FIS16120 – Oggetto: Interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

FIS16119 – Oggetto: Disciplina dei pagamenti dovuti a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate. Nota dell’Agenzia.

2 Maggio 2016

FIS16121 – Oggetto: Riammissione al pagamento rateale delle somme dovute a titolo di imposte dirette. Nota dell’Agenzia delle Entrate.

2 Maggio 2016

FIS16119 – Oggetto: Disciplina dei pagamenti dovuti a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate. Nota dell’Agenzia.

2 Maggio 2016

FIS16121 – Oggetto: Riammissione al pagamento rateale delle somme dovute a titolo di imposte dirette. Nota dell’Agenzia delle Entrate.

2 Maggio 2016

Roma, 2 Maggio 2016

FIS16120
SM

Oggetto: Interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Come noto, l’art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede che trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con un apposito Decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2016, con decorrenza dal 15 maggio 2016, è stata fissata al 4,13% (n ragione annuale) la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Cordiali saluti

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