
LAV13049 – Lavoratori parasubordinati. Contributi 2013
20 Febbraio 2013
INP13051 – Minimali e massimali di retribuzione 2013
20 Febbraio 2013Roma, 20 Febbraio 2013
INP13050
SM
Oggetto: Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari. Retribuzioni convenzionali anno 2013.
L’Inps ha determinato le retribuzioni convenzionali da prendere a riferimento per l’ anno 2013, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per i lavoratori italiani operanti in paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, ovvero dei contributi per le assicurazioni obbligatorie non contemplate nei predetti accordi. Tali retribuzioni devono essere prese in considerazione anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.
Ricordiamo, in proposito, che il meccanismo delle retribuzioni convenzionali previsto dalla legge 398/87, non trova applicazione per i lavoratori italiani operanti nei seguenti Paesi :
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Paesi esclusi dalla normativa L.398/87 |
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| Non convenzionati | S. Marino – Liechtenstein – Norvegia – Islanda – Turchia |
| Convenzionati | Argentina – Australia – Brasile – Canada e Quebec – Capoverde – Israele – Jersey ed Isole del Canale(Guernsey, Alderney, Herm, Iethou ) – ex Jugoslavia (Bosnia Erzegovina, Jugoslavia, Macedonia) – Principato di Monaco – Tunisia – Uruguay – Usa – Venezuela – Stato Città del Vaticano – Croazia e Corea. |
| Paesi comunitari | Austria – Belgio – Danimarca – Finlandia – Francia – Germania – Regno Unito – Grecia – Irlanda – Spagna – Lussemburgo – Olanda – Portogallo – Svezia – Repubblica Ceca – Repubblica di Cipro – Estonia – Lettonia – Lituania – Malta – Polonia – Slovenia – Slovacchia – Ungheria – Romania e Bulgaria. |
Con l’occasione, l’INPS ha precisato che anche nei confronti della Svizzera trovano applicazione le disposizioni in vigore per i Paesi comunitari, quali il Regolamento CEE n. 1408/71, come modificato dal Reg. CE n. 1791/06, e il Regolamento n. 574/72.
Nel trasmettere copia delle tabelle riassuntive delle nuove retribuzioni convenzionali mensili, ricordiamo che per l’ individuazione delle fasce imponibili si deve procedere alla “mensilizzazione “ della retribuzione complessiva e, quindi, prendere in considerazione l’ importo pari ad 1 /12 della retribuzione annua contrattuale, comprensiva degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione dell’indennità estero. Inoltre, in caso di assunzione, risoluzione del rapporto di lavoro, trasferimento da o per l’ estero nel corso del mese, il valore convenzionale deve essere rapportato alle giornate lavorate (valore mensile diviso 26 e moltiplicato per il numero dei giorni lavorati). Al di fuori dei predetti casi i valori in questione non sono frazionabili.
Regolarizzazione contributiva
Le aziende che con la denuncia contributiva relativa al mese di gennaio e febbraio 2013 non hanno potuto adeguarsi alle nuove retribuzioni convenzionali, potranno effettuare la regolarizzazione entro il 16 maggio 2013, senza aggravio di oneri aggiuntivi.
Ai fini della compilazione della denuncia UNIEMENS, le aziende si atterranno alle seguenti modalità:
– calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’ 1.1.2013 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
– le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
Gli interessati possono prelevare, al link sottostante, la comunicazione dell’Inps.
Cordiali saluti.
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