Osservazioni Studio Legale Calleri e Associati su class action

LAV16221 – Oggetto: Lavoro. Istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

27 Settembre 2016

Ponte sullo Stretto.

27 Settembre 2016

LAV16221 – Oggetto: Lavoro. Istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

27 Settembre 2016

Ponte sullo Stretto.

27 Settembre 2016

Trasmetto in allegato il comunicato stampa della Commissione CE che annuncia la somministrazione di ammende pari a 2,93 miliardi a costruttori di autocarri europei, per aver partecipato ad “operazioni di cartello”.

 

Pur non essendo ancora disponibile il testo di tale provvedimento, frutto di un accordo transattivo tra la Commissione e le imprese costruttrici sanzionate (reg. Antitrust 1/2003), la Commissione anticipa che il cartello sanzionato avrebbe ad oggetto il coordinamento dei prezzi nei listini all’ingrosso degli autocarri medi e pesanti nello spazio economico europeo (SEE), la tempistica nella introduzione delle tecnologie di riduzione delle emissioni e del conseguente trasferimento sui clienti dei relativi costi.

La Commissione ricorda altresì che Parlamento e Consiglio Europei hanno già approvato la Direttiva 2014/104/UE finalizzata ad agevolare le eventuali azioni di risarcimento danno che i “soggetti danneggiati” da tale cartello volessero intentare nei confronti dei costruttori “autori delle violazioni”. Questo perché, anche nel recente passato, le azioni proposte, dinanzi alle Corti di appello competenti per materia (con i relativi costi processuali), soprattutto da non consumatori, hanno avuto esito quasi nullo, a causa della asimmetria delle informazioni tra ricorrenti e convenuti.

La Direttiva sopra citata è stata oggetto di delega legislativa da parte della legge 9.7.2015 n. 114 (come la Dir. 2014/67/UE, sul distacco intercomunitario degli autisti, ad esempio), ma non mi risulta che il Governo italiano abbia già attuato tale delega (diversamente da quanto avvenuto con il Decr. Lgs. 17.7.2916 n. 136, in materia di distacco).

Allo stato degli atti, riteniamo pertanto prematuro andare a sollecitare gli associati a partecipare ad una class action nei confronti delle imprese autrici della violazione in esame, poiché le imprese di autotrasporto associate potrebbero essere qualificate come “acquirente indiretto”, ai sensi della Direttiva sopra citata e, conseguentemente, ciascun attore, asseritamente danneggiato dai sovra costi trasferiti a suo carico dall’impresa aderente al cartello avrebbe, seppur in via semplificata “l’onere di dimostrare l’esistenza e la portata di tale trasferimento”(art. 14).

Resta infine da considerare la propaganda di questi giorni effettuata da uno studio legale marchigiano, attraverso un’associazione di categoria ed una società di servizi appositamente costituita per gestire questo business: si tratta di un meccanismo (peraltro illecito, da punto di vista deontologico professionale) adottato in altre circostanze (ad es. anatocismo bancario), per “comperare” il diritto di azione del soggetto danneggiato, senza costi, ma senza garanzia di risultato. A prescindere dall’effetto commerciale di tale proposta, il meccanismo regge nella misura in cui i costi dell’eventuale soccombenza dell’attore che ha sottoscritto la delega all’avvocato oblante, siano garantiti da parte della società che ha intermediato il servizio. Laddove ciò non accadesse, l’attore è tenuto al pagamento di tali spese, salva rivalsa sull’intermediario (ovvero sull’avvocato, nel caso in cui quest’ultimo avesse gestito malamente il caso).

 

Distinti saluti