
COS16118 – Valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio. Dato del costo del gasolio del mese di Marzo 2016.
2 Maggio 2016
FIS16120 – Oggetto: Interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
2 Maggio 2016Roma, 2 Maggio 2016
FIS16119
SM
Oggetto: Disciplina dei pagamenti dovuti a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate. Nota dell’Agenzia.
Con la Circolare n. 17/E del 29 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle modifiche e le integrazioni apportate dal d.lgs 159/2015 (emanato in attuazione della Legge Delega di riforma fiscale), alla disciplina dei versamenti – in unica soluzione od in forma rateale – delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate.
– Comunicazioni degli esiti.
E’ stata introdotta una dilazione più lunga, per i versamenti dovuti a seguito di comunicazione degli esiti dei controlli sulle dichiarazioni: il numero massimo di rate trimestrali – di pari importo – è aumentata da sei ad otto per le somme non superiori a 5.000 euro, mentre per importi maggiori è rimasto invariato il tetto massimo di 20 rate.
Restano immutati i termini di scadenza delle rate: la prima, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione; le altre, entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di rateazione, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione, in ragione del 3,5% annuo.
– Atti di adesione.
Per il versamento a seguito di accertamento con adesione, è stato innalzato da 12 a 16 il numero massimo delle rate, ma solo per importi superiori a 50.000 euro (per somme inferiori, il tetto resta immutato a 8). Dalla seconda rata in poi, la scadenza è stata fissata all’ultimo giorno di ciascun trimestre (la prima rata o il versamento unico va onorato entro 20 giorni dalla redazione dell’atto). Gli interessi di rateazione decorrono dal momento in cui è dovuta la prima rata ovvero dal giorno successivo alla sua scadenza, quindi indipendentemente dalla data in cui è stato eseguito il versamento che ha determinato il perfezionamento dell’adesione.
– Acquiescenza.
Al contribuente che non impugna l’avviso di accertamento o di liquidazione e che non fa istanza di adesione all’accertamento, è riconosciuta la riduzione ad un terzo delle sanzioni irrogate purché il pagamento avvenga entro il termine di scadenza per fare ricorso. A seguito delle modifiche apportate dal citato D.Lgs. n. 159 del 2015, il beneficio spetta ora in relazione ad una serie di atti, tra i quali l’ avviso di accertamento per imposte dirette ed Iva.
Il pagamento (in unica soluzione o come prima rata) delle somme dovute in caso di acquiescenza, deve essere effettuato “entro il termine per la proposizione del ricorso”; termine che, di norma, scade il sessantesimo giorno successivo a quello di notifica dell’atto, ma che può risultare più esteso nel caso di sospensione dei termini processuali in periodo feriale (dal 1° al 31 agosto di ogni anno).
– Conciliazione giudiziale.
La nuova disciplina della conciliazione giudiziale prevede che il versamento delle intere somme dovute o, in caso di pagamento rateale, della prima rata debba effettuarsi: entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, nella conciliazione fuori udienza; dalla data di redazione del processo verbale, in caso di conciliazione in udienza.
– Inadempimenti.
La nota dell’Agenzia ha illustrato le conseguenze legate al mancato pagamento delle somme dovute, distinguendo fra:
- inadempimenti lievi, che non precludono il perfezionamento della definizione né comportano la decadenza dalla rateazione;
- inadempimenti che determinano la decadenza dalla rateazione;
- inadempimenti relativi agli avvisi di liquidazione delle dichiarazioni di successione.
Il “lieve inadempimento” può riguardare la prima rata (o le somme dovute in unica soluzione) e le successive: nel primo caso, si ha lieve inadempimento se il versamento della prima rata è effettuato con un ritardo non superiore a sette giorni rispetto al termine di scadenza del pagamento. Per quanto riguarda l’entità del versamento, l’inadempimento è considerato lieve se c’è una differenza non superiore al 3% e, comunque, non eccedente i 10.000 euro. Nel versamento delle rate diverse dalla prima, si configura un inadempimento lieve quando il contribuente esegua il pagamento entro il termine di scadenza della rata successiva; riguardo all’entità del versamento, valgono le stesse regole applicate al “lieve inadempimento” della prima rata. Il tardivo o carente versamento delle somme dovute, anche se “lieve” in quanto effettuato nei limiti quantitativi e temporali previsti per legge, costituisce pur sempre una violazione sanzionabile; l’ufficio finanziario procede quindi all’iscrizione a ruolo delle sanzioni e degli interessi, commisurati ai giorni di ritardo o alle somme non corrisposte. Il contribuente potrà evitare la procedura di riscossione ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso.
– Termine unico per il recupero delle somme.
Il D.Lgs. n. 159 del 2015, per armonizzare le norme in tema di rateazione dei debiti tributari, ha individuato un unico termine entro il quale si può procedere al recupero delle somme dovute a seguito di decadenza dal pagamento rateale o, comunque, in caso di pagamenti tardivi o carenti. In particolare, la cartella di pagamento deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione, ossia dell’ultima rata del piano originario di rateazione (indipendentemente, quindi, dalla rata non pagata, pagata in ritardo o in misura parziale).
Il testo della nota dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
Scarica il PDF :


