
LAV12321 – Versamenti quote ente bilaterale. Istruzioni operative.
12 Dicembre 2012
SIA12323 – Trasporto Rifiuti. Ammissione di veicoli immatricolati ad uso di terzi nel parco veicolare di impresa iscritta all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto di rifiuti in conto proprio.
13 Dicembre 2012Roma, 13 Dicembre 2012
LAV12322
SM
Oggetto: Indicazioni del Ministero del Lavoro per le collaborazioni coordinate e continuative a progetto.
Con la circolare n.29 dell’11 Dicembre scorso, il Ministero del Lavoro – Direzione generale per l’attività ispettiva – ha dettato delle indicazioni operative sulle collaborazioni coordinate e continuative a progetto (COCOPRO), a seguito delle modifiche intervenute con la Legge n. 92/2012 (cd. riforma Fornero) e in riferimento ai contratti stipulati successivamente al 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della medesima Legge.
Prima di approfondire il contenuto di questa nota, evidenziamo che il Ministero, al suo interno, ha individuato una serie di attività a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo che, in base ad orientamenti giurisprudenziali già esistenti, sono difficilmente inquadrabili nell’ambito di un genuino rapporto di COCOPRO, tra cui rientrano anche gli autisti delle imprese di autotrasporto (indicati, nella nota ministeriale, con la voce “autisti e autotrasportatori). Per queste figure, il Ministero ha dato istruzioni al personale ispettivo affinché gli eventuali rapporti posti in essere nella forma delle COCOPRO, vengano ricondotti nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, adottando i conseguenti provvedimenti sul piano lavoristico e previdenziale.
Tornando ai requisiti delle COCOPRO, il Ministero evidenzia che il progetto resta l’unico requisito indispensabile a cui ricondurre i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, sottoscritti successivamente al 18 Luglio 2012.
Il contenuto del progetto deve specificare l’attività prestata dal collaboratore ed il risultato finale che ci si attende, obiettivamente verificabile, che deve essere idoneo a realizzare “uno specifico e circoscritto interesse del committente”. Quindi, il risultato costituisce parte integrante del progetto ed elemento necessario per la sua validità, dovendo realizzare un interesse specifico del committente (es, per lo sviluppo di un software particolare, ecc..)
Il progetto non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente; a questo proposito, il Ministero ha chiarito che il progetto può riguardare un’attività che costituisca il core business dell’azienda (e dunque rientrare in attività riconducibili all’oggetto sociale del committente), purché sia caratterizzato da autonomia di contenuti e obiettivi.
In merito alla modalità di svolgimento della prestazione, il progetto non può comportare lo svolgimento di “compiti meramente esecutivi o ripetitivi”: per compiti meramente esecutivi si intendono quelli per i quali il collaboratore non ha alcun margine di autonomia, limitandosi ad attuare le disposizioni impartite dal committente, mentre i compiti “meramente ripetitivi” sono quelli per i quali non è necessaria alcuna indicazione da parte del committente, perché elementari.
Con riferimento al compenso, la circolare, nel ribadire quanto previsto dalla legge n. 92/2012, evidenzia che il compenso minimo del collaboratore a progetto dovrà essere individuato dalla contrattazione collettiva, analogamente a quanto avviene per i rapporti di lavoro subordinato; diversamente, il singolo committente dovrà garantire al collaboratore un compenso non inferiore ai minimi tabellari previsti per figure professionali di analoga competenza ed esperienza dal C.C.N.L.
In relazione ai profili sanzionatori, viene chiarito che la mancata individuazione del progetto cui segue la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riscontrabile in caso di assenza dei requisiti sopra indicati (collegamento con risultato finale, non coincidenza con l’oggetto sociale, etc.).
Infine, il Ministero ha affermato che la presunzione di subordinazione non ricorre in automatico, quando il COCOPRO svolga la stessa prestazione di un lavoratore subordinato; infatti, ciò che conta sono le modalità con cui la prestazione viene eseguita, con la conseguenza che la presunzione di subordinazione scatta soltanto se il COCOPRO è assoggettato alle stesse formalità tipiche del lavoro subordinato (es, rispetto di un orario di lavoro, assoggettamento a potere direttivo, ecc). Tale presunzione, comunque, non si applica alle prestazioni di elevata professionalità.
Il testo della circolare ministeriale è disponibile al link sottoelencato.
Cordiali saluti.
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