
La Settimana Sindacale Confederaledal 27 al 30 APRILE 2015
30 Aprile 2015
LAV15130 – Oggetto: Privacy e lavoro. Pubblicazione di un vademecum da parte del Garante sulla privacy.
4 Maggio 2015Roma, 4 Maggio 2015
LAV15129
SM
Oggetto: Tempi di guida e di riposo. Modalità di fruizione del riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto. Chiarimento del Ministero del Lavoro.
Con la circolare prot. 37/0007136 del 29 Aprile u.s, il Ministero del Lavoro ha precisato che il riposo compensativo (che, a norma dell’art.8.6 del Regolamento U.E 561/2006, va effettuato dopo un periodo di riposo settimanale ridotto ed entro la fine della terza settimana successiva), non può essere frazionato nell’arco delle predette 3 settimane ma va fruito in blocco (quindi, in una sola volta), agganciandolo – come prescrive l’art.8.7 del citato Regolamento – ad un periodo di riposo di almeno 9 ore.
Pertanto, il Ministero del Lavoro ha preso posizione sulla modalità di svolgimento del riposo compensativo, dopo che taluni avevano sostenuto la possibilità di frazionarne il godimento nell’arco delle tre settimane dalla riduzione del riposo settimanale, sfruttando la traduzione italiana della disposizione in esame in cui, a differenza dei testi ufficiali in lingua inglese e francese, non si fa espresso riferimento all’obbligo di fruirne in blocco. Infatti, l’art. 8.6 del Regolamento prevede:
– nella versione francese, “Totutefois, la reduction est compenséè par une période de répos èquivalente prise en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant la semaine en question”;
– nella versione inglese, “However, the reduction shall be compensated by an equivalent periodo of rest taken en bloc before the end of the third week, following the week in question”.
– nella versione italiana, “La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successive alla settimana in questione”.
A giudizio del Ministero, questa omissione non può giustificare un’applicazione della norma diversa da quella in vigore nella maggior parte dei Paesi della U.E (Francia e Inghilterra su tutti). A sostegno di questa conclusione, il Ministero cita la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia che, chiamata a decidere su questioni simili, ha affermato che il testo di una disposizione non può considerarsi isolatamente, ma va “interpretato e applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali”. D’altro canto, prosegue il Ministero, la precedente normativa sui tempi di guida e di riposo (il Regolamento 3820/1985) prevedeva espressamente, all’art. 8.3, che il riposo compensativo dovesse essere “continuo”, e l’art. 8.6 del Regolamento 561/2006 (che, com’è noto, ha abrogato il 3820/85) non si discosta da questa impostazione.
In conclusione, il Ministero ha invitato gli uffici ispettivi ad uniformarsi a questa interpretazione, sanzionando la compensazione non integrale del riposo settimanale ridotto ai sensi dell’art.174, comma 7, secondo periodo del codice della strada: “Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 369 a euro 1.476. Se i limiti di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.686”.
La violazione dei periodi massimi di guida settimanale è invece sanzionata a norma del primo periodo della citata disposizione: “Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.054.”
Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti
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