NOR17162 – Oggetto: Manovra correttiva 2017. Commento delle principali disposizioni, diverse da quelle specifiche per l’autotrasporto.

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10 Luglio 2017

Roma, 10 Luglio 2017

NOR17162
SM

Oggetto: Manovra correttiva 2017. Commento delle principali disposizioni, diverse da quelle specifiche per l’autotrasporto.

Com’è noto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 Giugno u.s è stato pubblicata la Legge n. 96 del 21 Giugno 2017, di conversione del d.l 50/2017 (commentato con la nota Conftrasporto NOR17109 del 3 Maggio u.s). Il provvedimento, oltre a dettare importanti disposizioni in materia di autotrasporto (già approfondite con la nota confederale NOR17155 del 26 Giugno u.s, alla quale si fa rinvio), ne prevede altre soprattutto di carattere fiscale tra le quali segnaliamo le seguenti:

1. Disposizioni per il contrasto all’evasione fiscale, in materia di split payement (Art. 1, commi da 1 a 4-ter)

Con una modifica all’art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972, viene esteso il c.d. meccanismo dello split payment a tutte le operazioni Iva effettuate nei confronti della PA, per le quali i cessionari o committenti non siano debitori d’imposta (la legge di Stabilità 2015 ne aveva previsto l’applicazione solo per alcune amministrazioni pubbliche). Inoltre, tale meccanismo è stato esteso  anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate verso soggetti ad elevata affidabilità fiscale, sebbene non rientrino nel perimetro della P.A. Si tratta in particolare delle:

  • società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  • società controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
  • società controllate, direttamente o indirettamente, dalle società di cui ai punti precedenti ancorché rientrino tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
  • società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Inoltre, a richiesta dei cedenti o dei prestatori, i cessionari o i committenti devono rilasciare un documento che ne attesti l’appartenenza ad una delle categorie  soggette allo split payment; i cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione, devono applicare tale modalità di versamento dell’IVA.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, saranno stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo da applicare alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° luglio scorso.

2. Norma interpretativa in tema di prestazioni accessorie nell’ambito dell’attività di trasporto persone (Art. 1, comma 4-quater)
Il nuovo comma 4-quater, introdotto in sede di conversione, reca una norma interpretativa delle disposizioni che qualificano alcune prestazioni come accessorie a fini IVA, alle quali si applica il medesimo trattamento dell’operazione principale alle condizioni di legge.
In particolare, le prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri sono qualificate come accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, e sono quindi assoggettate  alle aliquote IVA ridotte del 5% (prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare) e del 10% (prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito), nonché, fino al 31 dicembre 2016, esenti da imposta (prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza).

3. Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni (Art. 3, commi da 1 a 4-bis)
Com’è noto, il comma 1, lett. a), intervenendo sul c. 574 dell’art. 1 della L. n. 147 del 2013, riduce da 15.000 a 5.000 euro l’importo oltre il quale i crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle ritenute alla fonte e alle imposte sostitutive sul reddito e all’Irap, sono utilizzabili  in compensazione solo con l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione o della sottoscrizione alternativa del soggetto incaricato della revisione legale. La lett. b), prevede che, in presenza di violazioni alle predette disposizioni, l’ufficio proceda al recupero dell’ammontare dei crediti così utilizzati.
In sede di conversione in legge, il comma 2 dell’articolo in esame è stato modificato allo scopo di:

  • precisare che l’obbligo di apposizione del visto di conformità per importi superiori a 5.000 euro annui, grava sui contribuenti che intendano utilizzare in compensazione il credito IVA sia annuale che infrannuale;
  • prevedere che, nei casi di utilizzo dei crediti in compensazione in violazione dei citati adempimenti, l’Amministrazione proceda al recupero dei crediti e dei relativi interessi, e all’irrogazione delle sanzioni.

Sempre in sede di conversione, la modifica del comma 4 ha introdotto il divieto di avvalersi della compensazione per il pagamento di somme iscritte a ruolo in base all’atto di recupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati. Altra novità è data dall’aggiunta del comma 4-bis, il quale prevede che il modello F24 venga scartato quando il credito d’imposta utilizzabile in compensazione,  superi l’importo previsto dalle norma che stabiliscono il limite massimo dei crediti compensabili. L’attuazione di queste novità è stata affidata a successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

4. Indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 9-bis)
Il nuovo articolo 9-bis, introdotto in sede di conversione del decreto in legge, per favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti, ha stabilito la previsione di indici sintetici di affidabilità fiscale ai quali sono stati collegati dei benefici specifici per i contribuenti, in relazione ai diversi livelli di affidabilità; contemporaneamente, la norma ha previsto la progressiva eliminazione degli effetti dovuti all’applicazione dei parametri e degli studi di settore.
Si ricorda che già l’articolo 7-bis del decreto-legge n. 193 del 2016, abolendo gli studi di settore dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, ha introdotto in loro sostituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale con livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti. Tali indici devono essere ancora individuati con decreto ministeriale (non ancora emanato).
Gli indici (comma 2) dovranno essere approvati con decreto del MEF, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta per il quale vengono applicati, e sono soggetti a revisione ogni due anni; un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, dovrà individuare le attività economiche interessate da questi indici. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dovrà essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Il regime premiale, da attribuire in funzione dei diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli indici, consiste:

  • nell’esonero dall’apposizione del visto di conformità, relativamente all’IVA per la compensazione di crediti non superiori a 50.000 euro annui e alle imposte sui redditi e all’IRAP per un importo non superiore a 20.000 euro annui;
  • nell’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, per i rimborsi dell’IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
  • nell’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
  • nell’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
  • nell’anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
  • nell’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda il reddito dichiarato di due terzi.

5. Compensazione somme iscritte a ruolo (Art. 9-quater)
Il nuovo art. 9-quater estende al 2017 la possibilità di compensare le cartelle esattoriali a beneficio di imprese e professionisti titolari di crediti certi, non prescritti, liquidi ed esigibili nei confronti della Pubblica Amministrazione.

6. Definizione agevolata delle controversie tributarie (Art. 11)
L’articolo 11 del Decreto, ha introdotto un rimedio per deflazionare il contenzioso tributario in cui è parte l’Agenzia delle entrate:  per le controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, è stata prevista la possibilità  di definizione mediante il pagamento di tutti gli importi oggetto di contestazione e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto), escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora. Nelle controversie relative agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, la nuova disciplina prevede che, per la loro definizione, è dovuto il 40% degli importi in contestazione.
Per usufruire dell’agevolazione, entro il 30 settembre 2017 il contribuente dovrà presentare un’istanza all’Agenzia delle Entrate all’agenzia, distinta per ciascuna controversia, con modalità  che verranno stabilite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
In sede di conversione in legge, all’articolo in esame sono state apportate le seguenti modifiche:

  • viene inserito il comma 1-bis, che consente a ciascun ente territoriale, entro il 31 agosto 2017, di stabilire – con le modalità di legge previste per i propri atti – l’applicazione delle norme in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, a quelle in cui è parte il medesimo ente;
  • viene modificato il comma 3, estendendo l’applicazione temporale della definizione agevolata delle controversie tributarie ai giudizi con ricorso notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame).

7. Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione (Art. 57-bis)
Con il nuovo articolo 57-bis viene prevista l’attribuzione di un credito di imposta, a decorrere dal 2018, in favore di imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cui valore superi almeno dell’1% quelli, di analoga natura, effettuati nell’anno precedente. Il credito d’imposta – che è utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria – è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, innalzato al 90% nel caso di piccole e medie imprese, microimprese e start-up innovative.
La definizione delle modalità e dei criteri di attuazione è demandata ad un DPCM da adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato. Agli eventuali adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

8.  Sospensione del conio di monete da 1 e 2 centesimi (Art. 13-quater)
A decorrere dal 1° gennaio 2018, è sospeso il conio di monete in euro del valore di uno e due centesimi;  durante tale periodo, quando un pagamento viene effettuato integralmente in contanti, l’importo è arrotondato, per eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino.

Resta impregiudicato il corso legale delle monete del valore di uno e due centesimi destinate alla circolazione.

Il testo del d.l 50, coordinato con la legge di conversione n. 96/2017, è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti

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NOR17162

DL 50 2017