NOR13330 – Trasporto persone. Vincoli territoriali all’esercizio dell’attività degli n.c.c. Illegittimità costituzionale.

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19 Novembre 2013

Roma, 19 Novembre 2013

NOR13330
SM

Oggetto: Trasporto persone. Vincoli territoriali all’esercizio dell’attività degli n.c.c. Illegittimità costituzionale.

Con Sentenza n. 264 del 6 Novembre 2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, lett. b) della Legge della Regione Molise n. 25 del 13 Novembre 2012, la quale, tra i requisiti necessari per l’iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea (istituito dall’art. 6 della Legge 21/1992 – Legge quadro per il trasporto persone mediante autoservizi pubblici non di linea), richiedeva quello di “essere residenti in un comune compreso nel territorio della regione da almeno un anno ed avere sede legale dell’impresa nel territorio regionale”.

In particolare, la Corte ha evidenziato che contrastano sia con gli orientamenti espressi dalla medesima Corte in precedenti Sentenze, sia con la normativa comunitaria relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva 12.12.2006, n. 2006/123/CE), tutte quelle normative che istituiscano barriere di carattere protezionistico alla prestazione, in un determinato ambito territoriale, di servizi di carattere imprenditoriale da parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale. Come evidenzia la Sentenza in commento,  queste barriere non sono giustificate dalla necessità di garantire specifiche idoneità tecniche ed attitudini morali allo svolgimento della professione a garanzia dell’utenza, ma si traducono soltanto in una “limitazione al libero ingresso di lavoratori o imprese nel bacino lavorativo regionale, in danno dei cittadini dell’Unione europea nonché dei cittadini italiani residenti in altre regioni”.

Come intuibile, questa Sentenza afferma dei principi molto importanti che, prevedibilmente, avranno ripercussioni anche sulle sorti dell’art. 29, comma 1 quater del d.l 207/2008, la cui entrata in vigore, da anni, viene regolarmente posticipata proprio perché, per ammissione del Governo stesso, contiene profili fortemente restrittivi della concorrenza. Si pensi, ad esempio, alla modifica apportata dal predetto articolo al comma 3, art. 8 della Legge 21/1992, che obbliga i noleggiatori con conducente a disporre di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione; norma, questa, che appare molto simile a quella prima vista della Legge regionale del Molise, che è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.

Il testo della Sentenza della Corte è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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NOR13330

Sentenza corte costituzionale