LAV16056 – Oggetto: Lavoro. Chiarimenti sulla spettanza dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di stabilità 2015 per le assunzioni a tempo indeterminato, in presenza di contratti a termine.

CIR16055 – Oggetto: Codice della strada. Nuove disposizioni legislative in materia di circolazione stradale e di divieto di fumo. Nota del Ministero dell’Interno.

15 Febbraio 2016

LAV16057 – Lavoro. Chiarimenti del Ministero del Lavoro sugli ammortizzatori sociali in deroga.

16 Febbraio 2016

CIR16055 – Oggetto: Codice della strada. Nuove disposizioni legislative in materia di circolazione stradale e di divieto di fumo. Nota del Ministero dell’Interno.

15 Febbraio 2016

LAV16057 – Lavoro. Chiarimenti del Ministero del Lavoro sugli ammortizzatori sociali in deroga.

16 Febbraio 2016

Roma, 16 Febbraio 2016

LAV16056
SM

Oggetto: Lavoro. Chiarimenti sulla spettanza dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di stabilità 2015 per le assunzioni a tempo indeterminato, in presenza di contratti a termine.

Con l’interpello n.7 del 12 Febbraio scorso, il Ministero del Lavoro ha chiarito che l’incentivo per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato previsto dalla Legge di Stabilità del 2015 (art.1, comma 118 della Legge 190/2014), spetta anche in presenza di lavoratori cessati da un contratto a termine o con contratto a termine ancora in corso che, prima dell’assunzione stessa, non abbiano esercitato per iscritto il diritto di precedenza stabilito dall’art. 24 del d.lgs 81/2015.

L’incentivo, ricordiamo, consiste nell’esonero contributivo per un arco di tempo di 36 mesi, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015, entro il tetto massimo di 8060 € annui per tre anni. Per il 2016 il meccanismo ha subito alcune significative modifiche, e vige per i contratti a tempo indeterminato stipulati fino al prossimo 31 Dicembre (art.1, comma 178 della Legge 208/2015 – vedi la nota Conftrasporto FIS16005 del 4 Gennaio 2016).

Il Ministero è giunto a questa conclusione dopo aver analizzato il testo del sopra citato art. 24 del d.lgs 81/2015, il quale prescrive che il diritto di precedenza:

  • deve essere espressamente richiamato nell’atto scritto da cui risulti l’apposizione del termine al contratto;
  • ”può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro…”.

La stessa regola si ritrova anche all’art. 55 del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione: il comma 18, infatti, prevede che il lavoratore a termine possa esercitare il diritto di precedenza “…a condizione che manifesti, per iscritto, in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso”.

Di conseguenza, in mancanza o in attesa di manifestazione espressa del lavoratore a termine, il datore di lavoro:

  • può legittimamente assumere altri lavoratori a tempo indeterminato (anche a seguito di trasformazione di alcuni contratti a termine in essere);
  • rispetto alle predette assunzioni, può avvalersi dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità.

Viceversa, l’incentivo non spetta quando l’assunzione a tempo indeterminato violi un diritto di precedenza legittimamente manifestato per iscritto dal soggetto interessato (art.31, comma 1, lett. a del d.lgs 150/2015).

Il testo dell’interpello ministeriale, è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

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LAV16056

Interpello