EUR11116 – Revisione della direttiva eurovignette. Approvazione del Parlamento europeo.

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Roma, 8 Giugno 2011

EUR11116
SM

Oggetto: revisione della direttiva eurovignette. Approvazione del Parlamento europeo.

Lo scorso 7 Giugno, il Parlamento europeo ha approvato in seconda lettura la revisione della direttiva eurovignette (direttiva 1999/36), la quale darà vita ad ulteriori aggravi di costo per le imprese di autotrasporto, lasciando agli Stati membri la facoltà di introdurre:
– per la parte del pedaggio legata agli oneri per l’infrastruttura, una nuova componente legata alla congestione del traffico (per disincentivare il transito dei mezzi pesanti nelle cd ore di punta), nonché – come vedremo meglio più avanti – un sovraprezzo per il transito su autostrade collocate in regioni montane;
–  una componente legata ai cd costi esterni prodotti dai veicoli pesanti, in termini di inquinamento atmosferico ed acustico.

L’approvazione del Parlamento è giunta dopo il trilogo del 23 Maggio scorso, nel quale il Parlamento U.E ed il Consiglio hanno trovato l’intesa sul testo approvato ieri che, ora, dovrà essere licenziato in seconda lettura anche dal Consiglio prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

Come già detto, la modifica riconosce agli Stati membri la facoltà di modificare i pedaggi autostradali praticati ai veicoli di massa complessiva superiore alle 3,5 ton, intervenendo sugli oneri per l’infrastruttura e sulla nuova componente dei costi esterni. Questi ultimi (art. 7 quater della modifica) sono i costi sostenuti da uno Stato membro in relazione all’inquinamento atmosferico e/o acustico provocato del traffico e,  secondo le stime fornite dalla Commissione U.E, dovrebbero incidere sul pedaggio finale nell’ordine di  3 – 4 centesimi di € a chilometro e a veicolo (a seconda del tipo di veicolo, dell’ubicazione della strada e del livello di congestione), fermo restando che l’importo viene stabilito da ciascun Stato membro sulla base delle specifiche contenute nell’allegato III bis della direttiva.

Per quanto concerne la componente del pedaggio legata all’onere per l’infrastruttura:
– l’art. 7 septies stabilisce che per le infrastrutture situate in regioni montane, previa comunicazione alla Commissione, gli Stati possono applicare una maggiorazione su tratti specifici particolarmente congestionati o dove il transito dei veicoli pesanti può causare danni ambientali significativi. Tale maggiorazione non può superare il 15 % dell’onere medio ponderato per l’infrastruttura, oppure il 25 % quando gli introiti derivanti dalla predetta maggiorazione siano investiti in sezioni transfrontaliere di progetti prioritari di interesse comunitario, riguardanti infrastrutture in regioni montane. Per i veicoli più inquinanti (euro 0, 1, 2) la maggiorazione di cui sopra non sarà deducibile dall’importo dei costi esterni, mentre per i veicoli euro 3 ciò accadrà dal 2015 in poi; inoltre, gli introiti generati dalla medesima e dall’applicazione dei costi esterni non andranno al settore del trasporto stradale, ma saranno impiegati nel finanziamento di progetti prioritari di interesse europeo, indicati all’allegato III della decisione 661/2010/UE (dove la maggior parte delle opere sono rappresentate da collegamenti ferroviari).
– L’art. 7 octies prevede che questa componente possa differenziarsi in funzione dei livelli di congestione, prevedendo importi più elevati nelle ore di punta (che non possono superare le 5 ore giornaliere)

Gli Stati possono limitare la portata della direttiva agli autoveicoli di massa complessiva pari o superiore alle 12 tonnellate ma, in questo caso, dovranno comunicare alla Commissione le ragioni alla base di questa scelta.

Cliccando sul link sotto riportato, gli interessati possono prelevare il testo della proposta approvata dal Parlamento U.E.

Cordiali saluti

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