
FIS15230 – Oggetto: Trattamento fiscale della plusvalenza da cessione dell’impresa familiare. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 78/E del 31 agosto 2015.
3 Settembre 2015
INP15232 – Lavoro. Modelli UniEmens anomali. Effetti sul rilascio del DURC.
3 Settembre 2015Roma, 3 Settembre 2015
FIS15231
SM
Oggetto: Fisco. Introduzione della fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati. Decreto Legislativo n. 127 del 5 agosto 2015.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2015, in attuazione della Legge Delega di Riforma fiscale (L. 11 marzo 2014, n. 23), è stato pubblicato il decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015 che introduce misure volte ad incentivare, mediante la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l’utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.
L’art. 1 prevede la possibilità di impiego della fatturazione elettronica, nei rapporti tra soggetti privati. Per rendere operativa questa novità , sono stati previsti una serie di passaggi intermedi:
• dal 1° luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione di tutti i contribuenti un servizio gratuito per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche anche tra privati.
• dal 1° gennaio 2017, i contribuenti potranno optare per l’invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, di tutte le fatture emesse e ricevute mediante il sistema di interscambio (SDI) messo a disposizione dall’Amministrazione finanziaria.
Spetterà ad un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate il compito di definire le modalità tecniche applicative della trasmissione telematica, nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità e minimo aggravio per il contribuente.
Per i soggetti che sceglieranno di avvalersi della fatturazione elettronica, verranno meno una serie di obblighi di comunicazione elencati all’art. 3 del provvedimento, in materia di:
• spesometro;
• operazioni con i Paesi “black list”;
• contratti di leasing nonché quelli relativi ad attività di locazione e noleggio;
• acquisti effettuati da San Marino;
• elenchi Intrastat servizi.
Inoltre, questi soggetti beneficeranno di rimborsi Iva più veloci (entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale), mentre i termini di accertamento in materia Iva e di imposte dirette verranno ridotti di un anno, per i contribuenti che garantiranno la tracciabilità dei pagamenti (ricevuti ed effettuati) con le modalità che saranno stabilite con un successivo Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Importanti novità riguarderanno anche i controlli che, grazie alle informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate, potranno essere effettuati anche “da remoto”, riducendo così gli adempimenti dei contribuenti
Per alcune tipologie di imprese di minori (che saranno individuate con apposito d.m), la scelta di inviare le fatture elettroniche emesse e ricevute, ovvero di trasmettere telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, consentirà di usufruire di un sistema di assistenza on-line e di ottenere ulteriori benefici quali, ad esempio, l’esonero dall’obbligo di registrazione delle fatture emesse e ricevute e dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione Iva per il rimborso dei crediti.
Infine, l’art. 5 prevede che nell’ipotesi di omissione della trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei corrispettivi, ovvero in caso di dati incompleti od inesatti, i contribuenti perdano i benefici introdotti dal Decreto in esame, a meno che non provvedano a regolarizzare la propria posizione entro un termine da stabilire con un successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Il testo del provvedimento è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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