Svimez. Audizione alla Camera dei Deputati – 18/03/2016
21 Marzo 2016
INA16079 – Oggetto: Inail. Novità legate agli adempimenti in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali.
22 Marzo 2016Roma, 22 marzo 2016
SIA16078
MQ
Oggetto: Trasporto rifiuti. Albo Gestori Ambientali. Formazione e verifiche per il Responsabile Tecnico.
Com’è noto, con il nuovo Regolamento dell’Albo gestori ambientali il responsabile tecnico di ogni impresa iscritta dovrà sottoporsi ad una verifica iniziale della sua preparazione, prima di iniziare l’attività, ed a verifiche periodiche quinquennali, per confermare l’idoneità tecnica dell’impresa per cui opera (art. 13, DM 3.6.2014, n. 120 – cfr. circolare Conftrasporto SIA14272 del 1.9.2014).
Sino ad oggi, nessuna disposizione è mai stata emanata al riguardo dal Comitato Nazionale (al cui interno è presente Conftrasporto), cui spetta il compito di definire le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle citate verifiche.
Fino all’emanazione di queste disposizioni, il Comitato Nazionale ha tuttavia precisato – rispondendo a due quesiti specifici – che:
- i vecchi corsi di formazione per responsabile tecnico di imprese di trasporto di rifiuti (o altre da iscrivere all’albo gestori ambientali), di cui alla delibera n. 3 del 16.7.1999, “possono continuare ad essere svolti”;
- l’attestato di partecipazione ai citati corsi (che oggi consente ancora di iscriversi all’Albo gestori – ndr.) non costituirà esonero dalla verifica iniziale (dal momento in cui questa diverrà obbligatoria). Sul punto il Comitato chiarisce anche che “è esonerato dalla verifica iniziale, ma non dall’aggiornamento quinquennale, il soggetto che dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina ricopra l’incarico di responsabile tecnico di impresa iscritta all’Albo”.
Nel riportare la nota di risposta del Comitato Nazionale del 14 marzo scorso, giova far presente che è verosimile che la nuova disciplina sulle verifiche iniziali e periodiche entrerà in vigore solo dal 1° gennaio 2017, con un sistema a quiz, che verranno somministrati presso le maggiori Sezioni regionali dell’albo gestori. Questa disciplina, inoltre, dovrà combinarsi con la disposizione del regolamento che prevede che l’incarico di responsabile tecnico esterno sia limitato ad un numero massimo di imprese (cfr. art. 12, comma 6, DM 120/2014).
Cordiali saluti
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