
CIR15096 – Codice della strada. Intestazione temporanea dei veicoli. Chiarimento del Ministero dei Trasporti sulle modalità di adempimento per i veicoli in locazione, alla luce della decisione del TAR Lazio.
24 Marzo 2015
FIS15098 – Sisma del Maggio 2012. Credito d’imposta a favore dei soggetti danneggiati. Misura percentuale e istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione.
24 Marzo 2015Roma, 24 Marzo 2015
EUR15097
SM
Oggetto: Codice della strada. Direttiva europea sullo scambio transfrontaliero in materia di infrazioni. Nuovo testo.
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 13 Marzo 2015 (L 68) è stata pubblicata la Direttiva U.E 2015/413, che agevola lo scambio transfrontaliero delle informazioni sulle infrazioni ad alcune norme del codice della strada.
Com’è noto, questa materia era stata oggetto di una precedente Direttiva U.E (2011/82/CE), recepita dall’Italia con D.lgvo n.37 del 4 Marzo 2014 (vedi la circolare Conftrasporto NOR14118 del 24 Marzo 2014), in seguito annullata dalla Corte di Giustizia per ragioni di carattere formale relative alla sua base giuridica che, secondo la Corte, doveva risiedere nel miglioramento della sicurezza stradale e non nella cooperazione tra le forze di Polizia degli Stati membri (vedi la circolare Conftrasporto EUR14163 dell’8 Maggio 2014).
Il Parlamento e il Consiglio U.E hanno recepito le osservazioni della Corte U.E ed hanno emanato la Direttiva 2015/413 che, per il resto, conferma il testo della precedente Direttiva 2011/82/CE. Pertanto, le infrazioni al c.d.s per le quali opera lo scambio di informazioni tra i Paesi della U.E, continuano ad essere le seguenti:
a) Eccesso di velocità;
b) Mancato uso delle cinture di sicurezza;
c) Mancato arresto al semaforo rosso;
d) Guida in stato di ebbrezza;
e) Guida sotto l’influsso di stupefacenti;
f) Mancato uso del casco;
g) Circolazione su corsia vietata;
h) Uso indebito del telefono cellulare alla guida.
Prevedibilmente, il recepimento della Direttiva da parte dell’Italia (che dovrà avvenire entro il prossimo 6 Maggio) non intaccherà le procedure per dare attuazione a quanto sopra che erano state individuate con il D.lgvo 37/2014. Pertanto, per le violazioni commesse in Italia con veicoli immatricolati in altro Stato membro della U.E, il punto di contatto nazionale (per l’Italia, la Direzione Generale della motorizzazione del Ministero dei Trasporti) potrà ricercare i dati relativi al veicolo ed al proprietario, collegandosi direttamente all’archivio del punto di contatto di nazionale del Paese estero. Una volta reperite queste informazioni, l’organo di Polizia che ha accertato l’infrazione provvederà a notificare il verbale al trasgressore, insieme ad una lettera di informazione redatta secondo il modello allegato al citato D.lgvo 37/2014. Naturalmente, la stessa procedura vale per le violazioni commesse in uno Stato U.E, con un veicolo immatricolato in Italia, per le quali sarà il punto di contatto nazionale del Paese estero a consultare il punto di contatto italiano (la Direzione generale della motorizzazione del Ministero dei Trasporti), per ottenere le informazioni necessarie alla notifica del verbale.
Il testo della Direttiva U.E 2015/413, è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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