FIS12137 – Le novità in tema di studi di settore alla luce dell’entrata in vigore del D.L. n.16 del 2012.

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Roma, 11 Maggio 2012

FIS12137
SM

OGGETTO: Le novità in tema di studi di settore alla luce dell’entrata in vigore del D.L. n.16 del 2012

La presente circolare intende riepilogare le modifiche apportate agli studi di settore dal Decreto Legge in materia fiscale (D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44), già commentato con la circolare Conftrasporto FIS12132 del 4 Maggio scorso.

Possibilità di procedere ad accertamento induttivo
Ai sensi della lett. d-ter), comma 2 dell’art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, aggiunta dall’art. 23, comma 28, lett. c) del D.L. n. 98, l’Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento induttivo “puro”, nel caso in cui:
­ venga rilevata l’omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore;
­ vengano indicate cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi di settore insussistenti.

Condizione per procedere all’accertamento induttivo è che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis dell’art. 1 del D.Lgs. n. 471/1997, ossia le sanzioni per infedele dichiarazione maggiorate del 10% rispetto alle ordinarie misure minima e massima, qualora il maggior reddito accertato sia superiore al 10% di quanto dichiarato dal contribuente. In altri termini, l’accertamento induttivo è possibile quando il contribuente ha omesso o presentato irregolarmente il modello e a condizione che il maggiore “reddito accertato” in seguito alla corretta applicazione degli studi di settore risulti superiore al 10% del reddito dichiarato.

L’efficacia della norma così come appena descritta è confinata al periodo intercorrente tra il 6 luglio 2011 ed il 1° marzo 2012.

L’art. 8, comma 4, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, interviene, infatti, nuovamente nel corpo dell’art. 39 nei termini che seguono: “La lettera d-ter) del secondo comma dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituita dalla seguente: ‘d-ter) in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, nonché di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al quindici per cento, o comunque ad euro cinquantamila, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione”.

La nuova formulazione rende evidente che le condizioni per procedere all’accertamento induttivo sono, non solo l’infedele (od omessa) indicazioni dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, ma anche l’omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei tali dati.

Inoltre, con riferimento alla condizione legittimante riformulata, si segnala, oltre all’innalzamento della soglia (dal 10% al 15% con un minimo di 50.000 euro), anche i diversi termini di confronto individuati dalla nuova norma:
– non più redditi, ma ricavi e compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti ed i ricavi o compensi stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.

Termine di pubblicazione
L’art. 23, comma 28, lett. a), del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 è intervenuto prevedendo, a partire dall’anno 2012, due soglie temporali:
– gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre del periodo d’imposta nel quale entrano in vigore;
– eventuali integrazioni, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in vigore.
L’art. 2, comma 35, D.L. 13 agosto 2011, n. 138 ha apportato un’ulteriore modifica, uniformando al termine del 31 marzo anche la pubblicazione di eventuali integrazioni e/o modificazioni degli indici di congruità degli studi di settore; limitatamente al periodo di imposta 2011, tali  integrazioni potevano essere pubblicate entro il 30 aprile 2012.

Cordiali saluti.

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