
FIS16092 – Oggetto: sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali da parte del datore di lavoro. Riscossione tramite modello F24. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 25 marzo 2016.
31 Marzo 2016
LAV16094 – Oggetto: Deposito presso la DTL di verbali di conciliazione in sede sindacale ex art. 411 c.p.c. Precisazioni Ministero del Lavoro.
31 Marzo 2016Roma, 31 Marzo 2016
LAV16093
SM
Oggetto: detassazione dei premi di risultato. Attuazione della misura prevista dalla Legge di Stabilità del 2016. Firma del decreto interministeriale.
Il Ministero del Lavoro ha reso noto che è stato firmato il decreto interministeriale (Lavoro e Economia), che disciplina i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali i contratti aziendali o territoriali legano la corresponsione di premi di risultato di ammontare variabile, nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
Ricordiamo in proposito che la Legge di Stabilità 2016 (art.1, comma 182 della Legge 208/2015) ha previsto una tassazione agevolata, con imposta sostitutiva del 10%, per i premi di risultato e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, entro il limite di 2.000 euro lordi (che sale a 2.500 euro per le aziende che «coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro»), in favore di lavoratori con redditi da lavoro dipendente fino a 50mila Euro, rinviando ad un decreto interministeriale per la definizione dei predetti criteri di misurazione.
Il decreto disciplina, inoltre, gli strumenti e le modalità attraverso cui le aziende realizzano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro e l’erogazione tramite voucher di beni, prestazioni e servizi di welfare aziendale (come, ad esempio, servizi di educazione e istruzione per i figli, o di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, ecc.).
Il provvedimento sarà trasmesso a breve alla Corte dei Conti per la relativa registrazione, e verrà poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
- I criteri di misurazione per i premi di risultato (art.2)
Il decreto dispone che i contratti collettivi di lavoro devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Questi criteri possono consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi, ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati (art.2.2).
- La partecipazione agli utili dell’impresa (art.3)
Il decreto chiarisce che per somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, si intendono gli utili distribuiti ai sensi dell’articolo 2102 del codice civile. Inoltre, l’applicazione dell’imposta sostituiva del 10% opera, sussistendo le condizioni ivi previste, anche sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili relativi al 2015.
- Coinvolgimento paritetico dei lavoratori (art.4)
Il decreto stabilisce che l’incremento del limite a 2.500 euro lordi per i premi di risultato con tassazione agevolata, viene riconosciuto qualora i contratti collettivi di lavoro prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Tale coinvolgimento deve avvenire mediante un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operino responsabili aziendali e lavoratori, finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione, e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti. Non costituiscono, invece, strumenti e modalità utili al fine dell’incremento del limite, i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.
- Deposito e monitoraggio dei contratti (art.5)
L’applicazione dell’imposta sostitutiva al 10% è subordinata al deposito del contratto, da effettuarsi entro 30 giorni dalla sottoscrizione dei contratti collettivi aziendali o territoriali; insieme al contratto, è richiesto il deposito anche della dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del decreto, redatta in conformità allo specifico modello che verrà reso disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- Efficacia (art.7)
Le disposizioni del decreto si applicano alle erogazioni effettuate nel periodo d’imposta 2016 e in quelli successivi.
Per i premi di risultato relativi al 2015:
- l’applicazione del regime di maggior favore, è subordinata al rispetto delle condizioni definite dalla Legge di Stabilità 2016 e dal decreto in commento;
- il deposito del contratto (qualora non ancora effettuato) e della dichiarazione di conformità, deve avvenire entro i 30 giorni successivi all’entrata in vigore del decreto.
Il testo del decreto è disponibile al link sottoindicato. Ci riserviamo tuttavia di tornare sull’argomento, dando comunicazione della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Cordiali saluti.
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