
FIS16120 – Oggetto: Interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
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FIS16122 – Oggetto: quietanze di pagamento delle sanzioni legate al codice della strada. Esenzione dall’imposta di bollo.
2 Maggio 2016Roma, 2 Maggio 2016
FIS16121
SM
Oggetto: Riammissione al pagamento rateale delle somme dovute a titolo di imposte dirette. Nota dell’Agenzia delle Entrate.
L’articolo 1, commi da 134 a 138 della Legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015), ha introdotto la possibilità di riammissione al pagamento rateale degli importi dovuti a titolo di imposte dirette (IRPEF, IRES, Addizionali ed IRAP), per i contribuenti decaduti nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015.
Con la Circolare n. 13/E del 22 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul beneficio in esame.
Per essere riammessi alla rateazione, i contribuenti devono avere:
- definito in precedenza le somme dovute mediante un atto di adesione all’accertamento, al processo verbale di constatazione, all’invito a comparire, oppure aver prestato acquiescenza all’accertamento;
- optato per il pagamento in forma rateale ed essere decaduti dal piano di rateazione in quanto, dopo il versamento della prima rata, non hanno rispettato le successive scadenze del relativo piano di ammortamento.
Inoltre, è necessario che la decadenza dalla rateazione sia intervenuta nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, ossia nell’arco temporale compreso tra il 15 ottobre 2012 ed il 15 ottobre 2015.
Per essere riammessi alla misura, è necessario che entro il 31 maggio 2016 i soggetti interessati versino la prima delle rate scadute previste dall’originario piano di rateazione; la somma include il solo importo dovuto a titolo di imposte dirette (IRPEF, IRES, Addizionali, IRAP) oltre a sanzioni ed interessi, al netto delle eventuali somme collegate ad altre imposte escluse dal beneficio.
Qualora la decadenza dal beneficio sia stata provocata dal versamento carente, il contribuente manifesta la volontà di riammissione alla rateazione, versando la differenza dovuta ai fini delle imposte dirette.
Il testo della nota delle Entrate, è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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