NOR11196 – Manovra economica di ferragosto. Illustrazione delle ulteriori disposizioni.

Le bugie del Sole 24 Ore

28 Settembre 2011

NOR11197 – Cronotachigrafo digitale. Entrata in vigore dal 1 Ottobre p.v del Regolamento U.E 1266/2009, del 16 Dicembre 2009.

29 Settembre 2011

Le bugie del Sole 24 Ore

28 Settembre 2011

NOR11197 – Cronotachigrafo digitale. Entrata in vigore dal 1 Ottobre p.v del Regolamento U.E 1266/2009, del 16 Dicembre 2009.

29 Settembre 2011

Roma, 29 Settembre 2011

NOR11196
SM

Oggetto: Manovra economica di ferragosto. Illustrazione delle ulteriori disposizioni.

Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni in materia (vedi le circolari NOR11181 e TRI11192, rispettivamente del 15 Settembre e del 23 Settembre u.s), per approfondire alcune delle novità più importanti che sono state introdotte dal provvedimento (Legge 148 del 14 Settembre u.s, di conversione del decreto legge 13 Agosto 2011, n. 138), che, ricordiamo, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011.

Anticipo al 2012 del riordino delle agevolazioni fiscali (art. 1, comma 6)

Modificando i commi 1-ter ed 1-quater dell’art. 40 del D.L. n. 98 del 2011, viene previsto che i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale siano ridotti del 5% per l’anno 2012 e del 20% a decorrere dall’anno 2013. In pratica, viene anticipato di un anno il riordino delle agevolazioni fiscali. Tale norma non si applica qualora, entro il 30 settembre 2012, verranno adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale sul riordino della spesa in materia sociale e l’eliminazione o la riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da ridurre l’indebitamento netto in misura non inferiore a 4.000 milioni di euro per l’anno 2012 ed a 16.000 milioni di euro per l’anno 2013. Questo obiettivo, peraltro, potrà raggiungersi anche intervenendo (in alternativa, anche parziale, alle suddette riduzioni) sulla “rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette, inclusa l’accisa”.

Addizionali regionali e comunali all’Irpef (art. 1, commi da 9 a 11)

A decorrere dall’anno 2012 (e non più, quindi, dal 2013), ciascuna Regione a Statuto Ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l’aliquota dell’addizionale regionale all’Irpef di base. La predetta aliquota è pari allo 0,9% sino alla nuova rideterminazione. La maggiorazione non può essere superiore:

a. a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013;
b. a 1,1 punti percentuali per l’anno 2014;
c. a 2,1 punti percentuali a decorrere dall’anno 2015.

Fino al 31 dicembre 2011, rimangono ferme le aliquote dell’addizionale regionale all’Irpef delle Regioni che, alla data di entrata in vigore del decreto, sono superiori alla aliquota di base, ferma restando la facoltà delle medesime Regioni di deliberarne la riduzione fino alla medesima aliquota di base.

Viene previsto, infine, che fino a quando non verrà definito il nuovo patto di stabilità interno per l’attuazione del federalismo fiscale, rimane sospeso il potere delle Regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato; tale sospensione, tuttavia, non si applica a decorrere dal 2012 all’addizionale comunale all’Irpef.

In sede di conversione è stato, inoltre, previsto che i Comuni potranno differenziare le aliquote dell’addizionale comunale Irpef in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. La soglia di esenzione va intesa come limite di reddito al di sotto del quale non è dovuta l’addizionale comunale Irpef, mentre  nel caso di superamento del suddetto limite si applica sul reddito complessivo.

Modifica della determinazione della misura dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT) (art. 1, comma 12)

Come vi avevamo già informato nella circolare Conftrasporto NOR11181 del 15 Settembre u.s, è stata confermata la norma del decreto legge 138/2011 che elimina l’IPT in cifra fissa e introduce quella progressiva (proporzionale alla potenza del veicolo), secondo i criteri previsti per gli atti non soggetti ad IVA dal d.m. 435/1998. Pertanto, la novità è in vigore dal 17 Settembre scorso e si applica per gli atti di vendita trascritti al PRA da quella data, anche se stipulati prima, rendendo così inutile l’emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto dall’articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 68 del 2011 sul federalismo fiscale.

Potenziamento della partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento (art. 1, commi da 12-bis a 12-quater)

Per il triennio 2012-2014, viene innalzata dal 50% al 100%, la quota di compartecipazione dei Comuni alle maggiori entrate derivanti dalla loro partecipazione all’attività di accertamento e controllo sui tributi erariali. Beneficeranno della maggiore percentuale i soli Comuni che entro il 31 dicembre 2011 avranno istituito il Consiglio tributario. Questa partecipazione si sostanzia in segnalazioni qualificate all’Amministrazione finanziaria destinate ad essere recepite in avvisi di accertamento. Sempre nell’ottica del contrasto all’evasione fiscale, con D.P.C.M., saranno stabiliti i criteri e le modalità per la pubblicazione, sul sito del Comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni dei redditi con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito.

Le disposizioni in esame sono finalizzate a potenziare l’attività di contrasto all’evasione fiscale, anche in considerazione del fatto che i Comuni, data la loro vicinanza al territorio, riescono ad intercettare fattispecie evasive non immediatamente individuabili dall’Amministrazione finanziaria e, dunque, aggiuntive rispetto all’ordinaria attività di accertamento.

Età pensionabile donne  (art. 1, comma 20)

L’elevazione dell’età pensionabile delle lavoratrici del settore privato, nel corso dell’iter parlamentare del provvedimento è stata anticipata al 1° gennaio 2014. Pertanto, per le lavoratrici dipendenti del settore privato e per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria nonché della Gestione Separata INPS, la decorrenza dell’incremento di un mese del requisito anagrafico di sessanta anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto ed in quello contributivo,  è anticipata a partire dal 1° gennaio 2014.
Tale requisito anagrafico è incrementato di ulteriori due mesi a decorrere dal 1° gennaio 2015, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016, di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2017, di ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018, di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per ogni anno successivo fino al 2025 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Pertanto, l’età pensionabile raggiungerà i 65 anni, a regime, dal 1° gennaio 2026, invece che dall’1.1.2028 come prevedeva il testo originario del decreto-legge in esame e dall’1.1.2032 come previsto dalla manovra di luglio.

Anno

Incremento in mesi decorrente dal 1° gennaio dell’anno (rispetto all’anno precedente)

Incremento cumulato in mesi

2014 1 1
2015 2 3
2016 3 6
2017 4 10
2018 5 15
2019 6 21
2020 6 27
2021 6 33
2022 6 39
2023 6 45
2024 6 51
2025 6 57
2026 3 60

Resta ferma la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico (cosiddette finestre mobili) e di adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita.

Festività introdotte con legge dello Stato e dei Santi patroni (art. 1,  comma 24)

Con un D.P.C.M. da emanare entro il 30 Novembre dell’anno precedente, saranno stabilite quelle festività introdotte con Legge dello Stato non conseguenti ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni da festeggiare il venerdì precedente, ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva, o la domenica stessa. Da questa disposizione sono state espressamente sottratte il 25 Aprile, il 1 Maggio ed il 2 Giugno e, per la città di Roma, il 29 Giugno.

Contributo di solidarietà (art. 2, comma 1-bis)

A partire dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, sul reddito complessivo di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 3% sulla parte eccedente il predetto importo, deducibile dal reddito complessivo. Per l’accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.

Con un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 ottobre 2011, saranno determinate le modalità di attuazione della norma. Inoltre, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l’efficacia della disposizione in esame può essere prorogata anche negli anni successivi al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio.

La norma in esame precisa che il contributo di solidarietà non si applica sui redditi di cui all’art. 9, comma 2, del D.L. n. 78 del 2010, e di cui all’art. 18, comma 22-bis, del D.L. n. 98 del 2011. Si tratta, in pratica, dei redditi dei dipendenti pubblici e di quelli da pensione, su cui già grava il contributo del 5% per i redditi sopra i 90.000 euro, e del 10%, per i redditi sopra i 150.000 euro.

IVA: aumento dell’aliquota ordinaria dal 20% al 21% (art. 2, commi da 2-bis a 2-quater)

Vi abbiamo già informato che la manovra economica interviene sull’aliquota IVA ordinaria, portandola dal 20% al 21% per le operazioni effettuate a partire dal 17 Settembre u.s . Per un approfondimento delle tempistiche collegate all’applicazione di questa novità, rinviamo alla lettura dell’approfondimento svolto nella circolare Conftrasporto TRI11192 del 23 Settembre u.s

Disposizioni in materia di antiriciclaggio (art. 2, comma 4)

Ai fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, viene disposta la riduzione dell’utilizzo del contante nelle transazioni da 5.000 euro a 2.500 euro.

Antiriciclaggio: moratoria (art. 2, comma 4-bis)

E’ previsto che le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in tema di divieto dell’utilizzo del denaro contante, non si applicano a quelle commesse tra il 13 agosto 2011 ed il 31 agosto 2011 quando riferite ad un importo superiore alla soglia massima modificata (2.500 euro), ma entro la soglia precedentemente in vigore (5.000 euro).

Recupero delle somme non versate da parte dei contribuenti che si sono avvalsi del condono del 2002 (art. 2, commi 5-bis e 5-ter)

L’Agenzia delle Entrate ed Equitalia, al fine di recuperare le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie del 2002, entro il 17 Ottobre p.v, provvederanno ad effettuare una ricognizione di tali contribuenti ai quali verrà notificata l’intimazione a pagare le somme residue, maggiorate degli interessi maturati, entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2011. In caso di inadempienza, è prevista la sanzione del 50% delle predette somme non versate e, in aggiunta, entro il 31 dicembre 2012 saranno controllate tutte le attività del contribuente ancora accertabili (comprese quelle esercitate con partita Iva/codice fiscale differente dall’identificativo indicato nelle dichiarazioni relative al condono), relativamente alle annualità successive a quelle condonate. Infine, sempre per chi ha aderito al condono del 2002, i termini per gli accertamenti Iva pendenti al 31 dicembre 2011, sono prorogati di un anno.

Tassazione delle rendite finanziarie (art. 2, commi da 6 a 26)

Viene uniformata al 20% la misura della tassazione delle rendite finanziarie, ossia dei proventi realizzati dalle persone fisiche per interessi su titoli, depositi e conti correnti, per dividendi da azioni e partecipazioni sociali “non qualificate” e da “capital gain” su partecipazioni, titoli e strumenti finanziari, anche attraverso gestioni individuali o collettive.

La tassazione nella misura 20% sostituisce quella attualmente prevista in due aliquote:

a. 27%, per gli interessi su depositi e conti correnti bancari e postali;
b. 12,5%, per tutte le altre rendite finanziarie.

Si precisa che resta al 12,5% la tassazione:

– dei titoli di stato italiani e dei Paesi inclusi nella cosiddetta “white list”;
– dei titoli di risparmio per l’economia meridionale;
– dei piani di risparmio appositamente istituiti.

Inoltre, resta all’11% la tassazione del risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare (fondi pensione). Il nuovo regime di tassazione si applica sui proventi esigibili e sui “capital gain” realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Redditi di capitale corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione (art. 2, comma 27)

Ai redditi di capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, derivanti da contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2011, si applica l’aliquota del 12,5% sulla parte riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto della polizza ed il 31 dicembre 2011.

Ai fini della determinazione dei redditi, si tiene conto dell’ammontare dei premi versati e del tempo intercorso tra il pagamento degli stessi premi e la corresponsione dei proventi, secondo le disposizioni che verranno stabilite con un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Studi di settore (art. 2, comma 35)

Per gli studi di settore viene stabilito che l’impossibilità di effettuare da parte degli uffici finanziari gli accertamenti basati su presunzioni semplici per chi risulta congruo e coerente fino al 40% dei ricavi dichiarati (e con il limite di 50.000 euro), scatta purché il contribuente risulti congruo – naturalmente o in base ad adeguamento in dichiarazione – anche nel periodo d’imposta precedente. In tal modo, la congruità verrà misurata non più annualmente ma per un biennio.

Imposta di bollo sui “money transfer” (art. 2, comma 35-octies)

Viene introdotta un’imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all’estero. L’imposta è dovuta nella misura del 2% dell’importo trasferito per singola operazione, con un importo minimo di 3 euro. Sono soggetti ad imposizione i trasferimenti effettuati mediante istituti bancari, agenzie di “money transfer” ed altri agenti in attività finanziaria. Le disposizioni esentano da imposta i trasferimenti effettuati verso i paesi dell’Unione europea e quelli effettuati da soggetti muniti di matricola Inps e codice fiscale.

Riduzione delle agevolazioni fiscali per le cooperative (art. 2, commi da 36-bis a 36-quater)

Viene ridotta al 10% l’esclusione dal reddito imponibile delle cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente (con eccezione delle cooperative agricole), della quota degli utili netti annuali destinati a riserve indivisibili prevista dall’art. 12 della L. n. 904 del 1977.
Per effetto della modifica, la quota degli utili netti destinati a riserve indivisibili che concorre, in ogni caso, alla formazione del reddito imponibile delle cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente passa:
– dal 30% al 40%, per le altre cooperative e loro consorzi;
– dal 55% al 65%, per le società cooperative di consumo e loro consorzi.

Vengono, inoltre, modificate le disposizioni per ridurre del 10% l’attuale esclusione totale dalla formazione del reddito imponibile, dell’ammontare degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria per le cooperative a mutualità prevalente e per quelle diverse, a mutualità non prevalente.

Revisione del regime delle società di comodo (art. 2, commi da 36-quinquies a 36-nonies)

A decorrere dal periodo d’imposta 2012, l’aliquota Ires per le società di capitali che non superano i parametri delle cosiddette “società di comodo”, viene maggiorata di 10,5 punti percentuali, passando dal 27,5% al 38%.

La maggiorazione si applica anche alla quota di reddito imputato a società di capitali da società di persone che risultano “società di comodo”. La maggiorazione Ires deve essere applicata “individualmente”, da parte delle “società di comodo” che hanno optato per “la tassazione di gruppo” o per “il regime di trasparenza”. Gli acconti Ires del 2012 delle “società di comodo” devono essere calcolati come se la norma in esame fosse già stata in vigore nell’anno precedente e, quindi, avendo come base una imposta storica maggiorata del 10,5%.

Nessuna maggiorazione è, invece, prevista per le “società di comodo”, costituite sotto forma di società di persone e che imputano il reddito a persone fisiche soggette all’Irpef.

Applicazione della disciplina delle società di comodo ai soggetti in perdita sistemica (art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies)

Le società che, pur superando le soglie di ricavi minimi previste dalla normativa sulle “società di comodo”, dichiarino una perdita fiscale per tre esercizi consecutivi, sono considerate “società di comodo” a partire dall’esercizio successivo al triennio.

La medesima ipotesi ricorre qualora, nel triennio, le società chiudano due esercizi in perdita fiscale e nell’altro dichiarino un reddito inferiore a quello minimo presunto dalla disciplina sulle “società di comodo”.

Restano ferme le cause di disapplicazione già previste dalla normativa sulle “società di comodo” (ad esempio, società che risultano congrue e coerenti agli studi di settore, società con almeno dieci dipendenti, ecc.), e l’istanza di disapplicazione tramite “interpello”.

Indeducibilità dei costi su beni concessi in godimento ai soci (art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies)

Le disposizioni sono dirette a contrastare il fenomeno della concessione in godimento, a soci o familiari dell’imprenditore, di beni relativi all’impresa per un corrispettivo inferiore al valore di mercato.

In particolare, viene disciplinata la fattispecie in cui i beni non fuoriescano dal regime di impresa ma, tuttavia, vengano concessi in godimento a soci o familiari a condizioni diverse da quelle che caratterizzano il mercato, quindi, senza corrispettivo ovvero con un corrispettivo inferiore a quello che sarebbe ritraibile secondo una libera contrattazione tra parti contrapposte e consapevoli.

I costi relativi a tali beni non sono ammessi in deduzione dal reddito imponibile della società; inoltre, viene previsto che le società comunichino all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento, con la presumibile indicazione anche del soggetto beneficiario, in quanto in capo a quest’ultimo viene qualificata, ora, una nuova fattispecie impositiva nell’ambito dei “redditi diversi”.

Liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo (art. 2, comma 36-undevicies)

In deroga a quanto disposto dal D.P.R. n. 605 del 1973, l’Agenzia delle Entrate potrà procedere alla elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo, basate su informazioni relative ai rapporti ed alle operazioni che sono state comunicate dagli intermediari finanziari all’anagrafe dei conti e sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari per i diversi dati da acquisire.

Reati tributari: inasprimento delle sanzioni penali (art. 2, comma 36-vicies semel)

Vengono abbassate le soglie di imposta evasa che fanno scattare le sanzioni penali. In particolare, per la dichiarazione fraudolenta commessa con altri artifici e l’omessa presentazione della dichiarazione, la soglia di rilevanza penale si abbassa da circa 77.000 euro a 30.000 euro, mentre per la dichiarazione infedele l’imposta evasa per far scattare la sanzione penale si abbassa dai circa 103.000 euro attuali a 50.000 euro.

Inoltre, per i reati di omesso versamento dell’Iva, di ritenute certificate e di indebita compensazione, la sospensione condizionale non si applica quando l’imposta evasa o non versata è superiore a 3 milioni di euro. Per tutti gli altri reati tributari, la cui prescrizione è stata allungata di un terzo, il beneficio della sospensione non può scattare quando, congiuntamente:
– l’imposta evasa è superiore al 30% del fatturato;
– l’imposta evasa è superiore a 3 milioni di euro.

Per usufruire del patteggiamento, è necessario estinguere il debito fiscale. In ogni caso, l’eventuale definizione della violazione fiscale, ai fini penali, comporterà un abbattimento al massimo fino ad un terzo della pena e non più fino alla metà.

Di seguito, si riporta una tabella riassuntiva di come viene modificato il diritto penale tributario.

LA NORMA MODIFICATA

LA SITUAZIONE ATTUALE

COSA CAMBIA

Dichiarazione fraudolenta con uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e con indicazione di elementi passivi fittizi inferiori a 154.937,07 euro Da 6 mesi a 2 anni di reclusione Da un anno e 6 mesi a 6 anni di reclusione

Dichiarazione fraudolenta realizzata mediante altri artifici, quando, congiuntamente:

1)    l’imposta evasa è superiore, con riferimento ad una singola imposta, a 77.468,53 euro;

2)    l’ammontare degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% di quelli dichiarati od è superiore a 1.549.370,70 euro.

Da un anno e 6 mesi a 6 anni di reclusione Le soglie diventano, rispettivamente:

1)    30.000 euro;

2)    un milione di euro.

Infedele dichiarazione, quando congiuntamente:

1)    l’imposta evasa è superiore, con riferimento ad una singola imposta, a 103.291,38 euro;

2)    l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 10% di quelli dichiarati ovvero è superiore a 2.065.827,60 euro.

Da un anno a 3 anni di reclusione Le soglie diventano, rispettivamente:

1)    50.000 euro;

2)    2 milioni di euro.

Omessa presentazione della dichiarazione quando l’imposta evasa è superiore, in riferimento alle singole imposte, a 77.468,53 euro. Da un anno a 3 anni di reclusione La soglia scende a 30.000 euro
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per un importo inferiore a 154.937,07 euro. Da 6 mesi a 2 anni di reclusione Da un anno e 6 mesi a 6 anni di reclusione
Pene accessorie Qualora l’imposta evasa o non versata sia superiore a 3 milioni di euro ed al 30% del fatturato, non si applica l’istituto della sospensione condizionale della pena.
Circostanza attenuante: le pene previste sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie se si estingue, ai fini tributari, la violazione. La diminuzione delle pene passa dalla metà ad 1/3.

Si può patteggiare solo se si è estinta la violazione fiscale.

Prescrizione Per i delitti (tranne omessi versamenti ed indebite compensazioni), la prescrizione decorre dal giorno successivo a quello di scadenza del termine per l’accertamento o comunque dalla notificazione dell’avviso.

Riduzioni delle sanzioni per gli esercenti imprese o arti e professioni che eseguono le operazioni attive e passive con strumenti “tracciabili” (art. 2, comma 36-vicies bis)

Vengono ridotte alla metà le sanzioni previste per la violazione di alcuni obblighi di dichiarazione e di documentazione (in materia di imposte dirette e di Iva), in favore degli esercenti imprese, arti e professioni, con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, a condizione che:
– nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Iva, vengano indicati gli estremi identificativi dei rapporti con operatori finanziari in corso nel periodo d’imposta;
– per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività, utilizzino esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante.

Libero accesso ed esercizio della attività economiche e relative restrizioni (art. 3, commi da 6 a 11)

Con la circolare Conftrasporto NOR11181 del 15 Settembre scorso, vi abbiamo informato che la manovra interviene in tema di liberalizzazione dell’accesso all’esercizio delle professioni ed attività economiche (con l’esclusione dei taxi e degli n.c.c), affermando in via generale che l’accesso e l’esercizio delle attività economiche si basano sul principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza, e che le restrizioni (secondo l’accezione indicata a comma 9, art. 3) all’esercizio vengono abrogate d’ufficio dal Dicembre p.v. Abbiamo evidenziato che questa disposizione non interessa né l’accesso alla professione di autotrasportatore (in quanto retta da normative comunitarie), né la normativa sui costi minimi di esercizio, in ordine alla quale ricordiamo l’importante intervento del Presidente della Consulta Generale per l’autotrasporto – il Sottosegretario Bartolomeo Giachino- , il quale ha evidenziato in una lettera che la norma sui costi minimi di esercizio “non ha attinenza alcuna con la fattispecie di cui all’art.3, comma 9, lett. h del d.l. 138/2011” .

SISTRI (art. 6, commi 2 e 3)

L’argomento è stato affrontato nella circolare Conftrasporto NOR11181 del 15 Settembre, alla quale rinviamo per gli approfondimenti.

Contratto di autotrasporto in conto terzi – Modifiche all’art. 83 bis D.L. 112/2008 (art. 7-bis)

Come vi abbiamo già informato con la circolare Conftrasporto NOR11181 del 15.9 u.s, la manovra interviene nuovamente sull’art. 83 bis della Legge 133/2008, per agevolare la stipulazione degli accordi volontari di settore anche dopo il termine del 12 Maggio 2011, che il precedente comma 4 bis dell’art. 83 bis aveva fissato per la loro conclusione. La modifica prevede che l’entrata in vigore di questi accordi sia subordinata al parere preventivo della Consulta, ed alla pubblicazione con Decreto del Ministro dei Trasporti. Gli accordi potranno derogare alla normativa sui costi minimi di esercizio limitatamente ai contratti scritti di autotrasporto, ed anche in presenza di eventuali determinazioni dell’Osservatorio.

Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità (art. 8)

La norma introduce la possibilità che la contrattazione di secondo livello deroghi alle previsioni contenute nei contratti collettivi nazionali per realizzare intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività e all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori.
Sono, inoltre, state definite le condizioni necessarie per la legittimità e l’applicabilità dei predetti accordi.
Con riferimento al primo aspetto, è stato previsto che la legittimità sia subordinata alla sottoscrizione da parte di associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi delle previsioni di legge e degli accordi interconfederali vigenti (ivi compreso l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 sottoscritto fra Confindustria, CGIL, CISL e UIL).
Per quanto concerne l’applicabilità, la norma dispone che questi accordi siano efficaci nei confronti di tutti i lavoratori interessati solo se sottoscritti sulla base di un criterio maggioritario relativo alle rappresentanze.
I predetti accordi potranno riguardare le materie dell’organizzazione del lavoro e della produzione, con  riferimento ai seguenti aspetti:
– impianti audiovisivi e introduzione di nuove tecnologie;
– mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento del personale;
– contratti a termine, contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, regime della solidarietà negli appalti e casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
– disciplina dell’orario di lavoro;
– modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento.

Freno alla liberalizzazione del trasporto ferroviario (art. 8, comma 3-bis)

Con alcune modifiche al D.Lgs 188/2003, viene introdotto per le imprese ferroviarie che svolgono servizi di trasporto merci o passeggeri sulla rete nazionale, l’obbligo di applicare il contratto collettivo nazionale del settore.

Collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni  (art. 9)

Con la modifica dell’art, 5 della Legge n. 68/1999, le imprese che occupano del personale in più unità produttive e quelle dello stesso gruppo aventi sede in Italia potranno avvalersi del meccanismo della compensazione per l’assunzione obbligatoria dei disabili: in pratica, qualora taluna di queste unità/imprese occupi un numero di disabili superiore rispetto a quello stabilito dalla Legge, tale eccedenza potrà essere fatta valere dalle altre unità produttive/ imprese del gruppo che, invece, occupino un numero di disabili inferiore a quello obbligatorio. La compensazione andrà comunicata ai servizi competenti delle province in cui si trovano le unità produttive, mediante l’invio del prospetto informativo di cui all’art. 9, comma 6, L. n. 68/99, da cui si evince l’adempimento dell’obbligo a livello nazionale.

Livelli di tutela essenziali per l’attivazione dei tirocini (art. 11)

La norma detta una disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale, prevedendo che i tirocini formativi e di orientamento non curriculari abbiano una durata non superiore a 6 mesi, comprese le eventuali proroghe, e che possano essere promossi esclusivamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento dei relativo titolo di studio.
I suddetti limiti non operano, tuttavia, nei confronti di talune tipologie di soggetti, quali i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i detenuti ammessi a misure alternative di detenzione, quelli promossi a favore degli immigrati, nell’ambito del decreto flussi, dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, nonché quelli rivolti a soggetti svantaggiati destinatari di specifiche iniziative di inserimento o reinserimento al lavoro.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 12)

La previsione introduce quale ulteriore ipotesi di reato quella di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, che si aggiunge a quelle già esistenti per i casi di esercizio senza autorizzazione delle attività di somministrazione e intermediazione di manodopera.
In particolare, la norma, nel considerare sia la fattispecie della mediazione abusiva che quella svolta da soggetti autorizzati, determina quale elemento distintivo del reato lo sfruttamento (rinvenibile anche nel caso di violazione sistematica delle norme di tutela del lavoro di legge o di contratto), la violenza, la minaccia o l’intimidazione dei lavoratori.
La sanzione prevista è la reclusione da 5 ad 8 anni a cui si aggiunge la multa da euro 1.000 a 2.000 per ciascun lavoratore reclutato.

Cordiali saluti.

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NOR11196