LAV16057 – Lavoro. Chiarimenti del Ministero del Lavoro sugli ammortizzatori sociali in deroga.

LAV16056 – Oggetto: Lavoro. Chiarimenti sulla spettanza dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di stabilità 2015 per le assunzioni a tempo indeterminato, in presenza di contratti a termine.

16 Febbraio 2016

A22 – Brennero – Modena. Disinnesco ordigno bellico.

18 Febbraio 2016

LAV16056 – Oggetto: Lavoro. Chiarimenti sulla spettanza dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di stabilità 2015 per le assunzioni a tempo indeterminato, in presenza di contratti a termine.

16 Febbraio 2016

A22 – Brennero – Modena. Disinnesco ordigno bellico.

18 Febbraio 2016

Roma, 16 Febbraio 2016

LAV16057
SM

 

Oggetto: Lavoro. Chiarimenti del Ministero del Lavoro sugli ammortizzatori sociali in deroga.

 

Con la circolare n. 4 del 2016, il Ministero del Lavoro ha fornito dei chiarimenti sugli ammortizzatori sociali in deroga, alla luce del decreto interministeriale 83473/2014 (d’ora in poi “decreto”) che ne ha disciplinato i criteri di concessione, sia in costanza che in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

 

Tra i chiarimenti offerti dal Ministero, segnaliamo quelli relativi ai seguenti aspetti:

 

–    Anzianità aziendale
Nel definire i criteri di accesso alla Cassa integrazione guadagni in deroga per l’anno 2015, il decreto ha stabilito un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento. Questa prescrizione, chiarisce il Ministero, è complementare rispetto a quanto previsto dall’art.1, comma 2, del D.Lgs n.148 del 2015, che fissa un’anzianità lavorativa di 90 gg di lavoro effettivo dalla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale. Di conseguenza, conclude il Ministero, il requisito soggettivo per accedere alla misura è di 12 mesi di anzianità dalla data di assunzione presso l’azienda che presenta la domanda.

 

–    Apprendisti
Possono essere destinatari della Cassa integrazione in deroga anche gli apprendisti assunti con contratto professionalizzante, per causale di intervento diversa dalla “crisi aziendale”.

 

–    Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni
Il comma 3 dell’articolo 7 del D.Lgs n.148 del 2015 stabilisce che “il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori debbano essere effettuati, a pena decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Per i trattamenti conclusi prima dell’entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al precedente periodo decorrono da tale data“. Tale disciplina rimane confermata per tutte le tipologie di cassa integrazione compresa quella in deroga.

 

–    Termini presentazione della domanda di integrazione salariale in deroga.
La domanda di concessione o proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga, deve essere presentata in via telematica all’Inps e alla Regione, entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.  Anche in questo caso, trattandosi di normativa complementare, essa prevale su quella dettata nel d.lgs 148/2015 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e straordinaria.

 

–    Trattamento di Fine Rapporto
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro successivamente ad un periodo di cassa integrazione guadagni in deroga, le quote di tfr maturate durante il predetto periodo non sono erogabili a carico della cassa integrazione ma restano a carico del datore di lavoro. Ricadono sulla cassa integrazione, soltanto le quote di tfr maturate durante il periodo di intervento di integrazione salariale straordinaria.

 

–    Legge di Stabilità 2016
La legge di stabilità 2016, nel prevedere il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per 250 milioni di euro per l’anno corrente, ne ha dettato le condizioni di accesso prevedendo che:

 

  • il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso o prorogato per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di un anno; 
  • a parziale rettifica di quanto stabilito dall’art.3, comma 5, del decreto, il trattamento di mobilità in deroga non può essere concesso ai lavoratori che, alla data di decorrenza del trattamento, abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni anche non continuativi. Per i restanti lavoratori, il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti   nelle aree di cui al T.U. approvato con D.P.R. n.218/1978. Per tali lavoratori il periodo concedibile non può, comunque, eccedere il periodo di tre anni e quattro mesi. 

 

Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sottoindicato.

 

Cordiali saluti

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LAV16057

Ammortizzatori