SPE10067 – Trasporto di merci pericolose. Proroghe alla circolazione nazionale di cui al D.M. 18.2.2010. Intervento della Conftrasporto.

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Roma, 15 Aprile 2010

SPE10067
SM

Oggetto: Trasporto di merci pericolose. Proroghe alla circolazione nazionale di cui al D.M. 18.2.2010. Intervento della Conftrasporto.

La Conftrasporto, insieme ad altre associazioni, è intervenuta sul Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Sen. Altero Matteoli, affinché tra le proroghe alla circolazione nazionale previste nel D.M. del 18 Febbraio 2010 (sulle quali vedi la circolare Conftrasporto SPE10049 del 15 Marzo u.s), venga compreso il trasporto di gasolio con i rimorchi ed i semirimorchi cisterna costruiti prima del 1997, per un periodo di 25 anni dalla prima immatricolazione. Infatti, il testo attuale del D.M. 18.2.2010 non stabilisce questa tipologia di deroga che, invece, è stata limitata ai veicoli cisterna ed alle cisterne, fermo restando che i predetti rimorchi e  semirimorchi cisterna sono comunque utilizzabili per trasportare gasolio fino al 12 Marzo 2012.
Ecco di seguito il testo dell’intervento:
Nell’esprimerLe  il nostro ringraziamento per la recente emanazione del D.M. del 18 Febbraio 2010, grazie al quale i veicoli cisterna, le cisterne, i rimorchi ed i semirimorchi cisterna adibiti al trasporto di merci pericolose, immatricolati prima del 1997 e privi dei dispositivi A.B.S e del rallentatore, possono ancora utilizzarsi sul territorio italiano per almeno altri due anni, con La presente intendiamo tuttavia portare alla Sua attenzione una problematica sollevata dal citato D.M.
Più precisamente, l’art. 1, comma 1 del Decreto rende possibile l’utilizzo in Italia dei veicoli cisterna e dei rimorchi e semirimorchi cisterna che trasportino determinate sostanze pericolose, fino ad un massimo di 25 anni dalla data di prima immatricolazione; tuttavia, da questa deroga più ampia sono stati inspiegabilmente esclusi i rimorchi ed ai semirimorchi destinati al trasporto di   gasolio (n° ONU 1202), con la conseguenza che al termine della proroga biennale, detti veicoli dovranno essere dismessi.
Orbene, ad avviso delle scriventi si tratta di una decisione discutibile tenuto conto, altresì, di quanto ha statuito sul punto la normativa francese, alla quale (a detta dei tecnici del Ministero dei Trasporti) ci si è ispirati nella stesura del D.M. In particolare, l’art.25, comma 4, lett.b) dell’arrété TMD du 29 Mai 2009, ha ammesso alla deroga venticinquennale “…les véhicules remorqués porteurs de citernes destinées au transport des n° ONU …1202…”. Quindi, la scelta operata Oltralpe è andata in direzione di includere nella più ampia deroga di 25 anni, anche i veicoli rimorchiati destinati a trasportare il gasolio.
Pertanto, siamo a chiederLe un intervento affinché la deroga in questione venga estesa anche ai rimorchi ed ai semirimorchi destinati al trasporto di  gasolio
.”

Cordiali saluti

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