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FIS12067
SM
OGGETTO: Decreto Legge 2 marzo 2012 , n. 16 – Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012 è stato pubblicato il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento“.
Di seguito riportiamo una sintesi delle novità di maggior interesse.
1. Rateizzazione debiti tributari (Art. 1)
Comma 1 – Dilazione pagamenti in caso di decadenza dalla rateazione
La disposizione in esame abroga l’art. 3-bis, c. 7 del D.Lgs n. 462/1997 in base al quale, in caso di decadenza dalla rateazione prevista per il pagamento di somme dovute a seguito di comunicazione d’irregolarità, il debito residuo non può più formare oggetto di ulteriore rateizzazione. Per effetto del comma 1 del decreto semplificazioni fiscali, il contribuente, una volta ricevuta la cartella di pagamento delle somme iscritte a ruolo, potrà comunque richiedere all’agente della riscossione di accedere all’istituto della rateazione per momentanea difficoltà economica (art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973).
Commi 2, 3 e 4 – Debito tributario – Rateazione flessibile
Vengono apportate modifiche all’istituto della rateazione per momentanea difficoltà economica di cui all’art. 19 del DPR 602/1973. Al riguardo, viene prevista:
a) la possibilità di piani di ammortamento a rata crescente fin dalla prima richiesta di dilazione (possibilità oggi ammessa solo in caso di richiesta di proroga, per peggioramento della situazione di temporanea difficoltà economica, di una rateazione già concessa);
b) l’esclusione dalla decadenza dalla rateazione per mancato pagamento della prima rata; la decadenza dalla rateazione opererà solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive;
c) l’impossibilità di iscrivere ulteriori ipoteche, salvo quelle già iscritte prima della richiesta di rateazione.
Il comma 4, invece, prevede che per i crediti di natura patrimoniale degli enti pubblici dello Stato, i debitori in situazioni di obiettiva difficoltà economica possano chiedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti (ovvero in rate variabili), anche in presenza di un contenzioso o di una precedente rateizzazione. La disposizione non trova applicazione in materia di crediti degli enti previdenziali.
Comma 5 – Certificazione dei carichi pendenti nell’ambito dei contratti pubblici
Il comma 5 interviene sull’art. 38, c. 2, terzo periodo del D.Lgs. n. 163 del 2006 recante la disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Per effetto della modica apportata, il contribuente ammesso ad una rateizzazione del suo debito tributario non viene più considerato dalla legge inadempiente e , pertanto, escluso dalle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi. Al riguardo, gli uffici finanziari, dovranno rilasciare le occorrenti certificazioni.
2. Comunicazioni e adempimenti formali (Art. 2)
Comma 1 – Remissione in bonis
Il comma 1 della presente disposizione è finalizzato ad evitare che l’inosservanza di adempimenti formali da parte del contribuente, in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge, sia causa di decadenza da benefici fiscali o regimi fiscali opzionali (es. agevolazioni per gli enti di tipo associativo previste dall’art. 148 del Tuir e dall’art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972). In pratica, la fruizioni di detti benefici non è preclusa se la violazione non è stata ancora constatata e non sono ancora iniziate verifiche fiscali, a condizione che il contribuente:
- abbia i requisiti previsti dalla normativa;
- presenti la comunicazione o esegua l’adempimento entro il termine di presentazione della prima dichiarazione;
- versi una sanzione di 258,00 euro.
Comma 3 – Cessione delle eccedenze nell’ambito del gruppo
Il comma 3 interviene sull’art 43-ter del DPR n. 602/1973, il quale prevede che la cessione delle eccedenze IRES nell’ambito dei gruppi societari siano efficaci nei confronti del fisco, a condizione che la società cedente indichi in dichiarazione gli estremi dei cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi. Con la modifica apportata dal decreto semplificazioni tributarie, viene previsto che la mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi del consolidato degli estremi del cessionario e dell’importo ceduto, determini l’inefficacia della cessione nei riguardi dell’Amministrazione finanziaria. Si applica tuttavia la sanzione di cui all’art. 8, c. 1 del D.Lgs. n. 471 del 1997 nella misura massima stabilita.
Comma 4 – Comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d’intento
La norma modifica i termini di presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate, della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d’intento.
Le dichiarazioni d’intento ricevute dai cessionari che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA, dovranno essere presentate entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione d’imposta (precedentemente alla modifica, la trasmissione andava effettuata entro il giorno 16 del mese successivo all’operazione).
Comma 5 – Dichiarazione nei casi di liquidazione societaria
La modifica normativa di cui al comma 5 interviene sull’art. 5 del D.P.R. n. 322 del 1998, al fine di allineare la disciplina fiscale a quella civilistica, in materia di liquidazione e scioglimento delle società di capitali. Per effetto della nuova disposizione, in caso di liquidazione di società o enti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, di società o associazioni e di imprese individuali, il liquidatore dovrà presentare telematicamente l’apposita dichiarazione, relativa al periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società (precedentemente tale dichiarazione doveva essere relativa al periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione). In caso di revoca dello stato di liquidazione, se gli effetti si producono prima del termine di presentazione della predetta dichiarazione, questa non dovrà essere presentata.
Comma 6 – Comunicazioni Iva
Una delle novità più rilevanti introdotte dal decreto sulle semplificazioni, è il ritorno alla trasmissione alla Agenzia delle Entrate degli elenchi clienti e fornitori al fine di superare le difficoltà operative legate all’obbligo di comunicazione del c.d. spesometro.
La norma prevede, quindi, limitatamente alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto soggette all’obbligo di fatturazione, la comunicazione dell’importo complessivo delle operazioni attive e passive svolte nei confronti di un cliente o fornitore, riferite all’anno per il quale sussiste l’obbligo di comunicazione. In particolare, dal 1° gennaio 2012, gli operatori economici dovranno trasmette all’Agenzia delle Entrate l’importo complessivo delle operazioni attive effettuate nei confronti di ciascun cliente e delle operazioni passive poste in essere nei confronti di ciascun fornitore. Nessuna novità per la comunicazione delle operazioni (cessione di beni e prestazioni di servizi) non soggette all’obbligo di emissione della fattura, per le quali resta l’obbligo di trasmissione per le operazioni di importo superiore a 3.600 euro, comprensivo di Iva.
Comma 7 – Domicilio fiscale
Il quarto comma dell’articolo 58 del D.P.R. n. 600/1973, prevede l’obbligo di indicare in tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli Uffici finanziari, il comune di domicilio fiscale e l’indirizzo.
La modifica apportata dal comma 7 dell’art. 2, al fine di semplificare gli adempimenti dei cittadini, elimina l’obbligo di chiedere l’indicazione del domicilio fiscale negli atti presentati all’Amministrazione finanziaria, limitandolo ai soli casi espressamente previsti dalla legge.
Comma 8 – Comunicazione operazioni black-list – Introduzione soglia
Il comma 8 modifica l’articolo 1 comma 1 del decreto legge 25 marzo 2010 n. 40 in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali.
Al riguardo, viene introdotta una soglia minima, pari a 500 euro, al di sotto della quale non dovranno più essere comunicate, all’Agenzia delle Entrate, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, svolte nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata.
3. Facilitazione per imprese e contribuenti (Art. 3)
Commi 5, 6 e 7 – Pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio – Espropriazione immobiliare
La disposizione modifica i limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro. Tali somme possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.000 euro; un settimo per importi da 2.000 a 5.000 euro; un quinto per importi oltre i 5.000 euro.
Inoltre, viene fissata la soglia di ventimila euro di credito come limite al di sotto del quale l’agente della riscossione non può avviare l’espropriazione immobiliare.
Il nuovo comma 1-bis dell’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, prevede, poi, che l’agente della riscossione può iscrivere garanzia ipotecaria, purché l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia complessivamente inferiore a ventimila euro.
Si regola, infine, l’entrata in vigore del nuovo comma 1-bis dell’articolo 77 (dall’entrata in vigore del decreto). Contestualmente viene abrogato l’art. 7, comma 2, lett. gg-decies, del d. l. n. 70 del 13.5.2011, che prevede la possibilità di ipotecare i beni di proprietà del debitore in presenza di soglie diverse.
Commi 8 e 9 – Contratti con corrispettivi periodici
Il comma 8 introduce la possibilità di dedurre, a scelta del contribuente, i costi relativi a contratti con corrispettivi periodici, secondo gli ordinari criteri di competenza ovvero con riferimento alla registrazione ai fini IVA dei relativi documenti fiscali.
La disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011.
Commi 10 e 11 – Crediti tributari di modesta entità
Dal 1° luglio 2012 non si procederà all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, per un ammontare inferiore a 30 euro (l’attuale soglia è di 16,53 euro). L’importo è da intendersi comprensivo di sanzioni amministrative interessi e per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d’imposta. La rinuncia alla riscossione non è comunque applicabile qualora il credito derivi da una ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
Comma 12 – Modalità di esposizione degli importi nelle dichiarazioni e nelle certificazioni dei sostituti d’imposta
Il comma 12 dell’art. 3 va ad uniformare le modalità di arrotondamento degli importi indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta, rispetto a quanto previsto per le altre dichiarazioni. Dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2012, tutti gli importi dovranno essere indicati in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.
Comma 15 – Imposta di bollo su trasferimenti di denaro all’estero
Il comma 15 abroga l’imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all’estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria, così come introdotta dal D.L. n. 138 del 2011. L’imposta era dovuta in misura pari al 2% dell’importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3 euro.
4. Fiscalità locale (Art. 4)
Comma 1 – Pubblicazione delibere di variazione dell’addizionale comunale all’Irpef
Viene anticipato, dal 31 dicembre al 20 dicembre, il termine entro il quale le delibere di variazione dell’aliquota dell’addizionale IRPEF devono essere pubblicate sul sito del MEF, affinché queste variazioni possano avere effetto dal 1° gennaio dell’anno della loro pubblicazione.
In tal modo si allinea detto termine con quello previsto per la determinazione dell’acconto dell’addizionale, la cui misura deve tener conto della variazione di aliquota solo se la relativa delibera è pubblicata entro il 20 dicembre.
Comma 2 – Imposta RCA
Per quanto riguarda invece l’imposta Rca, il decreto concede anche alle Regioni a statuto speciale la possibilità di variare le aliquote concernenti l’imposta sulle assicurazioni auto. Il problema si era posto in fase di applicazione del D.Lgs. n. 68 del 2011, di attuazione al Federalismo fiscale, che attribuiva questa competenza solo alle province delle regioni a statuto ordinario. La norma, quindi, è finalizzata a superare questo doppio regime.
Comma 4 – Sblocco dei tributi
La norma introduce lo sblocco del potere degli enti locali e delle regioni di deliberare aumenti di tributi, delle addizionali, delle aliquote o delle maggiorazioni di aliquote dei tributi loro attribuiti. La disposizione fa, tuttavia, salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all’anno d’imposta 2012, emanate prima dell’approvazione del decreto in commento.
Comma 12 – Irap lavoro
Come noto, l’art. 2 del D.L. n. 201 del 2011 (decreto Monti) ha modificato la deducibilità dell’Irap riferita al costo del lavoro, introducendo il criterio analitico in luogo del forfetario.
Il decreto semplificazioni tributarie, inserendo un nuovo comma all’art. 2 del decreto Monti, prevede per i contribuenti la possibilità di presentare istanze di rimborso riferite ai periodi d’imposta precedenti al 31 dicembre 2012.
In specie, la norma demanda all’emanazione di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate le modalità di presentazione delle istanze di rimborso della quota Irap riferita al costo del lavoro. Le nuove regole saranno applicabili, come detto, alle istanze relative ai periodi d’imposta precedenti al 31 dicembre 2012 e per le quali è ancora pendente il termine di 48 mesi per la richiesta di rimborso.
In relazione al rimborso si terrà conto, per espressa previsione normativa, delle disposizioni di cui all’art. 6, commi 2 e 4 del D.L. n. 185 del 2008, circa l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
5. Studi di settore (Art. 5)
5.1 – Comma 1 – Studi di settore
In materia studi di settore, il comma 1 dell’art. 5 differisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dal 31 marzo al 30 aprile 2012, di eventuali integrazioni agli studi di settore applicabili per il periodo di imposta 2011, al fine di tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire indicatori di coerenza economica o di normalità economica.
Il prolungamento si rende necessario per consentire la messa a punto degli indicatori di coerenza ai fini della applicazione del nuovo regime premiale introdotto dall’art. 10, c. 9 e 10, del DL n. 201/2011.
6. Attività e certificazioni in materia catastale (Art. 6)
Comma 5 – Certificati ed attestazioni da produrre al conservatore dei registri immobiliari
Viene disposta la non applicabilità della disciplina in materia di semplificazione della documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, ai certificati ed alle attestazioni da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l’esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall’Agenzia del Territorio
7. Misure di contrasto all’evasione (Art. 8)
Commi 1, 2 e 3 – Deducibilità di costi e spese direttamente utilizzati per il compimento di fatti, atti o attività qualificabili come delitto non colposo
I primi commi dell’art. 8 sostituiscono il comma 4-bis dell’art. 14 della l. n. 537/1993, recante la deduzione dei costi e delle spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, ai fini della determinazione del reddito. La predetta disposizione prevedeva, finora, un sistema di indeducibilità tout court degli oneri riconducibili a fatti o atti qualificabili come reato.
In specie, con il comma 1 vengono, circoscritte le ipotesi di indeducibilità ai soli costi e spese relativi a beni o prestazioni di servizio, direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo.
Il comma 2 introduce, invece, una specifica sanzione pecuniaria per l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ai fini della determinazione del reddito: si applicherà una sanzione amministrativa, dal 25 al 50 per cento dell’ammontare delle spese o altri componenti negativi, relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi.
Il comma 3 reca, infine, una disposizione transitoria che prevede l’applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ove più favorevoli, in luogo di quanto disposto dal previgente comma 4-bis dell’articolo 14 della L. n. 537 del 1993, anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Commi 4 e 5 – Accertamento induttivo nei casi di omessa o infedele indicazione dati nei modelli per studi di settore, nonché per l’indicazione di insussistenti cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi
Per contrastare sempre più efficacemente la compilazione non corretta della modulistica degli studi di settore, la norma, intervenendo sull’art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, stabilisce l’utilizzabilità dell’accertamento induttivo nelle seguenti ipotesi:
- omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore;
- indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti;
- infedele compilazione dei predetti modelli.
La disposizione si applica qualora dai suddetti comportamenti derivi una differenza superiore al quindici per cento, o comunque ad euro cinquantamila, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli indicati in dichiarazione.
Conseguentemente, al di fuori della soglia di garanzia dei 15.000 euro, l’Agenzia delle Entrate potrà determinare il reddito d’impresa e di lavoro autonomo sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti, o venuti a sua conoscenza, potendo prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili, nonché avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Il comma 5 prevede l’applicabilità delle modifiche normative agli accertamenti notificati a partire dalla data di entrata in vigore delle stesse, mentre l’attuale formulazione dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, resta applicabile agli accertamenti notificati in precedenza.
Comma 6 – Disposizioni in materia di utilizzo da parte della Guardia di finanza dello strumento istruttorio delle indagini finanziarie.
La norma risponde all’esigenza di un ulteriore rafforzamento delle garanzie dei crediti erariali. Viene introdotta la possibilità per la Guardia di Finanza di utilizzare lo strumento istruttorio delle indagini finanziarie per approfondimenti connessi alle attività di istituto ed ai fini della effettuazione di proposte, all’Agenzia delle Entrate, per la richiesta delle misure cautelari dell’ipoteca e del sequestro conservativo, di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 472 del 1997.
Comma 7 – Estensione obbligo da parte dei destinatari delle disposizioni in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, di trasmissione delle infrazioni alle norme sulla limitazione all’uso del contante alla GdF.
Per effetto delle disposizioni introdotte dal decreto Monti in materia di riciclaggio, tutti gli intermediari finanziari, gli esercenti attività finanziaria, i commercialisti e i revisori contabili sono obbligati a comunicare le infrazioni relative alle norme disciplinanti le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, nonché quelle sul divieto di conti correnti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia, sia al Ministero dell’Economia e delle Finanze che all’Agenzia delle Entrate. Il comma 7 del decreto in commento modifica tale obbligo, prevedendo la comunicazione delle infrazioni in questione non più direttamente all’Agenzia delle Entrate ma alla Guardia di Finanza, la quale, ove ravvisi l’utilizzabilità di elementi ai fini dell’attività di accertamento, ne da tempestiva comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Comma 8 – Liste selettive
Viene previsto che l’Agenzia delle Entrate – nell’ambito della propria attività di pianificazione degli accertamenti – elabori delle liste selettive contenenti i nominativi di quei contribuenti che siano stati ripetutamente segnalati, in forma non anonima, alla stessa Agenzia delle Entrate o alla Guardia di Finanza, in merito alla violazione dell’emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale o del documento certificativo dei corrispettivi.
Comma 9 – Partite Iva inattive
La norma interviene in materia di partite Iva inattive, prevedendo che l’Agenzia delle Entrate – sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell’Anagrafe Tributaria – individui i soggetti titolari di partita Iva che, pur obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione dell’attività e comunichi ai medesimi soggetti che provvederà alla cessazione d’ufficio della partita Iva.
Il contribuente, qualora rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i dovuti chiarimenti all’Agenzia delle Entrate, entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
La somma dovuta a titolo di sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione dell’attività, è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo. L’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione; in tale ipotesi, l’ammontare della sanzione è ridotto ad un terzo del minimo ed è pari a 172 euro.
Inoltre, la norma in esame – al fine di contrastare le frodi in materia di Iva – prevede che l’Agenzia delle Entrate dia a chiunque la possibilità di verificare, mediante i dati disponibili nell’Anagrafe Tributaria, la validità del numero di partita Iva. Tale servizio fornirà le informazioni relative allo stato di attività della partita Iva inserita ed alla denominazione del soggetto o, in assenza di questa, al cognome ed al nome della persona fisica titolare della partita Iva.
Comma 10 – Imposta di registro: Termini di decadenza nei casi cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione di immobili
Con riferimento all’imposta di registro dovuta sui contratti di locazione di beni immobili, viene disposto che quella relativa alle annualità successive alla prima, alle cessioni, alle risoluzioni ed alle proroghe dei medesimi contratti, nonché alle sanzioni ed agli interessi dovuti, deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento.
Comma 11 – Adempimenti contabili dei soggetti in contabilità semplificata
Con l’art. 14 della legge di stabilità per il 2012 (L. n. 183 del 2011), era stato introdotto un nuovo regime contabile per i soggetti in contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi. La norma, in pratica, prevedeva che qualora tali soggetti effettuassero operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili, essi potevano sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.
Tale disposizione, ora, viene abrogata in quanto, a decorrere dal 2013, è stato introdotto il nuovo regime premiale per favorire la trasparenza, disciplinato dall’art. 10 del D.L. n. 201 del 2011 (cosiddetto “Decreto Salva Italia”), il quale introduce altre forme di semplificazione negli adempimenti contabili.
Comma 12 – Modifiche in materia di accertamenti esecutivi
La norma introduce modifiche in materia di accertamenti esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate. In particolare, viene introdotto un adempimento a carico dell’agente della riscossione, il quale sarà ora tenuto ad informare il debitore di aver preso in carico le somme da porre in riscossione. Tale adempimento è finalizzato ad aiutare i debitori a prendere familiarità con il nuovo meccanismo di imposizione/riscossione.
L’informativa, che riguarda solo la mera circostanza dell’affidamento in carico e prescinde da ogni riferimento al contenuto sostanziale dell’atto, è inviata con raccomandata semplice all’indirizzo dove è stato notificato l’atto impositivo/esecutivo. Naturalmente, l’informativa non deve essere inviata nel caso di fondato pericolo per la riscossione.
Commi da 13 a 15 – Modifiche all’imposta di bollo sui “conti deposito”
Viene previsto, espressamente, che i cosiddetti “conto deposito”, sia bancari che postali, anche se rappresentati da certificati, sono assoggettati all’imposta di bollo in misura proporzionale. Inoltre, viene precisato che, per i fondi pensione e per i fondi sanitari, l’esenzione dall’imposta di bollo riguarda sia le comunicazioni ricevute che quelle emesse.
Comma 16, lettere e), f) e g) – Modifiche all’imposta dovuta sugli immobili detenuti all’estero
Viene prevista l’esclusione dal pagamento dell’imposta dovuta dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato per il possesso degli immobili posseduti all’estero, qualora tale imposta non superi l’importo di 200 euro. Ai fini della verifica dell’esonero dal pagamento rileva, esclusivamente, l’importo che si determina attraverso l’applicazione dell’aliquota d’imposta dello 0,76% al valore dell’immobile.
Comma 16, lett. h) – Conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi UE a aderenti allo SEE
Si prevede che per i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti in Paesi UE od aderenti allo SEE, che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, l’imposta di bollo è stabilita in misura fissa, pari a quella prevista dall’art. 13, comma 2-bis, lett. a), della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Comma 16, lett. i) – Attività finanziarie “scudate” ed accertamento ai fini Iva
Viene chiarito che, relativamente alle attività finanziarie che sono state oggetto dello “scudo fiscale”, non è, in ogni caso, precluso l’accertamento ai fini dell’Iva.
Commi 18, 19, 20 e 21 – Crediti Iva in compensazione
Viene ridotto da 10.000 a 5.000 euro annui il limite entro il quale la compensazione dei crediti Iva può avvenire liberamente ossia senza l’obbligo, introdotto dal D.L. n. 78 del 2010, di presentare telematicamente e preventivamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione/istanza dalla quale emerge il credito IVA da utilizzare in compensazione. Resta invariato l’obbligo di apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni nel caso in cui si vogliono compensare crediti annuali per importi superiori a 15.000 euro.
8. Potenziamento dell’accertamento in materia doganale (Art. 9)
Comma 1 – Poteri degli Uffici doganali
In base a quanto disposto dall’art. 11 del D.Lgs. 374/1990, gli Uffici doganali possono svolgere sia controlli sulle dichiarazioni doganali relative a merci ancora presenti negli spazi doganali che controlli a posteriori sulle dichiarazioni il cui accertamento è divenuto definitivo e le merci sono lasciate nella disponibilità degli operatori economici.
Per intercettare e contrastare le frodi commerciali, i traffici illeciti ed ogni altra frode connessa al commercio internazionale, il comma 1 dell’articolo 9 consente di comprendere tra i controlli a posteriori (quelli sulle dichiarazioni il cui accertamento è divenuto definitivo) anche la facoltà di chiedere agli istituti di credito, a Poste Italiane S.p.A. e altri soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria e creditizia, dati ed informazioni utili a ricostruire la provenienza e la destinazione, nonché la consistenza dei flussi finanziari collegati o collegabili a flussi di merci, nonché l’identità dei soggetti coinvolti.
9. Modifiche in materia di sanzioni amministrative (Art. 11)
Commi da 1 a 3 – Omessa comunicazione delle minusvalenze di ammontare superiore a 50.000 euro
Viene introdotta una specifica sanzione per l’ipotesi di omessa, incompleta od infedele comunicazione:
- delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro, su dividendi non tassati;
- delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5.000.000 di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie.
La sanzione amministrativa è pari al 10% delle minusvalenze la cui comunicazione è stata omessa od era incompleta od infedele, con importi stabiliti da un minimo di 500 euro ad un massimo di 50.000 euro.
Tale modifica si è resa necessaria, in quanto l’attuale normativa non prevedeva l’applicazione di una specifica sanzione, bensì la sola indeducibilità delle minusvalenze non comunicate.
Comma 4 – Sanzioni amministrative in materia doganale
E’ stato stabilito che se i diritti di confine accertati sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione, e la differenza degli stessi supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa è calcolata come segue:
a) per diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro;
b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;
c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro;
d) per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro;
e) per i diritti oltre i 4.000, si applica la sanzione amministrativa da 30.000 euro a 10 volte l’importo dei diritti.
La norma così riformulata rappresenta un presidio per le condotte che, pur non essendo ascrivibili a fattispecie penalmente rilevanti, costituiscono un grave pregiudizio per la scorrevolezza dei traffici e per l’efficienza dei controlli.
Comma 7 – Sanzioni in materia di attribuzione della rendita catastale presunta
Vengono inasprite le sanzioni in materia catastale, nel caso in cui i soggetti intestatari delle unità immobiliari alle quali è stata attribuita la rendita catastale presunta, non presentino gli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Comunicato previsto dall’art. 2, comma 5-bis, della L. 26 febbraio 2011, n. 10.
10. Contenzioso in materia tributaria e riscossione (Art. 12)
Commi 3 e 4 – Esecuzione delle sentenze emesse dal giudice tributario
Le norme in esame sono volte ad introdurre modifiche in merito all’esecuzione delle sentenze del giudice tributario. Al riguardo, si ricorda che l’art. 68 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, disciplina il pagamento del tributo in pendenza di processo tributario; il successivo art. 69, detta disposizioni in tema di esecutività delle sentenze di condanna dell’ufficio al rimborso; l’art. 70 del medesimo decreto regolamenta il giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza tributaria passata in giudicato.
Ora tale disciplina viene integrata, con una espressa previsione, circa le sentenze concernenti le operazioni catastali; previsione che – nel ricalcare la struttura del citato art. 69 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – prevede l’aggiornamento degli atti catastali al passaggio in giudicato della sentenza che accoglie, totalmente o parzialmente, il ricorso del contribuente.
Al contempo – al fine di assicurare la conoscibilità dell’iter giurisdizionale, concernente i ricorsi in materia di operazioni catastali – viene prevista, in ogni caso, l’annotazione delle sentenze, non ancora passate in giudicato, negli atti catastali, secondo modalità che verranno stabilite con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio.
Cordiali saluti
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