
FIS15228 – Oggetto: Preclusione all’autocompensazione e compensazione dei rimborsi da assistenza fiscale. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.73/E del 4 agosto 2015.
2 Settembre 2015
FIS15230 – Oggetto: Trattamento fiscale della plusvalenza da cessione dell’impresa familiare. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 78/E del 31 agosto 2015.
3 Settembre 2015Roma, 2 Settembre 2015
FIS15228
SM
Oggetto: Preclusione all’autocompensazione e compensazione dei rimborsi da assistenza fiscale. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.73/E del 4 agosto 2015.
Con la Risoluzione n.73/E del 4 agosto 2015, l’Agenzia delle Entrate ha dettato dei chiarimenti sull’ambito di applicazione dell’art. 15 del d.lgvo 175/2014 (decreto sulla Semplificazione fiscale e dichiarazione precompilata), il quale prevede che il sostituto d’imposta recuperi le ritenute versate in più rispetto al dovuto nonché i rimborsi effettuati nei confronti del sostituito, mediante compensazione tramite modello F24.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito l’applicabilità a questo tipo di compensazione, della c.d. preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli, introdotta dall’articolo 31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (c.d. “Decreto anticrisi). La norma dispone infatti che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.
L’Agenzia ha evidenziato che questa preclusione non è applicabile alla compensazione in esame, trattandosi di compensazione cd “verticale o interna”, e non di tipo “orizzontale o esterna”; ciò era già stato chiarito con la circolare n. 13/E dell’11 Marzo 2011. Per la stessa ragione, la circolare 31/E del 2014 ha stabilito che alla compensazione in esame non si applicano le limitazioni previste per quella di tipo orizzontale, relativamente:
– alla determinazione del limite di compensazione, attualmente fissato in 700.000 euro per ciascun anno solare;
– per gli importi superiori a 15.000 euro annui, all’obbligo di apposizione del visto di conformità ovvero di sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile.
Per le medesime ragioni, questo tipo di compensazione non è soggetta al divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti, previsto dal citato articolo 31 del decreto legge n. 78 del 2010.
Il testo della nota dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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