
Contestazione immediata delle violazioni al c.d.s. dovere del Giudice di verificare la possibilit? di eseguirla in concreto.
31 Marzo 2008
Conftrasporto: Di Pietro attraverso nuovi pedaggi mira a penalizzare l’economia nazionale
31 Marzo 2008Con una nota dell’11 Dicembre 2007 (prot. n. 300/A/1/29353/111/84/1), il Ministero dell’Interno ha riepilogato le sanzioni applicabili ai conducenti che circolino in Italia con patente di guida rilasciata da un Paese extracomunitario, trascorso un anno da quando questi hanno fissato la propria residenza nel nostro Paese. Il Ministero ha ricordato che le sanzioni sono diverse, a seconda se la patente poteva, o meno, convertirsi nell’equivalente titolo italiano entro l’anno dall’acquisizione della predetta residenza, ed in particolare:
– se la patente era convertibile si applica la sanzione prevista dall’art. 126 c.d.s (guida con patente o carta di qualificazione del conducente scaduta), espressamente richiamata al comma 7, art. 136 dello stesso codice. In questo caso, dunque, si applicher? la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da ? 148,00 ad ?.594,00.
– se, invece, la patente non poteva convertirsi (essendo stata rilasciata da uno Stato estero con il quale l’Italia non ha stipulato gli accordi necessari), la sanzione applicabile ? quella penale prevista dall’art. 116, comma 13 del c.d.s (guida senza aver ottenuto la patente): si tratta dell’ammenda da ?. 2.257 ad ?. 9.032 e, nel caso di reiterazione della condotta nell’arco del biennio, l’arresto fino ad un anno.
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto


