FIS12082 – Chiusura delle liti fiscali pendenti. Chiarimenti. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 15 marzo 2012.

FIS12081 – Comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini Iva. Informativa dell’Agenzia delle Entrate.

19 Marzo 2012

INT12083 – Trasporti in Francia. Obbligo del possesso di un alcoltest da parte dei conducenti di autoveicoli a partire dal 1° luglio 2012.

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19 Marzo 2012

Roma, 19 Marzo 2012

FIS12082
SM

OGGETTO: Chiusura delle liti fiscali pendenti. Chiarimenti. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 15 marzo 2012.

L’art. 29, comma 16-bis, del D.L 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha apportato alcune modifiche alla disciplina della chiusura delle liti fiscali minori (ovvero, quelle di valore non superiore a 20.000 euro), prevista all’art. 39, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111).
Con la Circolare n. 7/E del 15 marzo 2012, l’Agenzia delle Entrate, facendo seguito a quanto già chiarito con la precedente Circolare n. 48/E del 24 ottobre 2011 (si veda, al riguardo, la nostra nota informativa n. 109 del 28 ottobre 2011), ha fornito gli opportuni chiarimenti sugli effetti della predetta modifica normativa.

1. Ampliamento delle liti definibili
L’Agenzia  precisa, in primis, che la modifica normativa ha operato in una duplice direzione:
• da un lato ha modificato, dal 1° maggio 2011 al 31 dicembre 2011, la data entro cui deve risultare “pendente” la lite per poter accedere alla definizione agevolata;
• dall’altro ha prorogato, dal 30 novembre 2011 al 2 aprile 2012, il termine entro cui versare le somme dovute.
Quindi, a seguito dell’intervento normativo, risulta ampliato l’ambito delle liti definibili che ora include anche le controversie introdotte con ricorsi alla Commissione tributaria provinciale, notificati nel periodo 2 maggio 2011–31 dicembre 2011. Ovviamente, restano definibili le liti secondo i presupposti previsti dalla norma prima della citata modificazione, per le quali risulta riaperto il termine per effettuare il versamento.

2. Effetti sulla sospensione delle liti e dei termini
Il differimento del termine di pendenza comporta che anche per tutte le nuove liti definibili, operi la sospensione dei giudizi fino al 30 giugno 2012.
La sospensione riguarda gli atti e le attività successive al 28 febbraio 2012, mentre restano salvi e validi gli atti e le attività compiuti nel processo precedente.
Circa la sospensione dei termini, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che essa riguarda anche tutte le liti relative ai ricorsi in Commissione tributaria provinciale notificati nel periodo 2 maggio 2011–31 dicembre 2011, sempre che i suddetti termini non siano già scaduti alla data del 28 febbraio 2012.

3. Proroga del versamento
Il nuovo termine di versamento del 2 aprile 2012, riguarda sia le controversie rientrate nella definizione per effetto della predetta modifica normativa, sia quelle già pendenti alla data del 1° maggio 2011, per le quali non sia intervenuta una decisione definitiva.

4. Sentenze definitive
Possono essere definite anche le controversie sulle quali è stata emessa sentenza alla data in cui si intende chiedere la definizione, purché non siano scaduti i relativi termini di impugnazione.
Circa le cause pendenti dinanzi la Corte di Cassazione, esse possono essere oggetto di definizione soltanto se alla data di presentazione della domanda non sia stata depositata la sentenza o l’ordinanza decisoria di cassazione.

5. Perfezionamento, efficacia e validità della definizione
La definizione si perfeziona con il versamento dell’intera somma dovuta nonché con la presentazione della relativa domanda di definizione entro il 2 aprile 2012.
Confermando quanto già indicato nella citata Circolare n. 48/E del 2011, la nota in esame ricorda che il pagamento deve essere effettuato con il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, qualunque sia il tipo di tributo cui la lite si riferisce, con l’indicazione del codice tributo “8082”, denominato “Liti fiscali pendenti –Definizione ai sensi dell’articolo 39, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98”.
La domanda di definizione deve essere presentata, esclusivamente, in via telematica, attraverso l’apposito software reso disponibile per gli utenti abilitati in ambiente “Entratel” o “Fisconline”.
Non è consentito il versamento in forma rateale degli importi dovuti, che pertanto devono essere integralmente effettuati entro il 2 aprile 2012. L’omesso versamento, entro tale termine, dell’importo dovuto comporta l’inefficacia della sanatoria.
Se la data di trattazione della lite era stata già fissata nel periodo compreso tra il 28 febbraio 2012 ed il 15 luglio 2012, il contribuente può chiederne la sospensione rappresentando la volontà di avvalersi della definizione. La richiesta di sospensione non potrà più formularsi se il contribuente non ha effettuato il versamento di quanto dovuto entro il 2 aprile 2012 o, nel caso in cui non sia dovuto alcun versamento, qualora non abbia presentato domanda di definizione entro il 2 aprile 2012.
Nel caso in cui il contribuente non si avvalga della definizione agevolata, la sospensione cessa il 30 giugno 2012, con la conseguenza che i termini processuali riprenderanno a decorrere dal 1° luglio 2012.

Cordiali saluti

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