
LAV12322 – Indicazioni del Ministero del Lavoro per le collaborazioni coordinate e continuative a progetto.
13 Dicembre 2012
ASS12324 – Controlli sui mezzi pesanti nel periodo Gennaio/Ottobre 2012 e piano antineve.
13 Dicembre 2012Roma, 13 dicembre 2012
SIA12323
MQ
Oggetto: Trasporto Rifiuti. Ammissione di veicoli immatricolati ad uso di terzi nel parco veicolare di impresa iscritta all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto di rifiuti in conto proprio.
Con nota del 30 novembre 2012, il Comitato Nazionale Albo Gestori ha accolto il ricorso di un’impresa iscritta per il trasporto di propri rifiuti che aveva inserito nel suo parco veicolare (oltre ad autoveicoli immatricolati ad uso proprio) anche un autoveicolo immatricolato ad uso di terzi.
A tale impresa, difatti, la competente Sezione Regionale aveva negato l’inserimento del veicolo uso di terzi, sulla base della legge 298/74 che com’è noto consente su detti veicoli solo i trasporto di cose di proprietà di terzi.
La decisione del Comitato Nazionale si basa invece sulla recente sentenza della Corte di Cassazione (Sezione II, n. 13725 del 31 luglio 2012 – cfr. circolare Conftrasproto NOR12236 del 4 settembre scorso) secondo la quale il provvedimento abilitativo “…trasporto per conto di terzi ha contenuto più ampio ed è subordinato a condizioni e requisiti più rigorosi. Può quindi essere considerato senz’altro comprensivo anche del trasporto per conto proprio, che rappresenta un minus, sicché risulta ultroneo pretendere che chi ha già ottenuto il titolo “maggiore” si debba munire anche dell’altro, per poter svolgere una attività che l’art. 31, lett. b) della legge citata definisce come “complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale”.
Sulla vicenda si fa notare che la nota del Ministero dell’Ambiente ha validità limitata alle sole iscrizioni all’albo dei gestori ambientali e per il solo trasporto di rifiuti. Essa non si estende quindi al trasporto delle merci (cioè delle cose diverse dai rifiuti) e non costituisce un presupposto giuridico per poter trasportare sui veicoli immatricolati ad uso di terzi cose di proprietà dell’impresa di trasporto.
Per questo risultato è necessario, a nostro avviso, una modifica della legge 298/74.
Si riporta nel link sotto indicato la nota del Comitato Nazionale Albo Gestori.
Cordiali saluti
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