
La Settimana Sindacale Confederale dal 19 al 23 settembre 2011
23 Settembre 2011
TRI11193 – Chiusura delle partite Iva inattive. Chiarimenti. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 93/E del 21 settembre 2011.
23 Settembre 2011Roma, 23 Settembre 2011
TRI11192
SM
OGGETTO: Aumento dell’aliquota ordinaria IVA, introdotto dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138. Individuazione del momento impositivo.
Le legge di conversione del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 (Legge 148 del 14 Settembre 2011), interviene sull’aliquota ordinaria dell’IVA, aumentandola dal 20% al 21% a partire dal 17 Settembre scorso, data di entrata in vigore del predetto provvedimento (art. 2, commi da 2 bis a 2 quater della manovra), mentre le aliquote agevolate del 4% e del 10% (applicabili alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi elencati nella Tabella A, parte II e III del D.P.R. n. 633 del 1972) sono rimaste immutate.
La modifica dell’aliquota ordinaria si trascina dietro una serie di problematiche legate al passaggio dalla vecchia alla nuova percentuale. In linea generica, la nuova aliquota ordinaria Iva del 21% si applica alle operazioni rispetto alle quali il momento impositivo è scattato dal 17 Settembre scorso. L’individuazione di questo momento deve avvenire a norma dell’art. 6, terzo comma del D.P.R 633/1972 che, per le prestazioni di servizi, lo fa coincidere con il pagamento del corrispettivo, indipendentemente da quando vengano materialmente svolte; di conseguenza, una prestazione di trasporto eseguita il 16 settembre 2011 ma pagata successivamente, sconterà l’IVA al 21%.
Accanto a questo criterio generico, occorre considerare l’ipotesi in cui l’emissione della fattura o il pagamento avvengano in anticipo rispetto allo svolgimento del servizio. Questa fattispecie è disciplinata al comma 4 dell’art. 6, il quale stabilisce che “Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento”. Ciò significa che se per un servizio di trasporto eseguito (o da eseguire) dopo il 17 Settembre u.s, il pagamento del corrispettivo oppure l’emissione della fattura è avvenuta prima di questa data, l’importo pagato o fatturato resta assoggettato all’aliquota del 20%. Se, invece, entro il 17 Settembre è stato pagato soltanto un acconto, su quest’ultimo si applica l’aliquota Iva del 20% mentre il saldo sconterà la nuova aliquota del 21%.
Cordiali saluti.
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