
INA16128 – Oggetto: Inail. Bando ISI 2015. Avvio della seconda fase
11 Maggio 2016
CIR16130 – Oggetto: Codice della strada. Confisca del veicolo e mancato pagamento del premio assicurativo. Nota del Ministero dell’Interno.
11 Maggio 2016Roma, 11 Maggio 2016
INP16129
SM
Oggetto: Inps. Istruzioni operative in materia di attività di vigilanza.
Con la circolare n. 76 del 9 Maggio u.s, l’Inps ha dettato le istruzioni operative in materia di attività di vigilanza e di procedimento ispettivo.
Nel rimandare gli interessati alla lettura del documento, di seguito si riportano alcuni dei passaggi più importanti:
- Gli ispettori devono condurre le ispezioni in coppia. Tuttavia, per valorizzare l’effetto sorpresa tipico del primo accesso e tenuto conto delle dimensioni dell’azienda da controllare e del tipo di accertamento da svolgere, è consentito l’impiego anche di un numero più alto di funzionari ispettivi.
- Gli ispettori possono accedere ai locali delle aziende e, più in generale, in qualsiasi luogo in cui venga svolta un’attività lavorativa assoggettabile alle norme di legge sull’assicurazione sociale.
- L’accesso va eseguito nel rispetto del principio di collaborazione, in modo tale da recare la minore turbativa possibile allo svolgimento dell’attività.
- Il personale ispettivo ha l’obbligo di qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento rilasciato dall’Istituto, in assenza del quale il datore di lavoro può legittimamente opporsi all’accesso.
- L’accesso non richiede la presenza del datore di lavoro ma, sempre nell’ottica del principio di collaborazione, gli ispettori possono decidere di attenderne l’arrivo purché il ritardo appaia ragionevole e non abbia evidenti effetti dilatori. Nell’attesa, gli stessi procedono all’identificazione dei lavoratori, alla rilevazione delle presenze e all’acquisizione delle dichiarazioni.
- Il datore può farsi assistere da un professionista abilitato ai sensi dell’art.1 della legge 12/1979. Qualora si avvalga di una consulenza esterna, gli ispettori devono accertare che si tratti di un professionista abilitato ai sensi della sopra citata Legge, con l’obbligo di denunciare eventuali casi di esercizio abusivo della professione.
- In merito alle dichiarazioni raccolte dal lavoratore, il verbale fa piena prova soltanto dell’avvenuta acquisizione ma non del contenuto. Per questo motivo, gli ispettori sono invitati a trovare dei riscontri all’interno della documentazione raccolta o nelle dichiarazioni rese da altri lavoratori (compresi coloro che non lavorano più presso il soggetto ispezionato).
- Sempre a proposito di queste dichiarazioni:
- durante l’acquisizione, non è ammessa la presenza del datore di lavoro o di altri soggetti che lo rappresentino;
- con l’assenso del lavoratore interessato, gli ispettori possono valutare l’opportunità di acquisirle al di fuori del posto di lavoro, onde evitarne condizionamenti di sorta;
- le domande al lavoratore devono essere rivolte in modo chiaro e comprensibile, tenendo conto del suo livello di istruzione e, per gli stranieri, del grado di conoscenza della lingua italiana;
- non è consentito rilasciarne copia al lavoratore dichiarante e al datore di lavoro, i quali possono soltanto chiederne l’accesso alla sede Inps competente.
- L’esame della documentazione raccolta può avvenire, a seconda dei casi, presso la sede dell’impresa ispezionata (uffici, unità locali, ecc..), oppure quella degli intermediari abilitati o, infine, presso gli uffici del personale ispettivo.
- Al termine del primo accesso, il personale ispettivo deve predisporre e rilasciare l’apposito verbale al datore di lavoro o a chi ne fa le veci oppure, in loro assenza, a coloro che hanno titolo a riceverlo a norma dell’art. 137 e ss del c.p.c, compreso il professionista delegato. Il verbale riporta le generalità degli individui presenti sul posto di lavoro con la descrizione delle mansioni svolte, ed evidenzia le eventuali richieste, anche documentali, formulate dagli Ispettori per il proseguimento dell’istruttoria.
- A conclusione dell’accertamento ispettivo, gli ispettori redigono un verbale finale con il quale procedono a contestare gli illeciti di propria competenza, riscontrati nel corso della verifica.
- Il verbale deve essere notificato al destinatario, preferibilmente mediante consegna nelle mani di quest’ultimo oppure, se ciò non fosse possibile, a mezzo posta. La notifica deve eseguirsi entro 90 gg (art.14 della Legge 689/1981), che decorrono dal momento in cui si concluso l’accertamento; circostanza, questa, che include anche “i tempi tecnici ragionevolmente utili e necessari per l’analisi, l’elaborazione e la verifica degli elementi formati e raccolti”.
Il testo della nota Inps è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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