
ALB14271 – Pagamento quote Albo autotrasporto. Proseguimento malfunzionamenti del sistema informatico. Avvio dei pagamenti sul Portale dell’automobilista.
1 Settembre 2014
NOR14273 – Decreto Legge in materia di Pubblica amministrazione. Conversione in Legge.
1 Settembre 2014Roma, 1 settembre 2014
SIA14272
MQ
Oggetto: Trasporto rifiuti. Nuovo Regolamento Albo Gestori ambientali.
Sulla gazzetta ufficiale n. 195 del 23.08.2014 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell’Ambiente 3 giugno 2014, n. 120, recante il nuovo regolamento sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Albo dei gestori ambientali.
Il nuovo regolamento entra in vigore il 7 settembre 2014 e dalla stessa data abroga e sostituisce – dopo 16 anni di vigenza – il precedente DM 406/98.
Relativamente al periodo transitorio, di passaggio tra il vecchio ed il nuovo regolamento, l’articolo 26 del nuovo DM 120/2014 stabilisce che:
– le iscrizioni all’albo già effettuate alla data del 7 settembre 2014 restano valide ed efficaci sino alla loro scadenza (comprese le relative garanzie finanziarie già prestate;
– le iscrizioni per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti avviati al recupero agevolato in essere alla data del 25 dicembre 2010 (ex categorie 2 e 3) sono in vigore fino alla loro scadenza;
– si considerano pienamente valide le domande d’iscrizione all’Albo presentate sino alla data del 7 settembre 2014 (e verranno trattate sulla base del precedente regolamento – ndr.);
– le disposizioni già emanate dal Comitato Nazionale (ad es. quelle sui requisiti del responsabile tecnico, la dotazione di mezzi e personale, ecc…) restano valide fino all’emanazione delle nuove disposizioni che lo stesso Comitato adotterà, ai sensi del nuovo Regolamento.
Disciplinata in tal modo la fase transitoria, nella quale si vuole evitare qualsiasi soluzione di continuità nell’attività delle imprese iscritte all’Albo gestori – che perciò potranno continuare ad operare come prima – il nuovo provvedimento prevede diverse novità rispetto al precedente, molte delle quali ispirate alla semplificazione dell’attività amministrativa (con procedure più snelle per le iscrizioni, le variazioni ed i rinnovi) ed alla qualificazione delle imprese (mediante la responsabilizzazione ed un maggior ruolo del responsabile tecnico).
Tra le novità più rilevanti del nuovo regolamento si segnalano sinteticamente:
– il riordino delle categorie d’iscrizione all’Albo (*), con la sostituzione delle vecchie categorie 2, 3, 6 e 7 (abrogate a seguito delle disposizioni del D.Lgs. 205 del 2010) con le seguenti:
o categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 chilogrammi o 30 litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente 8 marzo 2010, n. 65;
o categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
o categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;
– la semplificazione prevista per le imprese di trasporto rifiuti, per le quali:
o le iscrizioni nelle categorie 4 (trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e 5 (trasporto di rifiuti speciali pericolosi) consentono anche l’attività di trasporto dei propri rifiuti (categoria 2-bis) e dei RAEE (categoria 3-bis) senza necessità, come previsto dalla previgente normativa, di ulteriori iscrizioni, se lo svolgimento di queste ultime attività non comporta variazioni di categoria, classe e tipologia dei rifiuti per le quali l’impresa è iscritta;
o le imprese iscritte nelle categorie del trasporto (1, 4 e 5) non devono iscriversi anche in quella per il trasporto trasfrontaliero (6) degli stessi (art. 8, in particolare commi 2 e 3);
– la semplificazione per le iscrizioni, le variazioni e i rinnovi, per cui si prevede :
o l’invio della domanda d’iscrizione alla Sezione Regionale (o Provinciale) in via telematica (mediante apposito portale delle camere di commercio – art. 14);
o le variazioni dei dati delle aziende effettuate al registro delle imprese (es. ragione sociale, sede legale, organi societari, ecc…) non devono essere svolte anche alla Sezione regionale competente, in quanto si intendono automaticamente eseguite presso la stessa, che nei 30 giorni successivi recepisce le modifiche e ne dà comunicazione alla stessa azienda e agli enti interessati (art. 18);
o i rinnovi delle iscrizioni all’Albo – che si rammenta vanno fatti ogni 5 anni, nei cinque mesi precedenti la scadenza – con un massiccio ricorso all’autocertificazione dei requisiti posseduti; le aziende certificate EMAS o ISO 14001 possono inoltre sostituire il nuovo provvedimento d’iscrizione con specifica autocertificazione accompagnata dalla copia conforme del certificato EMAS o ISO, nonché una denuncia di prosecuzione dell’attività attestante la conformità dell’impresa, dei mezzi e delle attrezzature necessarie (art. 22);
– la razionalizzazione delle disposizioni sui requisiti soggettivi (art. 10) , per i quali:
o non si tiene conto della condanna ostativa all’iscrizione qualora siano trascorsi 10 anni (dal passaggio in giudicato della sentenza) oppure sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sia intervenuta l’estinzione del reato oppure la riabilitazione;
o viene stabilito che lo stato di liquidazione o la procedura concorsuale (o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera) riguarda solo la prima iscrizione all’Albo gestori (non viene quindi più prevista, quale causa di cancellazione, la circostanza che l’azienda – durante il periodo di validità dell’iscrizione – venga a trovarsi in stato di liquidazione o di procedura concorsuale, consentendo in tal modo la prosecuzione dell’attività – che è in linea con le ultime disposizioni che regolano la materia);
– la possibilità di ridurre gli importi delle fidejussioni (da prestare a garanzia di eventuali danni ambientali) richiesti per le iscrizioni nelle categorie 5 (trasporto rifiuti pericolosi) ed 8 (intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione) del 40% per le imprese certificate ISO 14001 e 50% per le imprese certificate EMAS – art. 17.
Sotto il profilo della maggiore qualificazione delle imprese, si segnalano le nuove disposizioni relative al responsabile tecnico, che:
– definiscono i compiti e le responsabilità dello stesso all’interno delle aziende (art. 12), con la possibilità di ricorrere ad un soggetto esterno (che il Comitato Nazionale potrà disciplinare quanto ai criteri ed ai limiti di assunzione di tale incarico);
– sottopongono i nuovi responsabili tecnici, oltre che al possesso di idonei titoli di studio o di esperienza, anche ad una specifica verifica iniziale della sua preparazione (i cui criteri verranno stabiliti dal Comitato Nazionale – art. 13);
– assoggettano tutti i responsabili tecnici, compresi quelli esistenti al 7 settembre 2014 (che possono continuare a svolgere la propria attività fino ad un massimo di 5 anni) a specifiche verifiche quinquennali di aggiornamento della loro preparazione (anche per queste verifiche il Comitato Nazionale dovrà dettare contenuti, criteri e modalità di svolgimento). Da queste verifiche sono esonerati i responsabili tecnici che ricoprono la carica di legale rappresentante dell’impresa e che abbiano maturato esperienza nel settore oggetto dell’iscrizione, secondo parametri che definirà il Comitato Nazionale (art. 13, comma 3);
– consentono, ai responsabilità tecnici delle imprese di trasporto dei rifiuti, di attestare l’idoneità dei mezzi di trasporto utilizzati in relazione alle diverse tipologie di rifiuti da trasportare, senza dover più ricorrere – come in precedenza – alle costose perizie giurate di ingegneri o chimici iscritti nei relativi albi (art. 15, comma 3, lettera a). Anche il modello di questa attestazione verrà definito dal Comitato Nazionale, nel quale – giova ricordare – la scrivente Confederazione è direttamente presente come una delle due associazioni maggiormente rappresentative degli autotrasportatori.
Sono state infine riprodotte dal nuovo regolamento – e non presentano quindi alcuna novità – le disposizioni (artt. 1–4) sull’articolazione dell’Albo in un Comitato Nazionale e in 19 Sezioni regionali e 2 provinciali (quelle di Trento e Bolzano); le attribuzioni del Comitato Nazionale, quelle delle Sezioni ed il loro funzionamento (artt. 5-7); le suddivisioni in classi delle categorie di attività iscritte (art. 9); i requisiti per l’iscrizione (art. 10): idoneità tecnica e capacità finanziaria (art. 11); i procedimenti d’iscrizione ordinario (art. 15) e semplificato (art. 16) e le variazioni dei dati, per i quali è opportuno ricordare che nel caso dei variazione del numero dei veicoli le imprese possono – ai fini del loro immediato utilizzo – redigere un atto notorio (secondo il modello approvato dal Comitato Nazionale) in attesa del nuovo provvedimento aggiornato (art. 18, comma 2); la sospensione (art. 19 ), la cancellazione (art. 20), i procedimenti per la loro applicazione (art. 21) ed i possibili ricorsi al Comitato nazionale, entro 30 giorni dalla comunicazione dei provvedimenti da parte delle Sezioni (art. 23), nonché il pagamento dei diritti annuali d’iscrizione, previsti dall’articolo 24, nelle stesse misure degli anni precedenti e che vanno effettuati entro il 30 aprile di ciascun anno.
Il testo del DM 120/2014 con il nuovo regolamento è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti
(*) Si riporta la tabella con le nuove dieci categorie di iscrizione all’Albo gestori ambientali
|
Num. |
Categoria |
Num. |
Categoria |
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1 |
Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani |
6 |
Imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti |
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2-bis |
Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei loro rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 kg.o 30 lt. al giorno |
7 |
Operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito dei trasporto intermodale, sono affidati i rifiuti in attesa della loro presa in carico da parte dell’impresa ferroviaria o navale o che effettua il successivo trasporto |
|
3-bis |
Distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature ex DM 56 del 2010 |
8 |
Intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi |
|
4 |
Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi |
9 |
Bonifica di siti |
|
5 |
Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi |
10 |
Bonifica di beni contenenti amianto |
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