CIR15096 – Codice della strada. Intestazione temporanea dei veicoli. Chiarimento del Ministero dei Trasporti sulle modalità di adempimento per i veicoli in locazione, alla luce della decisione del TAR Lazio.

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Roma, 24 Marzo 2015

CIR15096
SM

Oggetto: Codice della strada. Intestazione temporanea dei veicoli. Chiarimento del Ministero dei Trasporti sulle modalità di adempimento per i veicoli in locazione, alla luce della decisione del TAR Lazio.

Torniamo sull’argomento dell’intestazione temporanea dei veicoli, utilizzati per più di 30 giorni da soggetti diversi dall’intestatario della carta di circolazione (art. 247 bis del Regolamento di esecuzione del c.d.s – D.P.R 495/1992 e ss modifiche).

Com’è noto, per i veicoli concessi in locazione senza conducente, le formalità disciplinate dalla circolare ministeriale del 27 Ottobre 2014 sono state sospese dal Tar del Lazio, in accoglimento di una richiesta avanzata da alcune società di autonoleggio; pertanto il Ministero dell’Interno, con una circolare del 2 Marzo u.s, ha informato gli operatori di Polizia che nel caso riscontrassero delle irregolarità in materia, devono astenersi dal contestare la violazione dell’art. 94, comma 4 bis del c.d.s (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 705 ad € 3526).

Successivamente, sull’argomento è intervenuto anche il Ministero dei Trasporti con una circolare del 9 Marzo 2015 (prot. 6062), in cui ha effettuato due importanti precisazioni:
1. a seguito della decisione del TAR del Lazio, sono stati revocati i passaggi delle circolari ministeriali del 10 Luglio 2014 (in particolare il paragrafo E.3 – pagg. 16,17 – vedi la circolare Conftrasporto CIR14245 dell’11 Luglio 2014) e del 27 Ottobre 2014 (in particolare le pagine 11,12 e 13 – vedi la circolare Conftrasporto CIR14329 del 28 Ottobre 2014), nei quali venivano disciplinate le procedure per la comunicazione della locazione all’archivio nazionale dei veicoli, da parte del locatore.
2. La decisione del TAR del Lazio, tuttavia, non ha intaccato la vigenza dell’art. 247 bis del Regolamento, “il quale pone a carico dell’avente diritto (nella fattispecie, il locatario) gli obblighi di comunicazione ivi disciplinati e le responsabilità amministrative derivanti dalla omissione degli obblighi stessi”. Di conseguenza, spetta al locatario il compito di comunicare all’Archivio nazionale dei veicoli, che rilascerà apposita ricevuta, la presa in locazione del veicolo per un periodo superiore a 30 gg. Qualora il locatario abbia preso in locazione più veicoli (sempre per periodi superiori a 30 gg), il Ministero ammette comunicazioni cumulative e il pagamento cumulativo dei diritti dovuti alla motorizzazione.

Ricordiamo, infine, che queste formalità riguardano solamente i veicoli aziendali e non quelli utilizzati dalle imprese di autotrasporto per lo svolgimento della professione per i quali, com’è noto, lo scorso 16 Marzo il Ministero dei Trasporti ha emanato un’apposita circolare riepilogativa delle norme vigenti (vedi la nota Conftrasporto CIR15095 del 19 Marzo u.s)

Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

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CIR15096

Circolare n. 6062