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CIR15095
SM
Oggetto: Locazione e comodato senza conducente di veicoli commerciali. Circolare riepilogativa del Ministero dei Trasporti.
Il Ministero dei Trasporti ha pubblicato una circolare (prot. 5681 del 16 Marzo u.s) dove vengono riepilogate le ipotesi in cui è consentita la locazione e il comodato di veicoli commerciali senza conducente, con le annesse formalità.
La circolare non intende introdurre formalità aggiuntive rispetto a quelle conosciute, proponendosi invece l’obiettivo di “offrire un riepilogo delle disposizioni che regolamentano la materia, individuando in maniera analitica le fattispecie ammissibili di disponibilità temporanea dei veicoli utilizzati per l’autotrasporto professionale o, nel caso del conto proprio, per i veicoli utilizzati in attività di trasporto complementari ed accessorie ad altra attività esercitata a titolo principale”.
Nella sezione intitolata “Quadro normativo di riferimento”, il Ministero ha riepilogato alcune delle disposizioni vigenti in materia di locazione e di comodato senza conducente:
– le norme sull’esercizio dell’autotrasporto di cose per conto di terzi, vietano la cessione di veicoli a titolo di sublocazione o subcomodato.
– Ai fini dell’accesso al mercato, le soglie minime previste dalla normativa vigente (acquisizione di almeno due veicoli, per le imprese autorizzate all’esercizio con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 ton e fino a 3,5 ton; acquisizione di veicoli per una massa complessiva non inferiore a 80 ton, per le imprese autorizzate all’esercizio con veicoli di massa superiore a 3,5 ton), non possono raggiungersi con veicoli presi in locazione o in comodato.
– La locazione di veicoli commerciali di massa superiore alle 6 ton, è ammessa soltanto tra imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori e al REN (titolari di autorizzazione all’esercizio delle professione).
– Le formalità legate all’utilizzo dei veicoli in locazione senza conducente, da parte delle imprese di autotrasporto conto terzi, sono contenute all’art. 12 del d.lgvo 286/2005 e ss modifiche.
– Nella locazione internazionale, vengono richiamati i contenuti della circolare ministeriale dell’8 Maggio 2006, la quale prescrive l’obbligo della presenza a bordo del contratto scritto di locazione e, se il conducente non è il titolare dell’impresa locataria, del contratto di lavoro o dell’ultima busta paga.
– Nell’autotrasporto in conto proprio con veicoli di massa superiore alle 6 ton, le uniche forme di disponibilità sono quelle dettate dall’art. 31, comma 1, lett. a) della Legge 298/1974, tra le quali non rientrano né la locazione né il comodato.
La circolare analizza una serie di fattispecie legate al contratto di locazione e al comodato senza conducente.
LOCAZIONE.
Le ipotesi di maggior interesse sono quelle analizzate ai nn 6) e 7) della nota del Ministero:
– al n 6), viene ritenuto ammissibile l’utilizzo in locazione senza conducente da parte di un’impresa di autotrasporto di cose per conto terzi, di veicoli di massa complessiva non superiore a 6 ton immatricolati ad uso di terzi e presi a noleggio da apposite società autorizzate (art.84, comma 4, lett.a del c.d.s). Naturalmente – aggiunge la nota del Ministero – l’impresa locataria deve essere in regola con la normativa sull’accesso alla professione e al mercato. Viceversa, le società autorizzate al noleggio di veicoli possono locare mezzi di massa superiore alle 6 ton ad imprese di autotrasporto merci, soltanto se iscritte al REN e all’Albo degli autotrasportatori.
– Al n. 7), si ritiene ammissibile la locazione di veicoli di qualunque massa complessiva, immatricolati per servizi di trasporto di cose per conto di terzi, tra imprese di autotrasporto merci per conto di terzi (in linea con quanto prevede l’art.84, comma 3 del c.d.s). Le imprese in questione devono essere in regola con la normativa sull’accesso alla professione (iscrizione all’Albo e, ove previsto, al REN), mentre l’impresa locataria deve essere abilitata all’esercizio dell’attività di autotrasporto con il veicolo preso in locazione.
Quanto alle formalità legate all’utilizzo dei veicoli presi in locazione, la circolare del Ministero richiama il D.M. 16 Febbraio 1994, n 213 e l’art. 12, comma 2, del d.lgvo 286/2005. Pertanto:
– Il contratto di locazione deve essere redatto in forma scritta e contenere i seguenti elementi essenziali:
„« nome dell’impresa locatrice e di quella locataria;
„« data e durata del contratto;
„« dati di identificazione del veicolo locato.
– Ai fini dell’esibizione in occasione di un controllo su strada, a bordo del veicolo, insieme al contratto di locazione, devono trovarsi:
„« il certificato di iscrizione all’Albo (o al REN per le imprese autorizzate all’esercizio della professione con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 ton) dell’impresa locataria, con le eventuali limitazioni.
„« Se il conducente è persona diversa dal titolare dell’impresa locataria, l’originale o copia autentica del contratto di lavoro o dell’ultimo foglio paga, ovvero altra documentazione comprovante il rapporto di lavoro con la predetta impresa.
COMODATO.
Sono due le ipotesi più interessanti affrontate dalla circolare:
– al n. 5), il divieto per le imprese di autotrasporto in conto terzi di prendere in comodato dei veicoli di massa complessiva fino a 6 ton, immatricolati ad uso terzi da società autorizzate al noleggio di veicoli. Infatti, queste società non possono concedere i loro mezzi in comodato, essendo state autorizzate soltanto al noleggio di veicoli che è un contratto a titolo oneroso (prevede un corrispettivo a differenza del comodato che è, invece, essenzialmente gratuito).
– Al n. 6), l’ammissibilità del comodato di veicoli immatricolati ad uso terzi per il trasporto di merci, di qualsiasi massa complessiva, tra imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori per conto di terzi. Il Ministero richiama le formalità indicate alla lett. e) della circolare del Ministero dei Trasporti n. 4/2011 (emessa, come si ricorderà, in occasione dell’entrata in vigore delle nuove regole sull’accesso alla professione contenute nel D.D. 25.11.2011 – vedi la circolare Conftrasporto NOR11248 del 13 Dicembre 2011), che affronta la tematica dei veicoli presi in comodato. Pertanto, il contratto di comodato di qualsiasi durata, debitamente registrato, deve essere esibito (in originale o in copia conforme) all’Ufficio della Motorizzazione Civile competente per la sede dell’impresa che ne chiede l’immissione in circolazione, insieme alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista all’allegato 3 della predetta circolare ministeriale 4/2011. L’Ufficio della motorizzazione, dopo aver verificato il contratto di comodato e se il comodatario ha titolo ad esercitare con il veicolo preso in comodato, rilascia una copia vistata della sopracitata dichiarazione sostitutiva che dovrà trovarsi a bordo del mezzo (a differenza del certificato di iscrizione all’Albo o al REN, che si riferiscono a fatti già accertati dalla motorizzazione d’ufficio, all’atto del rilascio della copia vistata della dichiarazione ex all. 3 della circolare 4/2011).
La circolare del Ministero dei Trasporti è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.


