FIS15230 – Oggetto: Trattamento fiscale della plusvalenza da cessione dell’impresa familiare. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 78/E del 31 agosto 2015.

ALB15229 – Oggetto: Albo Autotrasporto. Verifica regolarità imprese. Prime anomalie da correggere.

3 Settembre 2015

FIS15231 – Fisco. Introduzione della fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati. Decreto Legislativo n. 127 del 5 agosto 2015.

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Roma, 3 Settembre 2015

FIS15230
SM

Oggetto: Trattamento fiscale della plusvalenza da cessione dell’impresa familiare. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 78/E del 31 agosto 2015.

Con la Risoluzione n. 78/E del 31 agosto 2015, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il tema della tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione dell’impresa familiare.

L’Agenzia ha ricordato che sotto il profilo fiscale, l’impresa familiare è regolata dall’art. 5, comma 4, del TUIR, in base al quale i redditi prodotti dalla stessa, limitatamente al 49% dell’ammontare, possono essere imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili. Il reddito dell’impresa è, pertanto, dichiarato nel suo ammontare complessivo dall’imprenditore che è l’unico titolare dell’impresa; questi, a sua volta, può imputare parte del suo reddito ai familiari (tenuto conto, come già scritto, delle rispettive quote di partecipazione) per un ammontare non superiore al 49%.

Pertanto, a proposito del trattamento fiscale della plusvalenza realizzata dall’impresa familiare, l’Agenzia delle Entrate ritiene che sia imputabile interamente in capo all’imprenditore, mentre rimane fiscalmente irrilevante per i collaboratori familiari. La plusvalenza deve inquadrarsi nell’ambito dei redditi d’impresa (a norma del combinato disposto degli articoli 58 e 86 del TUIR), non trovando, viceversa, applicazione le disposizioni sui redditi diversi (art. 67, comma 1, lettera h-bis), del medesimo TUIR.

Peraltro l’Agenzia, preso atto dei differenti orientamenti che in questi anni si sono susseguiti su questa tematica, in considerazione dei principi di tutela dell’affidamento e della buona fede previsti dallo Statuto dei diritti del contribuente, ha deciso di non applicare sanzioni qualora, in passato, la plusvalenza realizzata dalla cessione sia stata ripartita tra il titolare dell’impresa ed i collaboratori familiari.

Il testo della risoluzione dell’Agenzia è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

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FIS15230

Risoluzione Agenzia