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SPE11115
SM
Oggetto: Trasporti eccezionali – circolare del Ministero dell’Interno sulle modifiche al disciplinare scorte tecniche.
Com’è noto (vedi la circolare Conftrasporto SPE11083 del 27 Aprile u.s), con il Decreto del Ministro dei Trasporti del 4 Febbraio u.s, sono state introdotte delle importanti modifiche al disciplinare sulle scorte tecniche per i veicoli/trasporti eccezionali. Queste novità sono state oggetto di approfondimento da parte del Ministero dell’Interno con la circolare n. 300/A/4691/11/101/21/2 del 19 Maggio u.s, disponibile, unitamente al suo allegato, al link posto alla fine di questa nota.
La circolare contiene alcuni passaggi interessanti, relativamente ai seguenti argomenti:
– in merito ai veicoli ed alle persone da utilizzare nel servizio di scorta tecnica, i quantitativi fissati dall’art. 10 del Disciplinare rappresentano il minimo indispensabile per garantire dei livelli di sicurezza adeguati; tuttavia il capo scorta, secondo il suo prudente apprezzamento, può decidere di integrare la suddetta composizione minima con ulteriori veicoli e persone, nel caso appaia probabile la necessità di dover adottare dei provvedimenti di regolazione del traffico a notevole distanza o di particolare complessità, anche per tratti di strada di limitata estensione. Di conseguenza, l’autorizzazione al trasporto rilasciata dall’ente proprietario della strada non stabilisce il numero esatto di vetture e di componenti della scorta tecnica, ma si limita a richiamare le regole stabilite in merito dall’art. 10 del Disciplinare.
– Quanto alla comunicazione scritta di inizio viaggio del capo scorta, questi deve inviarla al competente Compartimento di Polizia stradale almeno 24 ore lavorative prima dell’inizio del trasporto, tramite posta ordinaria, posta elettronica o via fax. Le altre comunicazioni che spettano al capo scorta, possono effettuarsi anche telefonicamente.
– Alla luce dell’art. 12, comma 3 bis del c.d.s, le segnalazioni manuali della scorta tecnica obbligano tutti gli utenti della strada a prescindere dalle caratteristiche del trasporto da scortare, proponendosi l’obiettivo primario di tutelare la sicurezza della circolazione stradale. Quindi, i segnali manuali del personale di scorta possono derogare a quelli luminosi ed agli altri segnali stradali, soprattutto in corrispondenza degli incroci (compresi quelli regolati da semaforo).
– Il capo scorta deve richiedere l’intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio (realizzando così un servizio di scorta mista), quando le caratteristiche della strada percorsa e le dimensioni del trasporto eccezionale impongano la chiusura totale di un tratto significativo della medesima strada, con deviazione del traffico su itinerari alternativi. La circolare precisa che si tratta di un’ipotesi molto particolare, dove le dimensioni del trasporto eccezionale sono tali da occupare l’intera carreggiata impedendo alle altre autovetture di accostarsi ai margini della strada, per cui occorre indirizzare queste ultime su itinerari alternativi. L’intervento della scorta di Polizia va richiesto almeno 8 giorni lavorativi prima della partenza, ridotto a 4 quando si tratta di interventi che ricadono nella competenza territoriale di un solo Compartimento, oppure quando detto intervento sia causato da situazioni imprevedibili verificatesi dopo l’inizio del viaggio. Il Ministero ha inoltre precisato che nei servizi di scorta mista, la Polizia stradale non si sostituisce alla scorta tecnica visto che quest’ultima conserva i poteri di regolamentazione e disciplina del traffico, stabiliti dall’art.12, comma 3 bis del c.d.s; in questo tipo di scorta, il compito prevalente assegnato alle forze di Polizia è quello di coordinare l’attività di regolazione del traffico e di segnalazione che continua ad essere svolta dal personale di scorta tecnica, ed è per questo motivo che salvo casi straordinari dovuti alle dimensioni del trasporto eccezionale, gli Interni ritengono che per svolgere questo servizio sia sufficiente una sola unità operativa. Quanto al numero di vetture e di personale dell’impresa di scorta tecnica da utilizzare nei servizi di scorta mista, vale la regola già vista precedentemente per cui ogni decisione in merito spetta al capo scorta, tenuto conto di una serie di fattori come le condizioni ambientali e delle strade da percorrere, le condizioni di traffico e le caratteristiche del trasporto eccezionale. Comunque, salvo casi eccezionali da concordare con il servizio di Polizia stradale, il numero massimo di abilitati e di veicoli utilizzabile nelle scorte miste è di 4 abilitati (oltre i conducenti) e di 4 veicoli attrezzati (6 quando ci si avvalga di 4 motocicli in sostituzione di 2 vetture); questo limite può essere portato a 6 abilitati (oltre i conducenti) ed a 6 veicoli attrezzati (8 quando si utilizzino 4 motocicli in sostituzione di 2 auto), per i convogli formati da più di due trasporti eccezionali.
– Sempre nei servizi di scorta mista, il controllo sulle caratteristiche dimensionali e ponderali del veicolo/trasporto eccezionale è svolto dal capo pattuglia della prima unità operativa di Polizia stradale, che inizia il servizio; dopodiché, a meno non vi sia il fondato sospetto di modifiche sostanziali intervenute durante il trasporto rispetto alla configurazione originaria, gli operatori di polizia che interverranno nei tratti successivi si limiteranno a verificare la validità delle autorizzazioni per il tratto di loro competenza, e la corrispondenza con il piano di carico allegato all’autorizzazione.
– Infine, sull’argomento della sospensione dell’autorizzazione all’impresa di scorta tecnica, provocata dalla violazione da parte dei suoi dipendenti del comma 25 ter, art. 10 del c.d.s, la circolare precisa che le due violazioni in un biennio richieste dall’art.4, comma 5 del Disciplinare, devono essere commesse dallo stesso dipendente abilitato. Quindi, ad esempio, la sospensione scatta quando in un biennio, due dipendenti diversi abbiano commesso almeno due violazioni ciascuno della suddetta disposizione.
Cordiali saluti
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