 20.000 euro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal comma 5 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 546 del 1992, richiamato dal comma 3 del citato art. 17-BIS. Pertanto, il valore si determina sulla base dell’importo del tributo contestato, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate. In caso di atto di irrogazione delle sanzioni ovvero di impugnazione delle sole sanzioni, il valore della controversia è costituito dalla somma delle sanzioni contestate.
Se un atto si riferisce a più tributi, il valore deve essere calcolato con riferimento al totale delle imposte contestate.
Se si tratta di impugnazione cumulativa avverso più atti, il valore deve essere determinato in relazione a ciascun atto impugnato con il ricorso cumulativo.
Per le controversie inerenti ai rifiuti espressi o taciti di rimborso, si tiene conto dell’importo chiesto a rimborso, al netto degli accessori, avendo presente che, in caso di istanza di rimborso riguardante più periodi d’imposta, occorre far riferimento al singolo rapporto tributario sottostante al singolo rapporto d’imposta.
3. La presentazione dell’istanza
L’istanza di cui al citato art. 17-BIS del D.Lgs. n. 546 del 1992, può essere alternativamente presentata:
– dal contribuente che ha la capacità di stare in giudizio, sia direttamente sia a mezzo procuratore generale o speciale;
– dal rappresentante legale del contribuente che non ha la capacità di stare in giudizio;
– dal difensore, nelle cause di valore pari o superiore a 2.582,28 euro.
Considerato che, tra le norme processuali applicabili, l’art. 17-BIS richiama anche l’art. 18 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nell’istanza devono essere indicati la Direzione provinciale o regionale nei cui confronti si intende proporre ricorso (ossia, quella che “HA EMANATO L’ATTO IMPUGNATO O NON HA EMANATO L’ATTO RICHIESTO”), il contribuente ed il suo legale rappresentante, la relativa residenza o sede legale o il domicilio eletto, nonché il codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec), l’atto impugnato e l’oggetto dell’istanza, nonché i motivi.
Oltre all’eventuale proposta di mediazione, l’istanza può contenere anche una richiesta di sospensione dell’atto impugnato.
Non è applicabile l’imposta di bollo, mentre il contributo unificato è dovuto soltanto nel caso in cui il contribuente, a seguito di esito infruttuoso del procedimento di mediazione, depositi il ricorso presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale.
4. La trattazione dell’istanza
Ai sensi del comma 5 dell’art. 17-BIS, la Direzione provinciale o regionale competente provvede alla trattazione dell’istanza “attraverso apposite strutture diverse e autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili”.
Al riguardo, la circolare precisa che le predette strutture si identificano con gli Uffici legali delle Direzioni provinciali e con le analoghe strutture delle Direzioni regionali e del Centro operativo di Pescara.
Se ne ricorrono i presupposti, l’istanza di annullamento viene accolta, determinando il venir meno dell’interesse ad agire in giudizio e rendendo inammissibile l’eventuale ricorso giurisdizionale.
Di contro, in assenza dei presupposti per l’annullamento dell’atto, la competente struttura valuta la possibilità di concludere un accordo di mediazione, tenendo conto dell’incertezza delle questioni controverse, del grado di sostenibilità della pretesa e del principio di economicità dell’azione amministrativa.
5. L’accordo di mediazione
La conclusione della mediazione avviene tramite la sottoscrizione di un accordo, per effetto del quale le sanzioni eventualmente dovute sono ridotte al 40% (tale riduzione è determinata dall’applicabilità dell’art. 48 del D.Lgs. n. 546 del 1992, stabilita dal comma 8 del citato art. 17-BIS).
L’Agenzia delle Entrate evidenzia, oltre all’ipotesi di rideterminazione della pretesa, la possibilità di un accordo di mediazione che confermi integralmente il tributo contestato con l’atto impugnato, cui consegue, comunque, la riduzione delle sanzioni al 40%.
L’accordo si perfeziona con il pagamento dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata in caso di rateizzazione, effettuato entro 20 giorni dalla sottoscrizione, mediante versamento diretto, anche tramite compensazione, utilizzando il modello F24. Infatti, in applicazione dell’art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, il versamento delle somme dovute a seguito di mediazione può avvenire “in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali, se le somme dovute superano i 50.000 euro”; tuttavia, poiché si tratta di controversie di valore non superiore a 20.000 euro, di fatto non sono ammesse più di otto rate.
6. Il diniego
In assenza dei presupposti per l’annullamento dell’atto o per la conclusione della mediazione tributaria, l’ufficio comunica al contribuente il provvedimento di diniego in cui esporrà le ragioni, di fatto e di diritto, su cui si fonda la pretesa tributaria, dando conto delle attività svolte nel corso del procedimento di mediazione.
Il diniego è atto non impugnabile, atteso che, in ogni caso, il contribuente è tutelato dalla facoltà di costituirsi in giudizio attraverso il deposito del ricorso.
7. La costituzione in giudizio
L’art. 17-bis, comma 9, prevede che, “Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l’Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell’atto di accoglimento parziale”.
Pertanto, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente, contenuto nell’art. 22 del D.Lgs. n. 546 del 1992, inizia a decorrere dal giorno successivo:
• a quello di compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte della Direzione provinciale o regionale, quando non sia stato emesso il provvedimento di accoglimento ovvero non sia stato concluso l’accordo di mediazione;
• a quello di notificazione del provvedimento con il quale viene respinta l’istanza prima del decorso dei predetti 90 giorni;
• a quello di notificazione del provvedimento con il quale l’ufficio, prima del decorso dei 90 giorni, accoglie parzialmente l’istanza.
Al riguardo, si precisa che al termine di 90 giorni per l’esame dell’istanza non si applica la sospensione feriale dal 1° agosto al 15 settembre, prevista dall’art. 1 della L. n. 742 del 1969, che opera per i termini di natura processuale, tra i quali quello previsto per la costituzione in giudizio delle parti.
Il testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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