
SIA16078 – Oggetto: Trasporto rifiuti. Albo Gestori Ambientali. Formazione e verifiche per il Responsabile Tecnico.
22 Marzo 2016
INT16080 – Oggetto: Trasporti internazionali. Graduatoria CEMT. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
22 Marzo 2016Roma, 22 Marzo 2016
INA16079
SM
Oggetto: Inail. Novità legate agli adempimenti in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali.
Con la circolare n. 10 del 21 Marzo, l’Inail ha comunicato che dal 22 Marzo sono in vigore le semplificazioni degli adempimenti formali legati agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, previste dal d.lgs. 151/2015.
Più precisamente, a partire da questa data i datori di lavoro non devono più provvedere:
- alla trasmissione telematica all’Inail del certificato medico di infortunio o di malattia professionale. Questo compito viene ora assolto dal medico certificatore o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza;
- all’invio all’autorità di Pubblica sicurezza delle denunce di infortunio sul lavoro, per gli infortuni mortali o con prognosi superiore ai 30 gg. Sarà direttamente l’Inail a provvedervi, nella fase iniziale tramite PEC spedita alle caselle di posta elettronica delle questure.
A carico del datore di lavoro, viene confermato l’obbligo di inoltrare all’Inail la denuncia di infortunio e quella di malattia professionale, rispettivamente, entro due giorni ed entro cinque giorni da quando ha ricevuto dal lavoratore i riferimenti del certificato medico. A questo proposito, i paragrafi 10 e 11 della circolare dettano delle istruzioni per il lavoratore e per i datori di lavoro. In particolare:
- il lavoratore, in caso di infortunio o di manifestazione di una malattia professionale, deve darne avviso al datore di lavoro (immediatamente per qualsiasi infortunio, ed entro 15 gg per le malattie professionali), fornendo a quest’ultimo il numero identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi. Nella fase di avvio del nuovo regime, qualora il lavoratore non disponesse del numero identificativo del certificato, deve continuare a fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea;
- il datore di lavoro, nella denuncia da inviare all’Inail, deve obbligatoriamente riportare il numero identificativo e la data di rilascio del certificato medico. La ricerca del certificato sul portale dell’Istituto avviene tramite l’apposita funzione “Ricerca Certificati medici”, digitando il codice fiscale del lavoratore, il numero identificativo e la data di rilascio. Sempre in questa prima fase, qualora il certificato non fosse presente on line (circostanza possibile, ad esempio, per quelli inoltrati all’Inail via PEC), il datore non è esentato dal riportare le predette informazioni nella denuncia; soltanto in presenza di un’impossibilità oggettiva a reperire il numero identificativo del certificato, al suo posto può indicare un codice fittizio di dodici caratteri alfanumerici. Peraltro, l’Inail ha specificato che la mancata corrispondenza tra i dati “identificativo certificato” e “data di rilascio” riportati nella denuncia e quelli presenti nel sistema, non costituisce motivo di rigetto e/o di applicazione di sanzioni amministrative.
L’Inail, infine, ha aggiunto che sono stati predisposti dei nuovi modelli per l’invio telematico delle denunce di infortunio (Mod 4 bis R.A) e malattie professionali (Mod 101- R.A.), scaricabili dal sito www.inail.it – Modulistica.
Il testo della nota Inail è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti
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