Conftrasporto si congratula con l’Onorevole Antonio Tajani, appena eletto alla guida del Parlamento Europeo.
19 Gennaio 2017
NOR17021 – Oggetto: Poste. Contributo annuale per i titolari di licenze individuali e di autorizzazioni generali ai servizi postali.
19 Gennaio 2017Roma, 19 Gennaio 2017
LAV17020
SM
Oggetto: Lavoro. Invio del prospetto informativo disabili. Scadenza del 31 Gennaio 2017.
Entro il 31 Gennaio p.v, le imprese con almeno 15 dipendenti devono procedere all’invio telematico del prospetto informativo disabili, con la situazione occupazionale al 31 Dicembre 2016, per le finalità previste dalla Legge 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili). Dall’inoltro rimangono escluse le imprese che, rispetto all’ultimo invio, non hanno registrato cambiamenti della situazione occupazionale, tali da incidere sull’obbligo o sul calcolo della quota di riserva.
Per quanto riguarda l’autotrasporto, ricordiamo che l’art. 5, comma 2 della Legge 68/1999 (anche dopo le modifiche apportate dall’art. 5, comma 1 del d.lgs 151/2015), permette di determinare la base occupazionale utile ai fini dell’obbligo in esame, escludendo il personale viaggiante.
Ricordiamo che ai sensi dell’art.3, comma 1 della citata Legge 68/1999, l’obbligo di assumere soggetti con disabilità scatta per le imprese con almeno 15 dipendenti, secondo le modalità di seguito riportate:
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NUMERO DIPENDENTI, ESCLUSO IL PERSONALE VIAGGIANTE |
OBBLIGO DI ASSUNZIONE |
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Fino a 14 dipendenti |
NON SUSSISTE OBBLIGO DI ASSUNZIONE DI LAVORATORI DISABILI |
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Da 15 a 35 dipendenti |
OBBLIGO DI ASSUNZIONE DI ALMENO 1 LAVORATORE DISABILE |
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Da 36 a 50 dipendenti |
OBBLIGO DI ASSUNZIONE DI ALMENO 2 LAVORATORI DISABILI |
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Oltre i 50 dipendenti |
OBBLIGO DI ASSUNZIONE DI ALMENO IL 7% DI LAVORATORI DISABILI |
Inoltre, dal 1 Gennaio di quest’anno, con la fine del regime transitorio previsto dall’art. 3, comma 2 della Legge 68/1999, per le imprese da 15 a 35 dipendenti l’obbligo di assumere un soggetto disabile scatta al raggiungimento della predetta soglia dei 15 dipendenti computabili, e non più nella sola ipotesi di nuove assunzioni (vedi la nota Conftrasporto LAV17006 del 2 Gennaio u.s).
L’invio del prospetto andrà effettuato, avvalendosi dei servizi istituiti dalla Regioni di appartenenza. In particolare:
- I datori di lavoro pubblici e privati(o i soggetti abilitati che operano per loro conto) con sede legale e unità produttive in una sola Regione, inviano il Prospetto dal servizio informatico della stessa Regione;
- i datori di lavoro pubblici e privati con sede legale e unità produttive in due o più Regioni , devono inviare il Prospetto dal servizio informatico della Regione dove è ubicata la sede legale dell’azienda, se adempiono all’obbligo senza intermediari;
- gli intermediari (soggetti abilitati) inviano la comunicazione dal servizio informatico regionale dove è ubicata la loro sede legale.
I sistemi informatici rilasciano una ricevuta dell’avvenuta trasmissione che fa fede, fino a prova di falso, dell’esatto adempimento dell’obbligo.
Il ritardato (o mancato) invio del prospetto è punito con la sanzione amministrativa progressiva, stabilita dall’art. 15, comma 1, della Legge 68/1999: si tratta della sanzione di € 635,11, maggiorata di € 30,76 per ogni giorno di ritardo.
Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui sorge l’obbligo di assumere il disabile, per ogni giorno lavorativo in cui la quota d’obbligo risulti non coperta per cause imputabili al datore di lavoro, questi è tenuto al versamento al Fondo regionale per l’occupazione disabili, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all’articolo 5, comma 3-bis (pari ad € 30,64) al giorno per ciascun lavoratore disabile non occupato nella medesima giornata.
Ulteriori notizie sono disponibili sul sito internet del Ministero del Lavoro, al seguente link:
http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Prospetto-informativo.aspx
Cordiali saluti


