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Roma, 11 Maggio 2012

INP12136
SM

Oggetto: Sgravi contrattazione II livello. Data click – day.

L’INPS ha reso noto, con il messaggio n.7597 del 4.5.2012, che fino alle ore 23 del 3/6/2012 potranno essere trasmesse via internet – sia singolarmente che tramite i flussi XML- le domande per richiedere lo sgravio per l’anno 2010.
L’applicazione è disponibile tra i Servizi per Aziende e Consulenti, all’interno della sezione Servizi on line del sito www.inps.it.
L’INPS ha fornito, al riguardo,  le seguenti precisazioni:
– il beneficio segue una logica di “cassa”, con la conseguenza che potranno essere proposte domande con esclusivo riferimento ad importi – collegati alla contrattazione di secondo livello – corrisposti nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2010;
– nei casi in cui si debba fare riferimento a più contratti aventi incidenza sul medesimo anno 2010, vanno proposte separate domande riportanti le diverse indicazioni riferite ai dati contrattuali;
– laddove, nel corso del 2010, sia stato corrisposto un premio riferito ad un contratto scaduto entro il 2009, ai fini della richiesta di sgravio, dovrà essere valorizzato il flag relativo all’ultrattività del contratto;
– nelle ipotesi di operazioni societarie (es: fusione, incorporazione) – che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell’art. 2112 c.c. – con estinzione del soggetto incorporato, le richieste di sgravio dovranno essere inoltrate dal datore di lavoro subentrante; ai fini della determinazione del tetto (2,25%) entro il quale richiedere il beneficio, occorrerà fare riferimento alle retribuzioni complessivamente percepite nell’anno dai lavoratori, ancorché in parte erogate dal precedente datore di lavoro;
– nei casi in cui, successivamente al pagamento del premio, sia stata realizzata una operazione societaria (es. cessione di azienda o ramo di azienda) con il passaggio di lavoratori ai sensi dell’art. 2112 c.c. – senza l’estinzione del soggetto cedente – sarà quest’ultimo a richiedere lo sgravio su quanto erogato, salvo diverso accordo; in detta circostanza, con riguardo ai lavoratori coinvolti, l’istanza di accesso allo sgravio dovrà in ogni caso essere proposta da un solo soggetto; il cessionario potrà, comunque, inoltrare domanda con riguardo al premio che, a sua volta, abbia eventualmente corrisposto;
– le aziende – che, nel corso del 2010, hanno provveduto a corrispondere premi rientranti nel campo di applicazione del beneficio e che, nelle more, hanno sospeso/cessato l’attività – potranno, comunque, richiedere  l’incentivo;
– con riferimento ai lavoratori nei cui confronti operano le disposizioni di cui alla legge n. 335/1995 in materia di massimale annuo contributivo e pensionabile, la retribuzione da considerare ai fini della determinazione del tetto del 2,25% – entro cui può operare lo sgravio – trova il suo limite nel massimale medesimo;
– le imprese di somministrazione di lavoro di cui al D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, ai fini dell’accesso allo sgravio, dovranno fare riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce. Le richieste di sgravio riferite ai lavoratori somministrati dovranno essere proposte esclusivamente dalle imprese di somministrazione a carico delle quali l’articolo 25 del D.lgs n. 276/2003 pone gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
– le società capogruppo – ove delegate allo svolgimento degli adempimenti di cui all’articolo 1 della legge 12/1979 per tutte le società controllate e collegate – potranno inoltrare singole domande di sgravio riferite alla medesime società.

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: SgraviContrattazione.IILivello@inps.it.

Cordiali saluti.

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