
INT12080 – Trasporti Internazionali. Approvazione graduatoria CEMT 2012.
19 Marzo 2012
FIS12082 – Chiusura delle liti fiscali pendenti. Chiarimenti. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 15 marzo 2012.
19 Marzo 2012Roma, 19 Marzo 2012
FIS12081
SM
Oggetto: Comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini Iva. Informativa dell’Agenzia delle Entrate.
Come noto, l’art. 2, comma 6, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (“Decreto sulle semplificazioni fiscali”, commentato con la circolare Conftrasporto FIS12067 dell’8 Marzo u.s), ha modificato la normativa sulla comunicazione all’anagrafe tributaria delle operazioni IVA, eliminando il precedente limite dei 3.000 € ed estendendo, quindi, detto obbligo a tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva poste in essere nell’anno di riferimento (con inizio dal 1 Gennaio 2012).
In merito ai predetti obblighi di comunicazione, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate è apparsa una nota chiarificatrice (disponibile al seguente link: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/operazioni+rilevanti+fini+Iva/) relativa alle operazioni Iva effettuate entro il 31 Dicembre scorso, dalla quale si desume che le stesse debbono comunicarsi entro il 30 aprile 2012 se (come prevedeva la normativa, prima delle ultime modifiche) di importo pari o superiore a 3.000 euro. La comunicazione non deve essere trasmessa quando il pagamento, anche se superiore al citato limite di 3.000 euro (3.600 per il commercio al dettaglio), è stato effettuato con “moneta elettronica” ossia con bancomat, carte di credito o prepagate, purché le stesse non siano state emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia.
Restano escluse dall’obbligo in esame:
• le importazioni;
• le esportazioni;
• le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list;
• le operazioni già comunicate all’Anagrafe tributaria (per esempio, fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione, eccetera).
Sono inoltre escluse le operazioni rilevanti ai fini dell’Iva, effettuate fino al 30 giugno 2011, per le quali non vi è l’obbligo di emissione della fattura.
Per quanto concerne le operazioni effettuate dal 1 Gennaio 2012, l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate riguarda, come detto agli inizi, tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva. ed è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate.
Per le operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore a 3.600 euro, comprensivo di Iva.
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione:
• le importazioni;
• le esportazioni;
• le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list;
• le operazioni già comunicate all’Anagrafe tributaria (per esempio, fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione, eccetera).
Cordiali saluti.
Scarica il PDF :


