
INP13050 – Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari. Retribuzioni convenzionali anno 2013.
20 Febbraio 2013
Incidente in provincia di Padova
20 Febbraio 2013Roma, 20 Febbraio 2013
INP13051
SM
Oggetto: Minimali e massimali di retribuzione 2013
Con la circolare n.22 dell’8 Febbraio, l’Inps ha comunicato i valori dei minimali e massimali di retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, a decorrere dal 1° gennaio 2013. I nuovi parametri sono stati aggiornati sulla base della variazione del costo della vita, accertata dall’ISTAT nella misura del 3%.
Evidenziamo, di seguito, gli aspetti più rilevanti delle istruzioni operative emanate dall’INPS.
MINIMALI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n.389/89 la retribuzione da prendere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza, non può risultare inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti o contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale.
L’INPS ribadisce che tale l’obbligo riguarda tutti i datori di lavoro, a prescindere dalla loro adesione alla disciplina della contrattazione collettiva e che, in caso di pluralità di contratti collettivi riferiti alla medesima categoria, gli importi da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi sono quelli stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria.
In ogni caso, la retribuzione minima da assoggettare a contribuzione nel 2013 non potrà essere inferiore al minimale giornaliero di 47,07 euro.
LAVORATORI A TEMPO PARZIALE
L’art. 1, 4° comma, della legge 389/1989, confermato dall’art.9 del Decreto Legislativo 61/2000, prevede un particolare sistema di calcolo del minimale orario per i lavoratori con contratto a tempo parziale. In base a tale norma, infatti, i contributi relativi ai predetti lavoratori devono essere calcolati su una retribuzione oraria non inferiore all’importo che si ottiene moltiplicando il minimale giornaliero di euro 47,07 per le giornate lavorative settimanali ad orario normale (sei) e dividendo il risultato ottenuto per le ore settimanali previste dai contratti nazionali di categoria per i lavoratori a tempo pieno.
ALIQUOTA AGGIUNTIVA
L’aliquota aggiuntiva dell’1%, a carico del lavoratore, deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile che, per l’anno 2013, è pari a 45.530,00 euro. Il predetto importo, rapportato a mese, è pari a 3.794,00 euro.
Ai fini del versamento del predetto contributo aggiuntivo. deve essere osservato il criterio della mensilizzazione.
La quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate, a livello individuale, nella denuncia UNIEMENS, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>.
L’imponibile della contribuzione aggiuntiva è “un di cui” dell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>
MASSIMALE ANNUO CONTRIBUTIVO/PENSIONABILE
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile da applicare ai nuovi iscritti, successivamente al 1.1.96, a forme pensionistiche obbligatorie ed a coloro che hanno optato per la pensione con il sistema contributivo, per l’anno 2013 è pari a 99.034,00 euro.
La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate, a livello individuale, nella denuncia UNIEMENS, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass>.
L‘imponibile eccedente il massimale non è compreso nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.
IMPORTI CHE NON CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE
Anche per l’anno 2013 le voci retributive escluse dall’imponibile previdenziale restano quelle fissate dal d.lgvo 314/97. Le erogazioni liberali, anche di importo inferiore a 258,23 euro, non sono più escluse dall’imponibile previdenziale.
LIMITE RETRIBUTIVO PER COPERTURA ASSICURATIVA
Il limite minimo di retribuzione per l’accreditamento della contribuzione obbligatoria e figurativa è pari, per l’anno 2013, a 198,17 euro settimanali (40% dell’importo del trattamento minimo pensionistico pari nel 2013 a 495,43 euro mensili).
Qualora la retribuzione settimanale risulti inferiore al predetto importo, ne deriverà una proporzionale contrazione del periodo utile ai fini pensionistici.
REGOLARIZZAZIONI PER IL MESE DI GENNAIO 2013
Eventuali differenze contributive relative al mese di gennaio 2013 potranno essere regolarizzate entro il 16 maggio 2013.
La circolare dell’Inps può essere prelevata dal link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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