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27 Settembre 2016Osservazioni Studio Legale Calleri e Associati su class action
27 Settembre 2016Roma, 27 Settembre 2016
LAV16221
SM
Oggetto: Lavoro. Istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Con la circolare n. 29 del 26 Settembre u.s, la Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro ha comunicato l’avvio dell’operatività dell’Agenzia Unica per le ispezioni del lavoro, denominata “Ispettorato nazionale del lavoro”.
L’organismo è stato previsto dal d.lgs 149/2015 (si tratta di uno dei provvedimenti attuativi del cd Jobs act, contenente disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale), per lo svolgimento delle attività ispettive oggi di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall’INPS e dall’INAIL. In particolare, l’art.2, comma 2 del decreto individua una serie di attribuzioni del nuovo Ispettorato, tra le quali citiamo:
- l’esercizio e il coordinamento sul territorio nazionale della vigilanza su lavoro, contributi (Inps), assicurazione obbligatoria (Inail) e legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali;
- l’emanazione di circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, previo parere conforme del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché di direttive operative rivolte al personale ispettivo;
- la formazione e l’aggiornamento del personale ispettivo, ivi compreso quello di INPS e INAIL.
Il 14 Settembre scorso è stato siglato un Protocollo d’intesa tra il Ministero del Lavoro e l’Ispettorato nazionale del lavoro, per definire modalità e limiti di utilizzo da parte di quest’ultimo, durante il periodo transitorio (cd avvalimento), delle strutture della Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero e delle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro, per l’esercizio delle competenze di cui sopra: in particolare, dell’attività di coordinamento sul territorio nazionale della vigilanza svolta dal Ministero, dall’Inps e dall’Inail in materia di lavoro e legislazione sociale.
Il periodo transitorio avrà termine una volta completato il trasferimento delle risorse umane e finanziarie al nuovo Ispettorato e, comunque, non potrà superare i 24 mesi successivi alla data di inizio di operatività di questo organismo stabilita con decreto interministeriale (Lavoro e Economia), a partire dalla quale cesserà l’attività delle predette Direzioni ministeriali.
Il testo della circolare del Ministero del Lavoro, è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti
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