CIR16130 – Oggetto: Codice della strada. Confisca del veicolo e mancato pagamento del premio assicurativo. Nota del Ministero dell’Interno.

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Roma, 11 Maggio 2016

CIR16130
SM

Oggetto: Codice della strada. Confisca del veicolo e mancato pagamento del premio assicurativo. Nota del Ministero dell’Interno.

Con una circolare del 5 Maggio scorso, la Direzione Centrale per la Polizia Stradale del Ministero dell’Interno ha fatto chiarezza sull’applicabilità della confisca del veicolo privo di assicurazione r.c.a quando il proprietario, nonostante abbia versato nei termini  la sanzione pecuniaria in misura ridotta prevista dall’art. 193, comma 2 del c.d.s (841 €) e garantito il pagamento delle spese di custodia e recupero del mezzo, non abbia corrisposto il premio assicurativo per almeno 6 mesi (oppure l’abbia corrisposto quando erano già trascorsi 60 gg dalla notifica del verbale di infrazione), come invece richiesto espressamente dal comma 4, terzo periodo del citato articolo del c.d.s ai fini della restituzione del veicolo.

La questione è sorta visto che tra il periodo prima citato e i due successivi dell’art. 193 c.d.s sembra esserci una contraddizione: questi ultimi due, infatti, hanno collegato la confisca del mezzo alla circostanza che, nei 60 gg dalla notifica del verbale, non sia stato proposto ricorso né pagata la sanzione in misura ridotta, senza fare alcun accenno alla mancata riattivazione dell’assicurazione per almeno 6 mesi. Per questo motivo,  alcuni uffici ritenevano che il veicolo potesse essere restituito al proprietario sulla base del pagamento della sanzione sopra citata, anche in assenza di versamento del premio assicurativo.

Il Ministero ha risolto questa apparente contraddizione, ricorrendo al meccanismo dell’ordinanza – ingiunzione previsto dall’art. 21 della legge 689/1981. In pratica,  nell’ipotesi in esame, il Prefetto emette un’ordinanza – ingiunzione in cui fissa un termine (breve) per la riattivazione della polizza assicurativa la quale, sempre entro questa scadenza, deve essere portata in visione all’ufficio di polizia; se ciò non avviene, l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore procederà a confiscare il veicolo sequestrato.

Peraltro, la circolare specifica (nota n.3) che il veicolo sotto sequestro va restituito anche quando la copertura assicurativa, benché riattivata dopo 60 gg dalla notifica del verbale di infrazione, venga portata in visione all’ufficio accertatore prima della trasmissione degli atti al Prefetto per l’emanazione dell’ordinanza – ingiunzione di cui sopra.

Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

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CIR16130

Circolare Ministero Interno