

Roma, 16 aprile 2010
FIS10068
MQ-SC
Oggetto: Registro imprese. Diritti di segreteria relativi alla Comunicazione Unica. Circolare del Ministero Sviluppo Economico del 12 aprile 2010.
Il Ministero dello Sviluppo economico con la circolare in oggetto, chiarisce alcuni aspetti in materia di diritti di segreteria dovuti per le domande di Comunicazione Unica inviate ai fini assistenziali, previdenziali o fiscali.
Il Ministero, al fine di uniformarsi all’orientamento generale di ridurre gli oneri finanziari per i soggetti tenuti alla nuova procedura semplificativa, chiarisce che non vanno versati alle Camere i diritti di segreteria per le Comunicazioni Uniche inoltrate esclusivamente per domande a contenuto previdenziale, assistenziale e fiscale .
La circolare chiarisce, inoltre, che la dichiarazione di inizio attività al Registro delle imprese, presentata dalle imprese inattive, non è soggetta al versamento del diritto di segreteria, nel caso si riferisca ad una pratica già avviata antecedentemente per il tramite di “ComUnica”, in quanto configurata come integrazione documentale della precedente .
Gli orientamenti di cui sopra saranno annotati nel Decreto riguardante i diritti di segreteria relativi alla presentazione delle domande e denunce da presentare al Registro delle imprese.
Si ricorda che dal 1° aprile 2010, tutte le imprese (individuali e società), devono utilizzare la Comunicazione Unica (da effettuare esclusivamente con modalità telematica e con la firma digitale), il nuovo strumento (introdotto dall’art. 9 della legge 40/2007) che permette di presentare le domande e le denunce di competenza di tutti gli enti coinvolti, attraverso un unico deposito al Registro delle Imprese, per effettuare i seguenti adempimenti:
a) dichiarazione di inizio attività, variazioni dati e cessazioni dell’attività ai fini IVA;
b) domanda di iscrizione di nuove imprese, modifica e cessazione nel Registro Imprese e nel R.E.A. (escluso il deposito di bilancio);
c) domanda di iscrizione, variazione e cessazione ai fini INAIL;
d) domanda di iscrizione, variazione e cessazione al Registro Imprese con effetto per l’INPS relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali;
e) domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS;
f) variazione dei dati d’impresa con dipendenti sempre ai fini INPS;
g) domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini INPS.
Le domande di iscrizione, variazione e cessazione delle imprese artigiane nell’Albo delle Imprese Artigiane seguiranno invece quanto disposto dalle leggi regionali in materia, alcune delle quali sono state di recente modificate per adeguarne il contenuto all’articolo 9 della Legge 2 aprile 2007 n. 40, istitutivo di ComUnica.
Si segnala, per finire, che il Governo ha predisposto una “Guida alla compilazione della Comunicazione Unica d’impresa” che si rende disponibile in allegato.
Cordiali saluti
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