
LAV12068 – Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. Accordo in Conferenza Stato Regioni.
12 Marzo 2012
Gravissimo incidente sull’Autostrada A5-Torino-Aosta
12 Marzo 2012Roma, 12 Marzo 2012
CIR12069
SM
Oggetto: disposizioni in materia di scadenza di validità dei documenti d’identità. Inapplicabilità alla patente di guida.
Con la circolare prot. 6193 del 5 Marzo scorso, il Ministero dei Trasporti ha chiarito che la semplificazione introdotta dall’art.7 del Decreto Legge n.5 del 9 Febbraio 2012 (cd. decreto semplificazioni) in materia di scadenza di validità dei documenti di riconoscimento, non si applica alla patente di guida che, pertanto, continua ad essere disciplinata dalle disposizioni contenute all’art. 126 del c.d.s.
Ricordiamo che la predetta norma inserita nel decreto semplificazioni (sul quale vedi la circolare Conftrasporto NOR12047 del 16 Febbraio scorso), ha previsto che i documenti di identità rilasciati o rinnovati a far data dall’entrata in vigore del decreto stesso (10 Febbraio), scadano il giorno del primo compleanno del titolare successivo alla scadenza naturale. Il Ministero ha ritenuto che questa semplificazione sia inapplicabile alle patenti di guida giacché, nonostante l’indubbia natura di documento di riconoscimento, la loro validità è disciplinata da normative di carattere speciale sia del codice della strada (appunto l’art.126 del c.d.s) che di derivazione comunitaria (direttive patenti).
Cordiali saluti
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