FIS16092 – Oggetto: sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali da parte del datore di lavoro. Riscossione tramite modello F24. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 25 marzo 2016.

FIS16091 – Oggetto: Tassi effettivi globali e tassi soglia antiusura. 2°TRIMESTRE 2016

31 Marzo 2016

LAV16093 – Oggetto: detassazione dei premi di risultato. Attuazione della misura prevista dalla Legge di Stabilità del 2016. Firma del decreto interministeriale.

31 Marzo 2016

FIS16091 – Oggetto: Tassi effettivi globali e tassi soglia antiusura. 2°TRIMESTRE 2016

31 Marzo 2016

LAV16093 – Oggetto: detassazione dei premi di risultato. Attuazione della misura prevista dalla Legge di Stabilità del 2016. Firma del decreto interministeriale.

31 Marzo 2016

Roma, 31 Marzo 2016

FIS16092
SM

Oggetto: sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali da parte del datore di lavoro. Riscossione tramite modello F24. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 25 marzo 2016.

Come noto, ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463 del 1983, in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali da parte del datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, per un importo inferiore a 10.000 euro annui, si applica la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 50.000 euro.

Al fine di consentire il versamento della predetta sanzione amministrativa tramite il modello F24,  con la Risoluzione n. 17/E del 25 marzo 2016 l’Agenzia delle Entrate ha istituito la seguente causale:

  • “SAMM” denominata “Sanzioni amministrative – articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni ed integrazioni“.

Si precisa che, in sede di compilazione del modello di pagamento F24, la suddetta causale è esposta nella sezione “INPS”, nel campo “CAUSALE CONTRIBUTO”, in corrispondenza della colonna “IMPORTI A DEBITO VERSATI”, indicando:

  • nel campo “CODICE SEDE”, il codice della sede Inps presso la quale è aperta la posizione debitoria del contribuente;
  • nel campo “MATRICOLA INPS/CODICE INPS/FILIALE AZIENDA”, il codice fiscale del contribuente;
  • nel campo “PERIODO DI RIFERIMENTO”, nella colonna “DA MM/AAAA”, il mese e l’anno di riscossione del contributo come da diffida notificata al contribuente, nel formato MM/AAAA.

Si sottolinea che la colonna “A MM/AAAA” non deve essere valorizzata.

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

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FIS16092

Risoluzione Agenzia Entrate 17/E