FIS18185 – Oggetto: Credito d’imposta per investimenti pubblicitari incrementali. Decreto attuativo.

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Roma, 26 Luglio 2018

FIS18185
SM

Oggetto: Credito d’imposta per investimenti pubblicitari incrementali. Decreto attuativo.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 90 del 16 Maggio u.s (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 Luglio 2018), sono state dettate le modalità ed i criteri per la concessione degli incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione dell’art. 57-bis, comma 1, del D.L. n. 50 del 2017.

Com’è noto (vedi la circolare Conftrasporto NOR17162 del 10 Luglio 2017), la norma istitutiva (come meglio specificata dall’art. 2 del dpcm) prevede l’attribuzione di un credito di imposta, a decorrere dal 1 Gennaio 2018, in favore di imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cui valore superi almeno dell’1% quelli, di analoga natura, effettuati nell’anno precedente. Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione previa istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di piccole e medie imprese, microimprese e start-up innovative.

Peraltro, l’art. 2 del dpcm stabilisce che il credito spetti anche per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purche’ il loro valore superi almeno dell’1 per cento l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione, nel periodo corrispondente dell’anno 2016.

Tra le formalità relative a questa misura disciplinate del dpcm, segnaliamo le seguenti:

  • Investimenti ammissibili (art.3). Si tratta dell’acquisto di spazi pubblicitari e di inserzioni commerciali su quotidiani e periodici nazionali e locali, anche online, o nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto dei costi accessori, di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.
  • Limiti e condizioni dell’agevolazione concedibile (Art. 4). L’agevolazione è concessa nei limiti delle risorse di bilancio annualmente stanziate. In caso di insufficienza, si procede ad una riparto proporzionale per ciascun avente diritto in relazione al credito d’imposta che gli sarebbe spettato in astratto, con un limite individuale del 5 per cento del totale delle risorse annue destinate agli investimenti sui giornali, e del 2 per cento di quelle destinate agli investimenti sulle emittenti radiofoniche e televisive locali. Per l’utilizzo del credito, il modello F24 può presentarsi esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
  • Accesso all’agevolazione (Art. 5). I soggetti interessati, nel periodo compreso dal 1° al 31 Marzo di ciascun anno, devono presentare un’apposita comunicazione telematica (a firma del legale rappresentante dell’impresa richiedente) con le modalità definite con provvedimento amministrativo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
    Entro il 30 aprile di ciascun anno, il predetto Dipartimento forma un elenco dei richiedenti, con l’indicazione della percentuale provvisoria di riparto (in caso di insufficienza delle risorse) e dell’importo teoricamente fruibile dopo la realizzazione dell’investimento incrementale. Con successivo provvedimento, invece, la medesima struttura stabilisce l’ammontare del credito effettivamente spettante dopo aver accertato gli investimenti effettuati.
    Per il 2018, la comunicazione deve essere presentata a partire dal 24 settembre p.v ed entro il 22 ottobre p.v, mentre l’elenco di cui sopra verrà emesso entro il 21 Novembre (120 gg dalla pubblicazione del dpcm in Gazzetta Ufficiale – art. 8) .
    La misura deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti eseguiti, e nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi fino a quello in cui ha termine l’utilizzo.
  • Controlli e cause di revoca (Art. 6). Le verifiche sul possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni per beneficiare dell’agevolazione, sono effettuate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il credito d’imposta è revocato in caso di insussistenza di uno dei requisiti previsti, ovvero quando la documentazione prodotta contenga elementi non veritieri o le dichiarazioni rese risultino false.

Cordiali saluti.

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FIS18185

DPCM credito imposta pubblicità